Ordinanza n. 3453/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli, n. 172 in data 8 gennaio 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Ministero della Giustizia e del commissario ad acta nell'esecuzione di precedenti sentenze di ottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto reclamo, qualificato dal Collegio come incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a., lamentando il perdurante inadempimento del Ministero della Giustizia rispetto alle sentenze che gli imponevano il pagamento delle spese di lite, nonché l'inerzia del commissario ad acta originariamente nominato. Hanno chiesto la sostituzione del commissario con altro organo e la condanna alle spese. Il Collegio ha inoltre esaminato la questione della natura del credito azionato, rilevando che esso deriva direttamente dalle sentenze amministrative di condanna al pagamento delle spese processuali e non dalla legge Pinto.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il reclamo ammissibile e manifestamente fondato. L'art. 114, comma 6, c.p.a. consente al giudice dell'esecuzione di conoscere tutte le questioni relative all'ottemperanza e quelle inerenti agli atti del commissario ad acta; tale rimedio è utilizzabile anche quando la contestazione riguardi non un atto positivo, ma l'omissione dell'amministrazione e del commissario che abbia determinato uno stallo esecutivo. Il credito azionato è stato qualificato come obbligazione pecuniaria autonoma, derivante dalle sentenze di condanna del giudice amministrativo, distinta dal credito originario di equa riparazione ex legge Pinto. Ne consegue l'inapplicabilità delle disposizioni speciali previste per i crediti Pinto, comprese quelle relative alle dichiarazioni sostitutive e alla sospensione delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza. Accertata l'inerzia dell'amministrazione e del commissario, il Collegio ha disposto la sostituzione del commissario ad acta con il Direttore Generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica dell'ordinanza per eseguire le sentenze. Ha disposto la trasmissione dell'ordinanza alla Procura regionale della Corte dei conti per il possibile danno erariale e ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di € 800,00 oltre accessori per le spese dell'incidente di esecuzione.
Norme richiamate
art. 114, comma 6, c.p.a.
tutte le questioni relative all’ottemperanza; quelle inerenti agli atti del commissario ad acta
Il giudice dell'esecuzione ha cognizione piena sulle questioni relative all'ottemperanza e su quelle inerenti agli atti del commissario ad acta; il reclamo è ammissibile anche per denunciare l'omissione dell'amministrazione e del commissario che provochi uno stallo esecutivo.
art. 1 c.p.a.
Richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
art. 24 Cost.
Richiamato insieme all'art. 113 Cost. a sostegno dell'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 113 Cost.
Richiamato insieme all'art. 24 Cost. a sostegno dell'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 97 Cost.
Richiamato in relazione ai principi di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa.
l. n. 89/2001
La disciplina della legge Pinto non è applicabile al credito derivante dalle sentenze amministrative di condanna al pagamento delle spese processuali, perché tale credito ha fonte autonoma e distinta.
art. 5-sexies l. n. 89/2001
L'obbligo di presentazione delle dichiarazioni sostitutive previsto per i crediti Pinto non si applica al credito derivante dalle sentenze amministrative di condanna alle spese.
Massime di principio
- Il reclamo previsto dall'art. 114, comma 6, c.p.a. è ammissibile anche quando la contestazione non riguardi un atto positivo del commissario ad acta, ma l'omissione dell'amministrazione e del commissario che abbia determinato una situazione di stallo nell'esecuzione del giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza può adottare misure correttive e sostitutive, inclusa la sostituzione del commissario ad acta, quando l'amministrazione debitrice e il commissario non abbiano dato esecuzione alle statuizioni giudiziali.
- Il credito relativo alle spese processuali liquidate in una sentenza di ottemperanza costituisce un'obbligazione pecuniaria autonoma, avente fonte nella statuizione di condanna del giudice amministrativo, e non è assimilabile al credito originario di equa riparazione disciplinato dalla legge Pinto.
- Le disposizioni speciali, sostanziali e processuali, previste per i crediti derivanti dalla legge Pinto, in quanto eccezionali e derogatorie, non sono applicabili per analogia o estensione a crediti di diversa natura e fonte.
- L'esecuzione del giudicato costituisce un preciso dovere d'ufficio dell'amministrazione e non una facoltà discrezionale; l'inerzia consapevole e deliberata può integrare elusione del giudicato e giustificare l'adozione di misure sostitutive.
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