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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06928/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il trattamento sanzionatorio già stabilito in appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 9 maggio 2024 limitatamente al trattamento sanzionatorio, censurando in particolare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza è manifestamente infondata e riproduttiva di una questione già esaminata in appello: il giudice di merito aveva infatti valorizzato, per negare le attenuanti, il profilo personologico del ricorrente, gravato da plurimi precedenti penali, uno dei quali successivo al fatto contestato, nonché la gravità concreta della condotta.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate sulla base della valutazione negativa della personalità dell'imputato e della gravità concreta del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura in cassazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile quando si risolva nella mera riproposizione di una questione già decisa in appello senza evidenziare un vizio logico o giuridico della motivazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere sorretto dalla valutazione complessiva della personalità dell'imputato, inclusi i precedenti penali, e dalla gravità concreta della condotta.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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