Cassazione Civile, Sentenza n. 19928/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Basilicata che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla Staff Consulting SRL relativa ad avvisi di accertamento emessi in relazione agli anni d'imposta 2004-2008 nei confronti di Alice Multimediale SRL. L'Agenzia contestava l'utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti, l'emissione di note di credito non documentate e variazioni in diminuzione non giustificate; notificò gli atti anche alla Staff Consulting in quanto cessionaria di ramo d'azienda e solidalmente responsabile. In Cassazione l'Agenzia ha censurato: 1) nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione (art. 360, comma 1, n.4 c.p.c.); 2) omissione di pronuncia su un motivo principale di appello relativo alla cautela fiscale e all'urgenza (art. 112 c.p.c., art. 12 L. 212/2000); 3) errata valutazione sulla competenza della Direzione regionale a redigere il PVC in ragione dell'abrogazione della norma richiamata dall'Ufficio (art. 23 DPR 107/2011 e connessi riferimenti normativi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (censura sulla motivazione), ritenendo la sentenza d'appello affetta da vizio per motivazione insufficiente e apodittica: i giudici di appello si erano limitati a richiamare la sentenza di primo grado e altre pronunce senza fornire autonoma e approfondita valutazione dei motivi di appello e delle allegazioni difensive, e avevano fatto riferimento a sentenze di merito poi cassate per analoghi vizi. Per tali ragioni la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata in diversa composizione per nuovo e motivato esame, con condanna della Corte di merito alle spese di giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Fondamento della censura per nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione; la Corte l'ha applicato ritenendo la motivazione dell'appello insufficiente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Riferito alla violazione e/o falsa applicazione di norme sostanziali e regolamenti fiscali (motivo terzo proposto dall'Agenzia), non deciso nel merito essendo il ricorso deciso sul vizio motivazionale.
art. 111, comma 6 Cost.
Richiamato come principio costituzionale del diritto ad un giudice motivato; utilizzato nella valutazione del requisito minimo di motivazione della sentenza.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Norma che prevede la nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente; evocata per qualificare il vizio della motivazione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione all'obbligo del giudice di pronunciarsi su tutti i motivi rilevanti; invocato dall'Agenzia per la mancata pronuncia su un motivo di appello.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Norma sulle cautele fiscali e motivazione dell'urgenza per emissione anticipata degli atti; l'Agenzia aveva chiesto che su tale punto si pronunciasse il giudice d'appello.
art. 6, comma 11, D.L. n. 119/2018 (convertito L. n. 136/2018)
Usata per dichiarare la tempestività del ricorso in Cassazione grazie alla sospensione dei termini di impugnazione tra il 24/10/2018 e il 31/07/2019.
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
Richiamato per precisare che la cancellazione della società dal registro delle imprese non estingue la legittimazione passiva per il quinquennio previsto dalla norma; la notificazione era anteriore alla scadenza del quinquennio.
art. 23, DPR 26 marzo 2001, n. 107 (e art. 23, lett. p) DPR n.107/2011)
Oggetto della discussione circa la competenza a redigere il PVC; la CTR aveva ritenuto l'incompetenza della Direzione regionale in ragione dell'abrogazione richiamata dall'Agenzia, questione che la Cassazione non ha deciso nel merito a causa della cassazione per vizio motivazionale.
art. 33 DPR n. 600/1973; art. 52 DPR n. 633/1972; art. 1, comma 360, L. n. 244/2007; art. 27, comma 13, D.L. n. 185/2008
Norme richiamate dall'Agenzia nel terzo motivo relative a determinati aspetti sostanziali e procedurali della materia tributaria; la loro applicazione concreta non è stata affrontata in sede di legittimità per via dell'assorbimento dei motivi secondari.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza di merito deve esporre gli elementi e il ragionamento che hanno portato alla decisione: richiamare semplicemente una pronuncia di primo grado o altre sentenze senza autonoma valutazione è vizio tale da determinare la cassazione.
- La motivazione 'per relationem' è ammessa solo se la decisione richiamata ha valore di giudicato tra le parti oppure se la sentenza di appello riproduce e valuta autonomamente la motivazione di riferimento nel contesto del nuovo giudizio.
- La Corte di legittimità applica l'art. 360 c.p.c. quando la mancanza o l'apparenza della motivazione rende impossibile il controllo sulla logica e correttezza del percorso decisionale dei giudici di merito.
- Quando il ricorso solleva più censure, la Corte può accogliere un motivo decisivo (es. vizio di motivazione) e assorbire gli altri, rinviando il merito a nuovo esame della Corte territoriale in diversa composizione.
- La cancellazione statutaria di una società non elimina automaticamente la sua legittimazione passiva: va valutato l'eventuale differimento quinquennale previsto dalla normativa sulle imprese.
- Se l'amministrazione deduce violazioni di competenza o profili normativi relativi al PVC, tali questioni devono essere affrontate con adeguata motivazione dalla Commissione tributaria d'appello; altrimenti la decisione può essere cassata per carenza motivazionale.
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