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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-204/23

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 aprile 2024. — Autorità di regolazione dei trasporti contro Lufthansa Linee Aeree Germaniche e a. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Diritti aeroportuali – Direttiva 2009/12/CE – Articolo 11, paragrafo 5 – Finanziamento dell’autorità di vigilanza indipendente – Contributo degli utenti degli aeroporti – Criteri di imposizione. — Causa C-204/23

Giurisprudenza europea62023CJ0204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito la portata dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2009/12/CE sul finanziamento dell'autorità di vigilanza indipendente nel settore aeroportuale. Ha escluso che la norma imponga un nesso stretto tra contributo e costo dei servizi dell'autorità, qualificando il meccanismo di finanziamento come facoltà degli Stati membri. Ha inoltre confermato che il contributo può gravare anche su utenti degli aeroporti non stabiliti nello Stato membro dell'autorità, purché non risultino violati i principi di proporzionalità e non discriminazione.

Interpretazione dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2009/12/CE sul finanziamento dell'autorità di vigilanza indipendente mediante contributi a carico degli utenti degli aeroporti.

La questione giuridica

Se l'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2009/12/CE consenta agli Stati membri di finanziare l'autorità di vigilanza indipendente mediante un contributo imposto agli utenti degli aeroporti: a) senza che l'importo sia correlato ai costi dei servizi dell'autorità; b) senza che il contributo sia limitato a soggetti stabiliti nello Stato membro dell'autorità o costituiti secondo la sua legge.

Principio di diritto

L'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2009/12/CE non osta a una normativa nazionale che finanzi l'autorità di vigilanza indipendente tramite un contributo imposto agli utenti degli aeroporti anche se l'importo non è correlato al costo dei servizi resi da tale autorità e anche se il contributo riguarda utenti non stabiliti nello Stato membro interessato o non costituiti secondo la sua legge, purché il meccanismo rispetti i principi generali del diritto dell'Unione, in particolare proporzionalità e non discriminazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2009/12/CE
  • Articolo 11, paragrafo 3, direttiva 2009/12/CE
  • Articolo 11, paragrafo 5, direttiva 2009/12/CE
  • Articolo 3, direttiva 2009/12/CE
  • Articolo 2, punti 2, 3 e 4, direttiva 2009/12/CE

Finanziamento dell'autorità di vigilanza indipendente nel settore aeroportuale

La pronuncia resa in rinvio pregiudiziale dal Consiglio di Stato italiano riguarda l'interpretazione dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2009/12/CE, relativa ai diritti aeroportuali. La controversia principale oppone l'Autorità di regolazione dei trasporti ad alcune compagnie del gruppo Lufthansa sulla legittimità della delibera che ha fissato il contributo dovuto per il finanziamento dell'autorità di vigilanza per il 2019.

Fatti e procedimento principale

L'Autorità di regolazione dei trasporti ha adottato una delibera, sulla base dell'articolo 37, comma 6, lettera b), della legge n. 214/2011, con cui ha determinato misura e modalità di versamento del contributo a carico degli utenti degli aeroporti. Le compagnie aeree interessate hanno impugnato l'atto dinanzi al TAR Piemonte, che ha accolto il ricorso; l'autorità ha quindi appellato dinanzi al Consiglio di Stato.

Il giudice del rinvio ha ritenuto che il sistema italiano non fosse, prima facie, incompatibile con il diritto dell'Unione, ma ha ritenuto necessario chiarire tre profili interpretativi dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2009/12/CE:

  • se il finanziamento dell'autorità possa avvenire solo tramite diritti aeroportuali o anche tramite un contributo;
  • se il contributo debba essere collegato a prestazioni o costi specifici oppure sia sufficiente la correlazione ai costi di funzionamento dell'autorità;
  • se il contributo possa gravare anche su utenti non stabiliti nello Stato membro che ha istituito l'autorità.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama il considerando 12 della direttiva 2009/12, che sottolinea la necessità di dotare l'autorità di vigilanza indipendente di risorse adeguate per personale, competenze tecniche e mezzi finanziari, al fine di garantirne imparzialità ed efficace applicazione della direttiva.

Sono inoltre rilevanti:

  • l'articolo 2, punti 2, 3 e 4, che definisce gestore aeroportuale, utente dell'aeroporto e diritti aeroportuali;
  • l'articolo 3, sul principio di non discriminazione tra utenti dell'aeroporto;
  • l'articolo 11, paragrafi 3 e 5, che impone l'indipendenza dell'autorità di vigilanza e consente agli Stati membri di istituire un meccanismo di finanziamento, anche mediante diritti a carico di utenti e gestori aeroportuali.

Sul piano interno, è citato l'articolo 37, comma 6, lettera b), della legge n. 214/2011, che prevede un contributo versato dagli operatori economici del trasporto, determinato annualmente dall'autorità e soggetto a un controllo governativo.

Ragionamento della Corte

La Corte chiarisce anzitutto che i "diritti" di cui all'articolo 11, paragrafo 5, non coincidono con i "diritti aeroportuali" definiti all'articolo 2, punto 4. I primi sono uno strumento di finanziamento dell'autorità di vigilanza; i secondi sono il corrispettivo dovuto al gestore aeroportuale per infrastrutture e servizi aeroportuali.

In secondo luogo, la Corte sottolinea che il testo dell'articolo 11, paragrafo 5, attribuisce agli Stati membri una semplice facoltà di istituire un meccanismo di finanziamento, non un obbligo. Ne deriva che, se uno Stato membro decide di adottarlo, non è tenuto a legare l'importo del contributo ai costi dei servizi resi dall'autorità di vigilanza.

Tuttavia, il meccanismo nazionale deve restare conforme ai principi generali del diritto dell'Unione, in particolare:

  • il principio di proporzionalità, nel senso che il prelievo non deve eccedere quanto necessario per perseguire l'obiettivo di dotare l'autorità delle risorse necessarie a operare in modo indipendente, imparziale e trasparente;
  • il principio di non discriminazione, che impedisce trattamenti differenziati ingiustificati tra gli utenti degli aeroporti.

Quanto al terzo quesito, la Corte osserva che l'articolo 11, paragrafo 5, non limita il novero dei soggetti tenuti al contributo in funzione del luogo di stabilimento o della legge di costituzione. Escludere dal prelievo gli utenti stabiliti in altri Stati membri, pur utilizzando essi gli aeroporti nazionali, potrebbe inoltre alterare la concorrenza tra operatori.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2009/12/CE:

  • non osta a una normativa nazionale che finanzi l'autorità di vigilanza indipendente mediante un contributo a carico degli utenti degli aeroporti il cui importo non sia correlato al costo dei servizi forniti da tale autorità, purché la disciplina rispetti proporzionalità e non discriminazione;
  • non osta a una normativa nazionale che imponga tale contributo anche a utenti non stabiliti nello Stato membro dell'autorità o non costituiti secondo la sua legge.

Principi affermati

La pronuncia distingue nettamente tra diritti aeroportuali e contributi destinati a finanziare l'autorità di vigilanza. Il finanziamento dell'autorità può essere costruito come prelievo parafiscale non commisurato a un servizio specifico, ma deve rispettare i limiti imposti dai principi generali del diritto dell'Unione. La decisione conferma inoltre una lettura ampia del novero dei soggetti passivi, coerente con l'esigenza di evitare distorsioni concorrenziali tra utenti nazionali e transfrontalieri.

Come è indicizzato

Materietrasporti aereidiritti aeroportualiautorità di regolazione indipendentinon discriminazionefinanziamento pubblico e parafiscale

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