Tribunale, Sentenza T-357/23
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 24 April 2024. — Verla-Pharm Arzneimittel GmbH & Co. KG v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark Pherla – Earlier EU word mark VERLA – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-357/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso di EUIPO che aveva respinto l’opposizione contro il marchio figurativo PHERLA fondata sul marchio anteriore VERLA. La censura accolta riguarda la valutazione del rischio di confusione: la somiglianza visiva e fonetica tra i segni era stata sottostimata. Tuttavia, il Tribunale non accoglie direttamente l’opposizione perché non può esercitare in questa sede il potere di riforma senza una valutazione preventiva di EUIPO su tutti i prodotti interessati.
Marchio UE: annullamento della decisione EUIPO per errata valutazione del rischio di confusione tra il segno figurativo "PHERLA" e il marchio anteriore "VERLA" ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se la Seconda commissione di ricorso di EUIPO abbia erroneamente escluso il rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto PHERLA e il marchio anteriore VERLA, in particolare per avere sottovalutato la somiglianza visiva e fonetica dei segni; e se, in conseguenza, il Tribunale potesse anche sostituirsi a EUIPO e accogliere direttamente l’opposizione.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che, in presenza di prodotti considerati identici e di segni che presentano una somiglianza visiva almeno media e una somiglianza fonetica almeno media, la commissione di ricorso non può escludere il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, anche se il confronto concettuale è impossibile per parte del pubblico o non rivela somiglianze e anche se il marchio anteriore ha distintività normale. Il Tribunale annulla quindi la decisione impugnata, ma respinge la domanda di riforma perché non dispone degli elementi necessari per pronunciarsi per la prima volta sull’identità concreta di tutti i prodotti in contestazione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE PHERLA/VERLA: rischio di confusione e opposizione
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Seconda commissione di ricorso di EUIPO del 7 febbraio 2023, resa in una procedura di opposizione tra il marchio figurativo richiesto PHERLA e il marchio anteriore VERLA. La questione centrale è l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo
Il 8 ottobre 2020 Valeria Converso ha presentato domanda di registrazione di un marchio UE figurativo per prodotti delle classi 3, 5 e 10. Verla-Pharm Arzneimittel GmbH & Co. KG ha proposto opposizione contro una parte dei prodotti della classe 5, fondandosi sul marchio UE anteriore verbale VERLA, registrato per prodotti delle classi 5, 29 e 30. L’opposizione era basata sul rischio di confusione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
L’Opposition Division ha respinto l’opposizione; la commissione di ricorso ha confermato il rigetto, ritenendo che, pur assumendo identici i prodotti rilevanti, la scarsa somiglianza visiva e fonetica, l’assenza di somiglianza concettuale per parte del pubblico e la distintività normale del marchio anteriore escludessero il rischio di confusione.
Ammissibilità delle prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale
Il ricorrente aveva prodotto in allegato all’atto di ricorso due documenti relativi alle regole di pronuncia tedesche e olandesi delle consonanti "v" e "ph". Il Tribunale li dichiara inammissibili perché non erano stati presentati nel procedimento amministrativo dinanzi a EUIPO; il giudice dell’Unione non può riesaminare i fatti sulla base di elementi nuovi depositati per la prima volta in giudizio.
Normativa e criteri applicabili al rischio di confusione
Il Tribunale richiama i criteri consolidati per l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b):
- i prodotti o servizi devono essere identici o simili;
- i marchi devono essere identici o simili;
- la valutazione deve essere globale, tenendo conto dell’interdipendenza tra i fattori, della percezione del pubblico rilevante e del rischio che il pubblico ritenga che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
Richiama inoltre la giurisprudenza sul confronto complessivo dei segni e sulla rilevanza degli elementi distintivi e dominanti.
Pubblico rilevante e prodotti
La commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante sia il pubblico generale sia quello specializzato nel settore medico, con un livello di attenzione variabile da medio ad elevato, a seconda della natura dei prodotti. Tali valutazioni non sono contestate e vengono confermate dal Tribunale.
Quanto ai prodotti, la commissione di ricorso aveva operato, per economia processuale, sull’ipotesi che i prodotti in contestazione fossero identici. Anche questo dato non è contestato dal ricorrente.
Confronto dei segni
Il Tribunale esamina separatamente i profili visivo, fonetico e concettuale.
Elementi distintivi e dominanti
Per il marchio anteriore VERLA, il termine è distintivo. Per il marchio richiesto PHERLA, il termine "pherla" è privo di significato per il pubblico rilevante e quindi distintivo in misura media; la curva grigia stilizzata è un elemento meramente decorativo e non dominante.
Somiglianza visiva
La commissione di ricorso aveva riconosciuto una somiglianza visiva debole. Il Tribunale non condivide tale conclusione: osserva che i segni hanno in comune quattro lettere nella stessa sequenza, "e", "r", "l", "a", che costituiscono la parte maggioritaria di entrambi i segni. La differenza iniziale tra "v" e "ph" non è sufficiente a neutralizzare l’effetto visivo complessivo dato dalla sequenza comune "erla"; inoltre gli elementi figurativi del segno richiesto sono troppo semplici e decorativi per incidere in modo decisivo sulla percezione visiva. Ne deriva una somiglianza visiva di grado medio.
Somiglianza fonetica
Anche qui il Tribunale corregge la valutazione della commissione di ricorso. Pur ammettendo che le iniziali possano essere pronunciate in modo diverso in alcune lingue, i due segni coincidono nella pronuncia della sequenza "erla", condividono due sillabe e presentano lo stesso ritmo e la stessa intonazione. Pertanto, la somiglianza fonetica è almeno di grado medio, e non debole.
Somiglianza concettuale
La commissione di ricorso aveva ritenuto impossibile il confronto concettuale per una parte del pubblico e assente la somiglianza concettuale per l’altra parte. Il Tribunale non rimette in discussione tali conclusioni.
Valutazione globale del rischio di confusione
Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale rileva che la commissione di ricorso, a fronte di prodotti assunti identici, non poteva escludere il rischio di confusione se i segni presentano una somiglianza visiva e fonetica almeno media. La conclusione negativa della commissione di ricorso è quindi viziata da errore di valutazione e la decisione impugnata va annullata per violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
Domanda di riforma della decisione
Il ricorrente chiedeva anche al Tribunale di accogliere l’opposizione e respingere la domanda di registrazione per tutti i prodotti della classe 5 contestati. Il Tribunale respinge tale domanda: il potere di riforma ex articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 non consente di decidere per la prima volta su aspetti sui quali la commissione di ricorso non si è pronunciata in modo completo. Poiché non vi è stata una valutazione concreta di tutti i prodotti interessati, il Tribunale non può stabilire direttamente su quali prodotti l’opposizione debba essere accolta.
Dispositivo e spese
Il Tribunale:
- annulla la decisione della Seconda commissione di ricorso di EUIPO del 7 febbraio 2023;
- respinge il ricorso per il resto;
- condanna EUIPO a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente;
- condanna l’interveniente a sopportare le proprie spese.
Principio applicato
La decisione conferma che, in un’opposizione tra marchi UE, un errore nella valutazione della somiglianza visiva e fonetica può determinare l’annullamento della decisione di EUIPO quando i prodotti siano considerati identici e la somiglianza dei segni sia almeno media; la semplice presenza di differenze iniziali e di elementi figurativi decorativi non basta, di per sé, a escludere il rischio di confusione.
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