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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22932/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Biella ha applicato la pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. In cassazione la difesa ha lamentato, in modo ritenuto generico, un vizio di motivazione sulla commisurazione della pena, deducendo in particolare l'erronea determinazione dell'aumento per continuazione ex art. 81, comma 2, c.p.: per tre reati satellite sarebbe stata aumentata anche la pena pecuniaria, nonostante tali reati fossero puniti con la sola pena detentiva. La Corte ha verificato che la doglianza non rientrava nei ristretti motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento e che, comunque, non sussisteva una pena illegale, poiché quando il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, l'aumento investe entrambe le pene previste per il reato più grave.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha ritenuto che il ricorso non deducesse uno dei soli motivi consentiti contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che la censura sulla pena non evidenziasse alcuna illegalità, essendo corretto l'aumento di entrambe le pene quando il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    aplicato dal Tribunale di Biella

    richiamo alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, oggetto dell'impugnazione

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    contro il patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dalla norma

  • art. 81, comma 2, c.p.

    la Corte richiama la disciplina dell'aumento per continuazione, escludendo che nel caso concreto vi fosse una pena illegale

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    il ricorso inammissibile può essere dichiarato con ordinanza de plano

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per il principio della condanna alla sanzione pecuniaria in caso di colpa nella proposizione di ricorso inammissibile

  • Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 - 01

    se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave

  • Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01

    richiamata per ravvisare i profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentita una censura generica sulla motivazione o sulla mera commisurazione della pena, se non si deduce l'illegalità della pena o uno degli altri vizi tipizzati.
  • Non integra pena illegale l'aumento per continuazione che, quando il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con sola pena detentiva, investe entrambe le pene previste per il reato più grave.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può provvedere con ordinanza de plano e deve applicare le conseguenze economiche di cui all'art. 616 c.p.p., compresa la somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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