Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17333/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al ricorrente (consumatori)

La controversia

La controversia riguarda l'acquisto, tramite intermediario bancario, di titoli mobiliari oggetto di investimento, con contestazione circa l'adempimento degli obblighi informativi gravanti sulla banca e la corretta rappresentazione dei rischi dell'operazione. Dal testo emerge che la Corte di appello aveva escluso la responsabilità della banca affermando che non le poteva imputare di non aver rappresentato la reale situazione argentina, ritenuta già nota al pubblico, e che non era dato comprendere quali informazioni fossero state omesse; inoltre aveva valorizzato il fatto che la rischiosità dell'investimento fosse legata al possibile default dell'emissione obbligazionaria, ipotesi ritenuta all'epoca inedita. Il ricorso censura tale impostazione perché, secondo la giurisprudenza richiamata, l'inosservanza dei doveri informativi dell'intermediario costituisce un fattore di disorientamento dell'investitore e condiziona le sue scelte, sicché non può escludersi la responsabilità della banca con un generico riferimento alla adeguatezza dell'operazione o alla presunta notorietà del rischio paese, senza una puntuale valutazione delle prove sul contenuto delle informazioni omesse e sulle implicazioni della specifica operazione.

La decisione

Dal testo disponibile emerge che la Corte di cassazione ha ritenuto erronea la motivazione della sentenza impugnata, in quanto contrastante con i consolidati principi in tema di obblighi informativi dell'intermediario e viziata da un salto logico e da carenza motivazionale. Il passaggio riportato mostra una cassazione della decisione di merito per avere escluso la responsabilità della banca senza adeguata verifica delle prove e senza corretta applicazione dei principi sul dovere di informazione e sulla rilevanza del disorientamento dell'investitore. Non è però ricostruibile con certezza, dal solo estratto fornito, se l'esito finale sia stato cassazione con rinvio o altra formula conclusiva.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in via sistematica nella parte sugli obblighi informativi e sull'onere di prova, per affermare che non basta una valutazione astratta di adeguatezza dell'operazione, ma occorre verificare concretamente l'adempimento degli obblighi informativi e le relative prove.

  • normativa regolamentare in materia di intermediazione finanziaria

    Richiamata come insieme di indici normativi che impongono all'intermediario specifici doveri informativi verso l'investitore.

  • Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19891 del 20/06/2022

    Richiamata come precedente conforme: l'inadempimento degli obblighi informativi è rilevante perché disorienta l'investitore e condiziona le sue scelte.

  • Cass. 18153/2020

    Richiamata come precedente conforme sui doveri informativi dell'intermediario e sulla loro incidenza causale nelle decisioni di investimento.

  • Cass. 20617/2017

    Richiamata come precedente conforme circa l'obbligo dell'intermediario di fornire informazioni corrette, complete e adeguate sui rischi dell'investimento.

  • Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7288 del 13/03/2023

    Richiamata come ulteriore conferma dei principi sull'obbligo informativo e sulla sua violazione.

Massime di principio

  • Nella prestazione di servizi di investimento, l'intermediario deve adempiere a doveri informativi specifici e non può limitarsi a far leva sulla generica notorietà del contesto economico o sulla astratta adeguatezza dell'operazione.
  • L'inosservanza dei doveri informativi dell'intermediario è di per sé idonea a disorientare l'investitore e a condizionarne le scelte, sicché la verifica della responsabilità non può essere esclusa senza un accertamento concreto sulle informazioni effettivamente fornite.
  • Quando viene contestata la vendita di titoli rischiosi, il giudice di merito deve valutare le prove sulla concreta informazione resa al cliente e sulle caratteristiche specifiche dell'operazione, non potendo negare la responsabilità con affermazioni apodittiche o con un richiamo generico alla notorietà del rischio paese.
  • La motivazione è viziata se, nel ritenere irrilevanti le omissioni informative, salta il passaggio logico tra adeguatezza dell'operazione e corretto assolvimento degli obblighi dell'intermediario, perché adeguatezza e informazione sono profili distinti e cumulativi.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.