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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23693/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per violazione dell'art. 76 d.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Il solo motivo dedotto lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riguardo alla quantificazione della pena, assumendo in sostanza che la dosimetria sanzionatoria sia stata fissata in modo non corretto. La Corte rileva però che la determinazione della pena, compresa la scelta della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione aderente agli artt. 132 e 133 c.p.; aggiunge che, nel caso concreto, la motivazione sulla pena era ampia. Il motivo è inoltre ritenuto generico e nuovo, perché non proposto in appello.

Norme richiamate

  • art. 76 d.P.R. n. 445/2000

    Norma posta a base della responsabilità penale confermata nei gradi di merito; il testo non specifica la concreta condotta sanzionata.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Ulteriore norma incriminatrice contestata e ritenuta integrata nei giudizi di merito; il testo non dettaglia la fattispecie concreta.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena deve avvenire secondo i criteri di commisurazione stabiliti dal giudice di merito nell'ambito della sua discrezionalità.

  • art. 133 c.p.

    La dosimetria sanzionatoria è rimessa al giudice di merito purché motivata in relazione ai parametri legali.

Massime di principio

  • La determinazione della pena, compresa la fissazione della pena base e la modulazione di aumenti e diminuzioni, è materia riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione è adeguata e coerente con i criteri legali.
  • Il vizio sulla quantificazione della pena non può essere dedotto in termini meramente assertivi o generici: il motivo deve essere specifico e deve avere avuto un corrispondente sviluppo nei motivi di appello, altrimenti è inammissibile.
  • Quando la sentenza di merito offre una motivazione ampia sulla dosimetria sanzionatoria, il controllo di legittimità non può sostituirsi alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
  • La proposizione in cassazione di questioni nuove, non coltivate in appello, integra una causa di inammissibilità del motivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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