Sentenza n. 4058/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 2167/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso avverso il silenzio-inadempimento del Comune su un'istanza di autorizzazione alla traslazione volumetrica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR sotto quattro profili. In primo luogo deducevano la violazione degli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 241/1990 e degli artt. 63, comma 1, e 64, commi 2 e 3, c.p.a., sostenendo che l'istanza del 12 novembre 2024 fosse adeguatamente individuata e protocollata e che il TAR avesse erroneamente ritenuto carente la relativa data, non considerando la documentazione attestante la protocollazione. In secondo luogo censuravano la qualificazione della nota comunale del 25 febbraio 2025 come provvedimento espresso, sostenendo che essa avesse natura meramente interlocutoria ed endoprocedimentale e non esprimesse l'esercizio del potere conclusivo, attribuito alla Giunta comunale dall'art. 13 della convenzione attuativa del piano di recupero. In terzo luogo deducevano l'incompetenza del soggetto che aveva adottato la nota, sostenendo che la competenza della Giunta non fosse surrogabile e che l'atto del dirigente potesse avere, al più, valore istruttorio. Infine contestavano la condanna alle spese disposta dal TAR, valorizzando il deposito tardivo di memorie e documenti da parte del Comune e il pregiudizio arrecato al diritto di difesa. Il Consiglio di Stato ha inoltre esaminato il tema processuale del deposito tardivo degli atti comunali, ritenendo non scusabile l'errore nell'indicazione dell'indirizzo PEC, ma acquisibili d'ufficio i documenti necessari alla decisione, salva la facoltà di controdedurre.
La decisione
L'appello è stato respinto quanto alle censure relative al silenzio. Il Collegio ha ritenuto provata, mediante la documentazione prodotta, la protocollazione dell'istanza del 12 novembre 2024 e ha considerato la nota comunale del 25 febbraio 2025 un riscontro espresso idoneo a interrompere il silenzio-inadempimento. Nel giudizio sul silenzio rileva infatti l'adempimento formale dell'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi sull'istanza, non la fondatezza sostanziale della pretesa né la correttezza del contenuto della risposta. Le doglianze relative all'incompetenza dell'organo, alla natura interlocutoria della nota e al suo carattere non autoritativo avrebbero dovuto essere proposte contro tale atto espresso e non nel giudizio limitato all'accertamento dell'inerzia. Il Collegio ha trattenuto i documenti depositati tardivamente dal Comune perché necessari alla decisione e suscettibili di acquisizione d'ufficio, pur rilevando la non scusabilità dell'errore relativo all'indirizzo PEC e la mancata tempestiva verifica delle ricevute di deposito. È stato invece accolto il motivo sulle spese: considerato il deposito tardivo di memorie e documenti in entrambi i gradi, le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 1, 2 e 3 l. 241/1990
Richiamati in relazione all'obbligo dell'amministrazione di esercitare il potere e concludere il procedimento mediante un riscontro all'istanza del privato.
artt. 63, comma 1, e 64, commi 2 e 3 c.p.a.
Richiamati dagli appellanti in relazione all'acquisizione e alla valutazione della documentazione probatoria nel processo amministrativo.
art. 73 c.p.a.
Richiamato in relazione ai termini per il deposito di memorie e documenti.
art. 87 c.p.a.
Richiamato in relazione ai termini processuali applicabili al rito camerale.
art. 97 Cost.
Richiamato dagli appellanti in relazione alla dedotta incompetenza del soggetto autore della risposta comunale.
art. 13 della Convenzione attuativa del Piano di recupero “Tagliaron”
Indicato dagli appellanti quale disposizione attributiva alla Giunta comunale della competenza a concludere il procedimento sulla traslazione volumetrica.
artt. 1362 e 1366 c.c.
Richiamati dagli appellanti in relazione all'interpretazione della risposta comunale e della convenzione attuativa.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'oggetto del giudizio è limitato all'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e dell'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi sull'istanza; non vi rientra, di regola, la valutazione della fondatezza sostanziale della pretesa del privato.
- Una risposta espressa dell'amministrazione, riferibile all'istanza del privato, è idonea a interrompere il silenzio-inadempimento anche quando il privato ne contesti il contenuto, la competenza dell'autore o la natura interlocutoria; tali doglianze devono essere fatte valere impugnando l'atto espresso, non nell'originario giudizio sul silenzio.
- Nel processo amministrativo, documenti depositati tardivamente dall'amministrazione possono essere trattenuti e valutati quando siano necessari alla decisione e acquisibili d'ufficio dal giudice, ferma la facoltà della controparte di chiedere un termine per controdedurre; l'errore nell'indicazione dell'indirizzo PEC e la mancata verifica delle ricevute di deposito non integrano, di per sé, una causa di scusabilità.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il comportamento processuale dell'amministrazione, consistente nel deposito tardivo di memorie e documenti in entrambi i gradi, abbia pregiudicato la piena conoscenza degli atti da parte della controparte.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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