Ordinanza n. 182/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di diniego di rinnovo dell’autorizzazione all’installazione di mezzi pubblicitari, comunicato con nota del 16 febbraio 2026, Prot. P.G.A. 5160/26 — I.P. 35/23 REG. UFFICIALE 0006459, ricevuta in pari data, a firma del Dirigente dell’Area Tecnica – Settore LL.PP. Dott. Davide Boglioni, avente ad oggetto il rinnovo dell’autorizzazione protocollata al n. 20612/23 del 02/05/2023 per l’installazione di n. 1 (uno) cartello monofacciale opaco, dimensioni cm 150 x 200, dicitura “SNACK PATA”, ubicato in Strada comunale Croce Venzago – Brodena, nel Comune di Lonato del Garda (BS), autorizzazione n. 15/2020 posizione 651 (Doc. 1); - del parere negativo reso dalla Polizia Locale in data 10 febbraio 2026, posto a fondamento del diniego impugnato, nella parte in cui qualifica il sito di installazione come “area d’intersezione”, non conosciuto dalla ricorrente; - del preavviso di diniego del 05 giugno 2023 (Prot. P.G.A. 20612/23 – I.P. 35/23 – REG. UFFICIALE 0026690, nella parte in cui fonda il diniego sull’asserita presenza del mezzo pubblicitario in corrispondenza di un’intersezione, per i motivi di fatto e di diritto di seguito esposti (Doc. 2); - del preavviso di diniego del 14 luglio 2023 (P.G.A. 28415/23, I.P. 35/23, REG. UFFICIALE 0032806, nella parte in cui fonda il diniego sull’asserita presenza del mezzo pubblicitario in corrispondenza di un’intersezione, per i motivi di fatto e di diritto di seguito esposti (Doc. 3); - del parere della Polizia Locale del Comune di Lonato Del Garda - c_e667 - REG_UFFICIALE - 0032806 - Uscita - 14/07/2023 (Doc. 6); - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, ivi compresi eventuali ulteriori pareri endoprocedimentali e verbali di sopralluogo non comunicati alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo dell’autorizzazione all’installazione di un cartello pubblicitario, fondato sulla qualificazione del sito come area d’intersezione stradale
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo dell’autorizzazione relativa a un cartello pubblicitario, nonché i pareri della Polizia Locale e i preavvisi di diniego posti a fondamento del provvedimento. Ha contestato, in particolare, l’asserita esistenza di un’intersezione stradale ostativa alla permanenza dell’impianto, deducendo l’illegittimità dei relativi accertamenti e la mancata conoscenza del parere negativo. Ha inoltre posto in discussione la coerenza dell’azione amministrativa rispetto alla presenza di eventuali altri impianti pubblicitari nella medesima area e la legittimità dell’utilizzo, nel 2026, di rilievi istruttori e pareri tecnici acquisiti circa tre anni prima.
La decisione
Il TAR ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi istruttori prima di decidere sulla domanda cautelare. Ha ordinato al Comune, tramite il responsabile del procedimento, di depositare entro sessanta giorni una relazione sui presupposti di fatto e di diritto del diniego, con particolare riguardo all’esistenza dell’intersezione stradale. La relazione dovrà essere corredata da mappe e rilievi fotografici, anche da diverse angolazioni, relativi all’intersezione e agli impianti pubblicitari presenti, chiarendo le eventuali differenze tra l’impianto della ricorrente e quelli di altri operatori e le ragioni della diversa disciplina. Il Comune dovrà inoltre precisare la data di apertura del centro commerciale e se l’intersezione fosse già presente al momento dei precedenti rinnovi dell’autorizzazione. È stato altresì richiesto di spiegare perché il diniego sia stato adottato sulla base di rilievi e pareri risalenti a circa tre anni prima. Nelle more dell’istruttoria il TAR ha sospeso provvisoriamente l’esecuzione del diniego, rinviando la definitiva delibazione cautelare alla camera di consiglio del 22 settembre 2026. Ogni valutazione sulle questioni processuali e di merito è rimasta impregiudicata.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della domanda cautelare; il giudice, senza definire in via definitiva fumus e periculum, ha adottato una sospensione provvisoria e disposto istruttoria.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un diniego amministrativo dipende dall’esistenza e dalla concreta configurazione di una situazione di fatto, il giudice può ordinare all’amministrazione di produrre una relazione corredata da mappe, rilievi fotografici e documentazione tecnica idonea a verificare tale presupposto.
- In presenza di impianti o attività analoghe collocati nella medesima area, l’amministrazione deve chiarire i profili differenziali rilevanti e le ragioni che giustificano il diverso trattamento, specificando perché un impianto debba essere rimosso mentre altri possano permanere.
- Quando un provvedimento negativo si fonda su rilievi istruttori o pareri tecnici risalenti nel tempo, l’amministrazione deve esplicitare la loro attualità e l’idoneità a supportare la decisione adottata, soprattutto se sono intervenuti mutamenti dei luoghi o precedenti rinnovi autorizzativi.
- In pendenza di un approfondimento istruttorio necessario per la decisione cautelare, il giudice amministrativo può sospendere provvisoriamente l’esecuzione dell’atto impugnato e rinviare la definitiva trattazione della domanda cautelare.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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