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Direttiva 2024/2842

Direttiva (UE) 2024/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che estende l’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/2841 ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro

Normativa europea32024L2842

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva amplia il perimetro soggettivo della direttiva (UE) 2024/2841, estendendone norme, diritti e obblighi ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, quando la loro disabilità o i connessi diritti di accesso/parking siano già riconosciuti dallo Stato membro di residenza. L’obiettivo è rafforzare la parità di trattamento e facilitare la mobilità nell’Unione delle persone con disabilità che non sono cittadini UE. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 5 giugno 2027 e applicarla dal 5 giugno 2028.

Estende ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro l’applicazione della direttiva (UE) 2024/2841 su carta europea della disabilità e contrassegno europeo di parcheggio.

Ambito di applicazione

Si applica ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro e che non sono beneficiari della direttiva (UE) 2024/2841, purché la loro condizione di disabilità o il loro diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità, oppure i diritti a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità, siano stati riconosciuti dallo Stato membro di residenza. L’estensione comprende, ove applicabile, le persone che li accompagnano o li assistono, compresi gli assistenti personali, e gli animali da assistenza. La direttiva non pregiudica le norme dell’Unione che disciplinano la mobilità nell’Unione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti. Irlanda e Danimarca non partecipano e non sono vincolate. Ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, TFUE, gli apolidi sono equiparati ai cittadini di paesi terzi ai fini della direttiva.

Direttiva (UE) 2024/2842: estensione ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti

La direttiva interviene come atto complementare della direttiva (UE) 2024/2841, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. L’obiettivo è estendere tali strumenti, e l’insieme delle relative norme, diritti e obblighi, ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro quando la loro condizione di disabilità o i connessi diritti siano già stati riconosciuti dallo Stato membro di residenza.

Finalità e ratio dell’intervento

La finalità dichiarata è rafforzare la parità di trattamento, l’inclusione e la non discriminazione delle persone con disabilità che non sono cittadini dell’Unione, garantendo il riconoscimento della loro condizione di disabilità o del loro diritto a servizi specifici sulla base della disabilità in tutta l’Unione. La direttiva mira anche a facilitare, in concreto, le possibilità di circolare o viaggiare in altri Stati membri, senza incidere sulle regole dell’Unione in materia di ammissione o di mobilità dei cittadini di paesi terzi.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’articolo 1 è la disposizione centrale: estende ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, che non siano già beneficiari della direttiva (UE) 2024/2841, l’applicazione delle norme, dei diritti e degli obblighi previsti da quest’ultima. La condizione essenziale è che la disabilità, il diritto a servizi specifici connessi alla disabilità, oppure i diritti a condizioni e strutture di parcheggio riservate, siano stati riconosciuti dallo Stato membro di residenza.

L’estensione riguarda anche, ove applicabile, le persone che accompagnano o assistono il titolare del diritto, compresi gli assistenti personali, nonché gli animali da assistenza. I considerando precisano che la direttiva si applica anche a categorie come i beneficiari di protezione temporanea o di protezione internazionale, purché regolarmente soggiornanti e con disabilità riconosciuta dallo Stato membro interessato.

Rapporti con la direttiva (UE) 2024/2841

La direttiva non istituisce un regime autonomo, ma rinvia integralmente alla direttiva (UE) 2024/2841, di cui rende applicabili mutatis mutandis le disposizioni ai nuovi destinatari. In particolare, i considerando chiariscono che devono trovare applicazione le regole sulla carta europea della disabilità e sul contrassegno europeo di parcheggio come prova, rispettivamente, della condizione di disabilità o del diritto a servizi specifici e del diritto a parcheggi riservati.

L’articolo 5 estende espressamente l’articolo 20 della direttiva (UE) 2024/2841, relativo agli obblighi della Commissione e alla relazione di valutazione. Tale relazione dovrà includere un’analisi delle situazioni specifiche di svantaggio derivanti dalla discriminazione intersezionale, con particolare attenzione alle donne e alle ragazze con disabilità.

Definizioni e chiarimenti interpretativi

L’articolo 2 definisce il "cittadino di paese terzo" come qualsiasi persona che non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE. Il considerando 3 precisa che gli apolidi sono equiparati ai cittadini di paesi terzi ai fini della direttiva.

