Sentenza n. 8501/2026 - Roma, Sezione 3T
Giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 8678/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.09.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, relativa al pagamento del Bonus Carta del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 8678/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che riconosceva il credito relativo al Bonus Carta del Docente. Nel corso del giudizio la ricorrente ha rappresentato che il Ministero aveva accreditato il bonus sul Portale Bonus Carta del Docente, determinando il soddisfacimento della pretesa. Non sono esposti ulteriori motivi di illegittimità o contestazioni sull'attività amministrativa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché l'Amministrazione ha integralmente soddisfatto la pretesa mediante il pagamento del bonus dopo l'instaurazione del giudizio. Ai fini delle spese, il Collegio ha compiuto una valutazione virtuale della fondatezza della domanda originaria, ritenendo che il ricorso sarebbe stato meritevole di accoglimento poiché il credito è stato soddisfatto solo successivamente alla proposizione del giudizio. Ha quindi disposto una compensazione parziale delle spese, valorizzando l'esecuzione intervenuta, e ha condannato il Ministero al pagamento della parte residua, liquidata in euro 400,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando un'attività amministrativa sopravvenuta soddisfa integralmente e irretrattabilmente la pretesa azionata, facendo venir meno ogni utilità concreta della pronuncia di merito.
- Quando la materia del contendere cessa per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, il giudice deve valutare virtualmente la fondatezza della domanda originaria ai fini della regolazione delle spese processuali.
- Se l'Amministrazione soddisfa la pretesa soltanto dopo l'instaurazione del giudizio, la valutazione di soccombenza virtuale può giustificare la condanna dell'Amministrazione alle spese, anche con compensazione parziale in ragione dell'esecuzione intervenuta.
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