Cassazione Penale, Sentenza n. 06017/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania (condanna per detenzione di stupefacenti ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990). Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 581 e 591 c.p.p., sostenendo che l'atto d'appello conteneva l'enunciazione puntuale dei punti censurati e le ragioni di gravame: quantità esigua di stupefacente compatibile con uso personale di gruppo (contesto: giorno di Pasqua, presenza di tre amici), non attività di spaccio, e richiesta di conversione della pena detentiva breve in sanzione pecuniaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità dei motivi, condividendo la valutazione della Corte d'appello secondo cui i motivi erano generici e non si confrontavano con le argomentazioni del giudice di primo grado sulla finalità di spaccio. La Corte ha inoltre ritenuto non argomentata la richiesta di conversione della pena in sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 58 L. 689/1981. Per effetto dell'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
DPR 309/1990, art. 73, comma 5
Norma sostanziale che disciplina il reato per cui il ricorrente era stato condannato (detenzione di sostanze stupefacenti). È il presupposto fattuale della controversia ma non oggetto di specifico riesame in cassazione, che si è limitata a valutare la regolarità dell'impugnazione.
Codice di procedura penale, art. 581
Riguarda i requisiti dell'atto d'appello: la Corte ha applicato il principio secondo cui l'appello deve enunciare e argomentare i motivi in modo specifico; la genericità dell'atto d'appello comporta inammissibilità.
Codice di procedura penale, art. 591
Norma che disciplina i motivi del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse rispettato l'onere di specificità richiesto per i motivi di impugnazione.
Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 58
Stabilisce i criteri per la conversione della pena detentiva breve in sanzione pecuniaria; la Corte ha osservato che la richiesta di conversione non era supportata da argomentazioni relative ai parametri di tale articolo, con conseguente rigetto per genericità.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, inclusa la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato questa norma non ravvisando assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al criterio per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile il principio richiamato.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. U n. 8825/2016; Sez.4 n. 36154/2024)
Confermano il principio che l'onere di specificità dell'impugnazione è proporzionale alla precisione delle ragioni esposte nella decisione impugnata; usate dalla Corte per motivare l'inammissibilità.
Massime di principio
- L'appello e, di conseguenza, il ricorso per cassazione richiedono motivi formulati con specificità: non è sufficiente enunciare risultati desiderati o fare affermazioni apodittiche senza confrontarsi con le argomentazioni del giudice di merito.
- Quando si contesta la qualificazione della condotta (es. uso personale vs spaccio), è necessario argomentare in concreto in che modo le risultanze probatorie dimostrano l'assenza della finalità di spaccio, richiamando e confrontando singoli passaggi del decisum impugnato.
- Le citazioni giurisprudenziali vanno accompagnate da spiegazione della loro rilevanza rispetto al caso concreto; semplici riferimenti non suppliscono all'onere motivazionale.
- La richiesta di conversione della pena detentiva breve in sanzione pecuniaria deve essere sostenuta da argomentazione sui parametri di cui all'art. 58 L. 689/1981 (circostanze personali, natura del fatto, ecc.), altrimenti può essere dichiarata generica e respinta.
- Il mancato rispetto degli oneri di specificità espone il ricorrente al rischio non solo di inammissibilità ma anche a sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è essenziale curare la strutturazione e l'argomentazione dell'atto di impugnazione.
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