Ordinanza n. 112/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento 1) della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 70 del 25.03.2021 avente ad oggetto: Presa d'Atto del Parere Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 14148 del 24.3.2021; 2) del Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 14148 del 24.3.2021; 3) del Decreto n. 4 dell’8.4.2021 del Commissario Straordinario del Comune di Formia con il quale è stato annullato, in via di autotutela, il Decreto del Sindaco pro-tempore dott.ssa Paola Villa n. 29 del 24/7/2020 avente ad oggetto: “Capo di Gabinetto del Sindaco ai sensi dell'articolo 90 d.lgs. 8 agosto 2000 e s.m. – Dott. Mario Taglialatela”; nonché di tutti gli atti connessi e conseguenziali a quelli impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dato atto dell'interruzione del processo, rilevando il decesso dell'unico difensore della parte ricorrente ai sensi dell'art. 301 c.p.c. L'interruzione opera a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza. Non è stata assunta alcuna decisione sulle impugnazioni, sulla legittimità degli atti amministrativi contestati o sulle spese di lite. È stata ordinata alla Segreteria la comunicazione dell'ordinanza.
Atto impugnato: Deliberazione commissariale, parere del Dipartimento della Funzione Pubblica e decreto commissariale di annullamento in autotutela del decreto di nomina a Capo di Gabinetto del Sindaco
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale, il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica e il decreto del Commissario Straordinario del Comune di Formia che aveva annullato in autotutela il precedente decreto sindacale di conferimento dell'incarico di Capo di Gabinetto ai sensi dell'art. 90 d.lgs. 267/2000, chiedendo l'annullamento degli atti connessi e conseguenziali. Il giudizio non è stato esaminato nel merito, poiché il ricorrente era assistito dall'unico difensore indicato in atti e la Segreteria non ha potuto recapitare l'avviso ex art. 82 c.p.a. all'indirizzo PEC indicato, risultato non valido. Il Collegio ha preso atto del fatto notorio del decesso del difensore e ha ritenuto applicabile l'art. 301 c.p.c., con conseguente interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e ss. c.p.c.
Norme richiamate
art. 90 d.lgs. 267/2000
Richiamato quale base normativa dell'incarico di Capo di Gabinetto del Sindaco oggetto del precedente decreto di nomina, successivamente annullato in autotutela.
art. 82 c.p.a.
Richiamato in relazione all'avviso che la Segreteria aveva tentato di comunicare al difensore della parte ricorrente.
art. 301 c.p.c.
Applicato in ragione del decesso dell'unico difensore della parte ricorrente, quale evento determinante l'interruzione del processo.
art. 79, comma 2, c.p.a.
Costituisce la base processuale per dare atto dell'interruzione del giudizio.
artt. 299 e ss. c.p.c.
Richiamati per la disciplina generale dell'interruzione del processo.
Massime di principio
- Il decesso dell'unico difensore della parte costituita determina l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 301 c.p.c., applicabile nel giudizio amministrativo mediante il rinvio operato dall'art. 79, comma 2, c.p.a.
- Quando l'evento interruttivo riguarda l'unico difensore della parte e risulta dagli atti del giudizio, il giudice amministrativo deve dare atto dell'interruzione del processo, senza esaminare il merito della controversia.
- Nel caso esaminato, l'interruzione del processo decorre dalla comunicazione dell'ordinanza che la dichiara.
- La comunicazione processuale non andata a buon fine per invalidità dell'indirizzo PEC indicato dal difensore, unitamente alla conoscenza del suo decesso, consente al giudice di rilevare l'evento interruttivo relativo all'unico difensore.
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