Tribunale, Sentenza T-205/22
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 24 April 2024. — Marie Naass and Sea-Watch eV v European Border and Coast Guard Agency. — Access to documents – Regulation (EC) No 1049/2001 – Documents relating to an aerial surveillance operation carried out by Frontex in the Central Mediterranean Sea on 30 July 2021 – Refusal to grant access – Article 4(1)(a) of Regulation No 1049/2001 – Exception relating to the protection of the public interest in the field of public security – Obligation to state reasons. — Case T-205/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha esaminato il rifiuto di Frontex di dare accesso a documenti relativi a un’operazione aerea nel Mediterraneo centrale del 30 luglio 2021. Ha confermato in larga misura il diniego, ritenendo sufficiente la motivazione relativa alla sicurezza pubblica e legittimo il rifiuto dell’accesso parziale per l’onere sproporzionato di oscuramento. Ha però annullato la decisione nella parte in cui Frontex non aveva menzionato né motivato il diniego rispetto a un ampio insieme di fotografie presenti in vari documenti.
Accesso ai documenti detenuti da Frontex relativi a un’operazione aerea nel Mediterraneo centrale: legittimità del diniego fondato sulla sicurezza pubblica e dell’esclusione dell’accesso parziale
La questione giuridica
Se Frontex abbia legittimamente negato l’accesso ai documenti richiesti ai sensi del regolamento n. 1049/2001, in particolare: (i) se la motivazione addotta per invocare l’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, sia sufficientemente specifica; (ii) se la mancata concessione dell’accesso parziale sia conforme all’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento; (iii) se la ricorrente Naass abbia legittimazione ad agire.
Principio di diritto
L’agenzia UE che rifiuta l’accesso a documenti sulla base dell’eccezione relativa alla protezione della sicurezza pubblica deve indicare in modo sufficientemente preciso e comprensibile perché la divulgazione di quei documenti possa pregiudicare concretamente e effettivamente l’interesse protetto; tuttavia, la motivazione può essere sintetica quando una maggiore specificazione vanificherebbe la tutela stessa. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sufficientemente motivato il diniego per alcuni documenti, ma ha annullato la decisione nella parte in cui Frontex aveva omesso del tutto di menzionare l’esistenza di numerose fotografie, impedendo così ogni controllo sulla ragione del rifiuto. Quanto all’accesso parziale, il Tribunale ha confermato che può essere negato se la redazione delle parti non divulgabili imporrebbe un onere amministrativo sproporzionato e renderebbe i documenti sostanzialmente incomprensibili.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Regolamento (UE) 2019/1896
- Articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1896
- Articolo 92 del regolamento (UE) 2019/1896
- Articolo 114, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/1896
- Articolo 91, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 104 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
Accesso ai documenti relativi a un’operazione aerea di Frontex nel Mediterraneo centrale
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto contro la decisione di Frontex che aveva respinto una domanda di accesso a documenti concernenti un’operazione aerea del 30 luglio 2021 nel Mediterraneo centrale. Il caso si colloca nel quadro del regolamento n. 1049/2001 sull’accesso del pubblico ai documenti e del regolamento (UE) 2019/1896 che disciplina Frontex.
Parti e contesto fattuale
Le ricorrenti sono Marie Naass e Sea-Watch eV, organizzazione umanitaria attiva nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare. Frontex, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, aveva rifiutato l’accesso a 73 documenti individuati in relazione alla richiesta, fondando il diniego principalmente sull’eccezione per la protezione dell’interesse pubblico in materia di pubblica sicurezza, nonché, per alcuni documenti, sulle eccezioni relative alla tutela dei dati personali e al processo decisionale in corso.
Domanda di accesso e decisione impugnata
La richiesta iniziale includeva, tra l’altro:
- rapporti di incidente grave;
- report giornalieri dell’ICC;
- verbali del Joint Coordinating Board;
- pacchetti di reporting giornaliero;
- comunicazioni interne ed esterne con autorità libiche, italiane e maltesi;
- immagini e video dell’operazione;
- elenco dei documenti disponibili.
