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Ordinanza

Ordinanza n. 148/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’Atto Dispositivo del Centro Unico Stipendiale Interforze (C.U.S.I.) prot. n. -OMISSIS- del 2 marzo 2026, notificato in pari data, con cui è stata disposta la riduzione degli assegni a carattere fisso e continuativo e il recupero di somme asseritamente indebite per il periodo dal 03.09.2024 al 30.03.2026, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello impugnato

Giustizia amministrativa202600387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Atto dispositivo del Centro Unico Stipendiale Interforze che ha disposto la riduzione degli assegni fissi e continuativi e il recupero di somme ritenute indebite per il periodo di aspettativa per infermità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di recupero degli emolumenti percepiti durante il periodo di aspettativa per infermità, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto che tra il collocamento in aspettativa e la decisione sul riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio erano trascorsi più di ventiquattro mesi e che, pertanto, il recupero non poteva più essere disposto. Il giudice ha valutato, in sede cautelare, l'applicabilità del limite temporale previsto per il recupero anche alla fattispecie dell'aspettativa per infermità, nonostante il diverso riferimento testuale della disciplina.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris perché l'art. 15 del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 esclude il recupero decorso il termine di ventiquattro mesi dal collocamento in aspettativa. Ha richiamato l'interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata dell'art. 39, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 51/2009, secondo cui il limite temporale previsto per il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale si applica anche al personale genericamente collocato in aspettativa per infermità. Una diversa interpretazione letterale determinerebbe un trattamento differenziato tra situazioni omogenee, in contrasto con l'art. 3 Cost.; inoltre, il rinvio alle disposizioni di maggior favore può comprendere il precedente comma 3 dello stesso articolo. È stato ritenuto sussistente anche il periculum in mora, in ragione della non esiguità dell'importo richiesto. La domanda cautelare è stata quindi accolta, con sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato e fissazione dell'udienza pubblica di merito al 17 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 15 d.P.R. 16 aprile 2009, n. 52

    il recupero non è più consentito decorsi ventiquattro mesi dal collocamento in aspettativa

    Il limite di ventiquattro mesi preclude il recupero degli emolumenti quando la decisione sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre tale termine dal collocamento in aspettativa.

  • art. 39, comma 3, d.P.R. n. 51/2009

    Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa

    La disposizione stabilisce un limite temporale all'attività di recupero, applicabile, secondo l'interpretazione richiamata dal giudice, anche alla fattispecie dell'aspettativa per infermità.

  • art. 39, comma 4, d.P.R. n. 51/2009

    le disposizioni di maggior favore

    Il rinvio alle disposizioni di maggior favore può essere riferito al precedente comma 3 e consente di estendere il limite dei ventiquattro mesi anche al personale in aspettativa per infermità.

  • art. 3 Cost.

    situazioni omogenee ricevano il medesimo trattamento

    Impone un'interpretazione costituzionalmente orientata che eviti un trattamento differenziato tra l'inabilità parziale e l'aspettativa per infermità, quando le fattispecie sono omogenee nei loro effetti.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta nel giudizio amministrativo.

Massime di principio

  • Il recupero di emolumenti corrisposti durante l'aspettativa per infermità non è consentito quando la pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio intervenga oltre ventiquattro mesi dalla data del collocamento in aspettativa.
  • Il limite temporale previsto per il recupero nei confronti del personale permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale può essere esteso, mediante interpretazione costituzionalmente orientata, anche al personale genericamente collocato in aspettativa per infermità, quando le situazioni risultino omogenee nei loro effetti.
  • Il rinvio alle disposizioni di maggior favore contenuto nella disciplina dell'aspettativa per infermità può comprendere la regola del precedente comma che esclude la ripetizione degli emolumenti oltre il ventiquattresimo mese.
  • In sede cautelare, il fumus boni iuris può sussistere quando il provvedimento di recupero appare adottato in violazione del limite temporale dei ventiquattro mesi; il periculum in mora è configurabile in ragione della non esiguità dell'importo richiesto.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazione

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