Sentenza n. 888/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 756/2025 del Tribunale ordinario di Palermo, Sez. III civ., G.U. dott.ssa Notaro, del 18.02.2025, pronunciata nella causa iscritta al numero di R.G.16832/2021, notificata da ciascuno dei ricorrenti in data 21.02.2025, passata in giudicato per mancata impugnazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero della Salute, della sentenza civile n. 756/2025 del Tribunale ordinario di Palermo
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso congiuntamente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 756/2025 del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato per mancata impugnazione. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha effettuato il pagamento di quanto dovuto. I ricorrenti hanno quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna del Ministero alle spese, poiché il pagamento è intervenuto soltanto dopo la notificazione e l'incardinazione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta nel corso del giudizio la pretesa dei ricorrenti. Ha tuttavia condannato il Ministero della Salute al pagamento delle spese processuali, applicando il principio della soccombenza virtuale, poiché l'Amministrazione ha adempiuto solo dopo l'avvio del giudizio. Le spese sono state liquidate in € 1.403,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, ultimo comma, c.p.a.
il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, allorché nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta
La piena soddisfazione della pretesa del ricorrente durante il giudizio impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disposizione sul giudizio di ottemperanza; il testo non espone una specifica interpretazione ulteriore.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione adempie integralmente all'obbligo risultante dal giudicato, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuta piena soddisfazione della pretesa.
- L'adempimento dell'amministrazione successivo alla notificazione e all'incardinazione del giudizio non esclude la condanna alle spese: queste possono essere poste a carico dell'amministrazione in applicazione della regola della soccombenza, poiché il giudizio si è reso necessario a causa del precedente inadempimento.
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