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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-157/23

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 aprile 2024 (Estratti). — Kneipp GmbH contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Joyful by nature – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore JOY – Impedimento alla registrazione relativo – Pregiudizio alla notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 – Prova della notorietà – Indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore. — Causa T-157/23

Giurisprudenza europea62023TJ0157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha confermato la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione basata sul marchio anteriore notorio JOY contro la domanda "Joyful by nature". Ha ribadito che la notorietà si accerta alla data di deposito della domanda contestata e che gli elementi probatori possono essere anteriori o successivi se utili a ricostruire la situazione rilevante. La censura di inversione dell’onere della prova è stata respinta, perché la commissione di ricorso si è limitata a valorizzare l’assenza di prova concreta di una perdita improvvisa della notorietà.

Marchio UE anteriore notorio JOY: prova della notorietà alla data di deposito e legittimità del rifiuto di registrazione del segno "Joyful by nature" per indebito vantaggio ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso abbia correttamente accertato la notorietà del marchio anteriore JOY alla data di deposito della domanda di marchio contestata, e se abbia o meno invertito l’onere della prova imponendo alla richiedente di dimostrare una drastica perdita di notorietà nel periodo immediatamente precedente il deposito; conseguentemente, se fosse giustificato il rilievo di un pregiudizio/indebito vantaggio ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001.

Principio di diritto

La notorietà di un marchio anteriore va valutata alla data di deposito della domanda di marchio contestata; documenti anteriori o successivi possono essere utilizzati se consentono di ricostruire la situazione a tale data, poiché la notorietà si acquisisce e si perde normalmente in modo graduale. Non vi è inversione dell’onere della prova se l’autorità tiene conto della continuità degli elementi indiziari e, in assenza di prova concreta di una scomparsa improvvisa della notorietà, conclude che il marchio anteriore conservava ancora una notorietà residua alla data pertinente. Il ricorso è quindi respinto.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 8, paragrafo 5
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio dell’Unione europea denominativo "Joyful by nature" / marchio anteriore "JOY"

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione fondata sulla notorietà del marchio anteriore JOY. Il Tribunale è stato chiamato a verificare, in particolare, se la notorietà del marchio anteriore fosse stata correttamente accertata alla data di deposito della domanda contestata e se l’uso del segno richiesto potesse trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del segno anteriore.

Parti e svolgimento del procedimento

La ricorrente era Kneipp GmbH, richiedente il marchio dell’Unione europea denominativo "Joyful by nature". Il convenuto era l’EUIPO; nel procedimento amministrativo dinanzi alla commissione di ricorso era intervenuta come controinteressata Jean Patou, titolare del marchio anteriore "JOY". La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione impugnata nella parte in cui aveva respinto il suo ricorso contro la decisione della divisione di opposizione; l’EUIPO chiedeva il rigetto del ricorso.

Quadro normativo rilevante

La pronuncia si colloca nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, disposizione che consente di opporsi alla registrazione di un marchio quando il marchio anteriore goda di notorietà nell’Unione o nello Stato membro interessato e l’uso del marchio successivo tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, o rechi pregiudizio ad essi. Il Tribunale richiama inoltre l’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale per la decisione senza fase orale.

Questione della notorietà e della data pertinente

Il Tribunale ricorda che la notorietà di un marchio anteriore deve essere accertata alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato. Tuttavia, documenti posteriori a tale data non sono automaticamente irrilevanti: possono conservare valore probatorio se consentono di trarre conclusioni sulla situazione esistente alla data pertinente. Analogamente, documenti anteriori possono essere utili, poiché la notorietà di un marchio si acquisisce generalmente in modo graduale.

Valutazione delle prove nel caso concreto

Nel caso di specie, il Tribunale rileva che i documenti prodotti, insieme ai premi e riconoscimenti prestigiosi ottenuti dal profumo Joy, consentivano di concludere che il marchio anteriore era ampiamente conosciuto dal grande pubblico per i prodotti designati, in una parte sostanziale del territorio dell’Unione. Pur essendo alcuni riconoscimenti risalenti a diversi anni prima e pur registrandosi un calo delle vendite tra il 2013 e il 2018, il Tribunale osserva che il marchio aveva comunque goduto in passato di un elevato grado di notorietà e che tale notorietà, anche se eventualmente diminuita, permaneva ancora alla data di deposito della domanda contestata nel 2019 come "notorietà residua".

Onere della prova e asserita inversione dell’onere probatorio

La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse presunto l’esistenza della notorietà e le avesse attribuito l’onere di dimostrare una drastica perdita di notorietà tra il 2018 e il 29 novembre 2019. Il Tribunale respinge tale censura: ricorda che l’onere della prova della notorietà incombe in linea di principio sul titolare del marchio anteriore, ma osserva che la valutazione della commissione di ricorso non ha invertito tale onere. In particolare, la commissione di ricorso poteva legittimamente constatare che, in assenza di elementi concreti che dimostrassero una scomparsa improvvisa della notorietà nell’ultimo anno considerato, la notorietà gradualmente acquisita negli anni precedenti era ancora sussistente alla data pertinente.

Dispositivo

Il Tribunale respinge il ricorso. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Principio affermato

Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, la notorietà del marchio anteriore va valutata alla data di deposito della domanda di marchio contestata; prove anteriori o posteriori possono essere considerate se utili a ricostruire la situazione a quella data. La notorietà, come la sua eventuale perdita, si forma e si dissolve normalmente in modo graduale; pertanto, in mancanza di prova concreta di una brusca cessazione della notorietà, l’autorità può ritenere che il marchio anteriore conservi ancora una notorietà residua alla data rilevante senza che ciò comporti un’inversione dell’onere della prova.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaopposizione alla registrazionenotorietà del marchioprova e onere della provaconcorrenza e tutela del segno distintivo

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