Frontex dichiarava di aver individuato 73 documenti corrispondenti ad alcune di tali categorie, negando l’accesso integrale e anche l’accesso parziale, ritenuto troppo oneroso e contrario al principio di buona amministrazione. La decisione confermativa del 7 febbraio 2022 è quella oggetto di annullamento.
Ammissibilità
Frontex contestava la legittimazione di Marie Naass, sostenendo che la vera destinataria fosse Sea-Watch eV. Il Tribunale ha però rilevato che sia la decisione iniziale sia quella confermativa erano formalmente indirizzate a Naass e non menzionavano Sea-Watch. Di conseguenza, Naass era destinataria dell’atto e aveva quindi legittimazione ad agire ai sensi del quarto comma dell’articolo 263 TFUE.
Primo motivo: obbligo di motivazione del diniego fondato sulla sicurezza pubblica
Le ricorrenti sostenevano che Frontex avesse adottato formule generiche, senza spiegare concretamente come la divulgazione potesse arrecare un pregiudizio specifico e reale alla pubblica sicurezza. Il Tribunale richiama i principi sull’obbligo di motivazione ex articolo 296 TFUE: la motivazione deve consentire di comprendere il ragionamento seguito e permettere il controllo giurisdizionale, ma può essere sintetica quando una maggiore precisione comprometterebbe l’interesse protetto.
Il Tribunale distingue tra:
- documenti per i quali la motivazione di Frontex era sufficiente, perché descriveva in modo preciso il rischio che la divulgazione delle informazioni operative, dei mezzi tecnici e dei metodi di reporting potesse favorire reti criminali e compromettere operazioni presenti e future;
- documenti rispetto ai quali Frontex non aveva fornito alcuna motivazione, in particolare le fotografie presenti in numerosi documenti ma non indicate nella decisione iniziale né in quella confermativa.
Il Tribunale respinge anche gli argomenti relativi al regolamento (UE) 2019/1896, chiarendo che l’accesso ai documenti è disciplinato dal regolamento n. 1049/2001 e che gli obblighi di comunicazione istituzionale di Frontex non impongono la divulgazione di informazioni operative che possano compromettere gli obiettivi delle operazioni.
Annullamento parziale per omessa motivazione sulle fotografie
Nel corso dell’istruttoria il Tribunale ha esaminato i documenti trasmessi da Frontex e ha individuato numerose fotografie distribuite in 29 documenti, per un totale di oltre 100 immagini. Poiché Frontex non aveva affatto menzionato l’esistenza di tali fotografie nelle decisioni adottate, il diniego non era motivato quanto a quelle immagini. Per questa ragione la decisione è stata annullata nella parte in cui rifiutava l’accesso a “tutte le fotografie e i video” relativi all’operazione del 30 luglio 2021.
Secondo motivo: rifiuto dell’accesso parziale
Le ricorrenti lamentavano la violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, sostenendo che Frontex avesse sovrastimato l’onere di redazione e che il rifiuto dell’accesso parziale fosse ingiustificato. Il Tribunale ricorda che l’istituzione deve verificare se sia possibile rilasciare le parti non coperte da eccezioni e che la valutazione deve essere specifica e individuale per ciascun documento.
Tuttavia, nel caso di specie:
- le ricorrenti non avevano censurato l’applicabilità delle eccezioni ai documenti, ma solo la motivazione del diniego;
- dall’esame dei documenti emergeva che la quasi totalità del contenuto era coperta dalle eccezioni invocate;
- le informazioni erano spesso presentate in grafici, mappe, coordinate geografiche e tabelle tecniche, sicché l’oscuramento avrebbe reso i documenti in gran parte incomprensibili.
Per questo il Tribunale ha ritenuto legittimo il rifiuto dell’accesso parziale, valorizzando anche il principio di proporzionalità e il buon andamento dell’amministrazione.
Esito e spese
Il ricorso è stato accolto solo in parte: la decisione è stata annullata limitatamente al diniego di accesso a tutte le fotografie e i video relativi all’operazione aerea del 30 luglio 2021. Per il resto, il ricorso è stato respinto. Quanto alle spese, il Tribunale ha applicato una ripartizione parziale, ponendone una parte a carico di entrambe le parti in ragione del soccombere reciproco.
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