Limiti della direttiva e facoltà degli Stati membri

L’articolo 3 chiarisce che la direttiva non pregiudica le norme dell’Unione che disciplinano la mobilità nell’Unione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti. I considerando sottolineano che il riconoscimento reciproco della disabilità o dei diritti connessi può facilitare la circolazione o il viaggio nell’Unione solo se il soggetto dispone già, secondo le altre norme applicabili, di un diritto di mobilità.

L’articolo 4 riconosce agli Stati membri una facoltà, non un obbligo, di adottare misure per tenere conto delle esigenze linguistiche specifiche dei cittadini di paesi terzi, anche mediante facilitazione linguistica. Il considerando 8 incoraggia, in termini non vincolanti, la fornitura di informazioni in una lingua comprensibile o ragionevolmente comprensibile per i destinatari.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

L’articolo 6 stabilisce il termine di trasposizione: entro il 5 giugno 2027 gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le disposizioni nazionali si applicano dal 5 giugno 2028.

Gli atti di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. L’articolo 7 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, mentre l’articolo 8 indica gli Stati membri come destinatari.

Partecipazione di Irlanda e Danimarca

I considerando 11 e 12 chiariscono che, in forza dei rispettivi protocolli, Irlanda e Danimarca non partecipano all’adozione della direttiva e non sono da essa vincolate né soggette alla sua applicazione.

Disposizioni principali

Estensione dell’ambito soggettivo della direttiva (UE) 2024/2841

L’articolo 1 dispone che tutte le norme, i diritti e gli obblighi della direttiva (UE) 2024/2841 si applicano ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro che non sono beneficiari di tale direttiva, a condizione che la loro condizione di disabilità o i loro diritti a servizi specifici sulla base della disabilità, o i diritti a parcheggi riservati, siano stati riconosciuti dal relativo Stato membro di residenza. L’estensione si applica anche, se del caso, alle persone che accompagnano o assistono tali soggetti, compresi gli assistenti personali, e agli animali da assistenza, secondo i richiami alla direttiva (UE) 2024/2841.

Definizione di cittadino di paese terzo

L’articolo 2 definisce come cittadino di paese terzo qualsiasi persona che non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE. Gli apolidi sono equiparati ai cittadini di paesi terzi ai fini della direttiva, come precisato nel considerando 3.

Salvaguardia delle norme sulla mobilità nell’Unione

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva non pregiudica le norme applicabili che disciplinano la mobilità nell’Unione dei cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Nei considerando si chiarisce che la direttiva può facilitare l’esercizio del diritto di circolare o viaggiare nell’Unione solo laddove tale diritto di mobilità esista già secondo le norme applicabili.

Misure linguistiche facoltative

L’articolo 4 consente agli Stati membri di adottare misure per tenere conto delle esigenze linguistiche specifiche dei cittadini di paesi terzi, anche mediante facilitazione linguistica, se del caso. Il considerando 8 incoraggia inoltre a fornire informazioni previste dalla direttiva (UE) 2024/2841 in una lingua comprensibile o ragionevolmente comprensibile ai destinatari.

Applicazione dell’articolo 20 della direttiva (UE) 2024/2841

L’articolo 5 rende applicabile ai cittadini di paesi terzi rientranti nell’ambito della direttiva anche l’articolo 20 della direttiva (UE) 2024/2841, relativo agli obblighi della Commissione e alla relazione di valutazione, che dovrà includere un’analisi delle situazioni di svantaggio derivanti dalla discriminazione intersezionale, con particolare attenzione alle donne e alle ragazze con disabilità.

Recepimento e applicazione

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 5 giugno 2027 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le disposizioni si applicano dal 5 giugno 2028. L’articolo 6, paragrafo 2, richiede che gli atti nazionali contengano un riferimento alla direttiva o siano corredati di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 7 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 8 indica gli Stati membri come destinatari della direttiva. Considerando 11 e 12 precisano che Irlanda e Danimarca non partecipano all’adozione, non sono vincolate e non sono soggette all’applicazione della direttiva.

Come è indicizzato

Materiedisabilitàlibera circolazioneparità di trattamentonon discriminazioneimmigrazione

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