Cassazione Civile, Ordinanza n. 34729/2021 del 16/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di una cartella di pagamento emessa a seguito di un avviso di accertamento per IRPEF relativo all'annualità 2005. La Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello del concessionario della riscossione e rigettato il ricorso introduttivo del contribuente. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha proposto tre censure: 1) nullità/inammissibilità dell'appello per asserita carenza di legittimazione della persona fisica che aveva conferito la procura al difensore della società di riscossione; 2) violazione delle norme sulla notifica della cartella, sostenendo che la notifica a mezzo raccomandata a.r. fosse invalida per mancanza di relata, per l'anonimato del notificatore e per l'erronea applicazione della sanatoria per raggiungimento dello scopo; 3) nullità o inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento presupposto, deducendo che l'avviso di ricevimento non indicasse le ragioni del deposito del plico presso l'ufficio postale e che non fosse attestata l'assenza del destinatario, con conseguente decadenza dell'amministrazione dal potere di emettere la cartella.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi di ricorso. Ha affermato che la persona fisica che aveva rilasciato la procura al difensore del concessionario era legittimata a farlo in forza di procura notarile conferita dall'amministratore delegato munito di poteri, sicché l'appello era validamente proposto. Ha poi ribadito che la notifica della cartella effettuata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento è valida ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e non richiede una relata di notifica né l'indicazione nominativa del materiale notificatore. Quanto alla notifica dell'avviso di accertamento, ha ritenuto che l'avviso di ricevimento fosse completo delle formalità essenziali previste dall'art. 8 L. n. 890/1982 e che la mancata specificazione, mediante crocetta, della ragione alternativa del mancato recapito (mancanza o inidoneità delle persone abilitate) integrasse una mera irregolarità, non idonea a determinare nullità o inesistenza della notifica. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore di entrambe le controparti e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 83 c.p.c.
richiamato nel motivo del ricorrente in tema di procura e rappresentanza processuale, senza che la Corte ne ravvisi violazione
art. 101 c.p.c.
richiamato nel motivo del ricorrente, ma la Corte esclude la violazione del contraddittorio
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 12, 18, 52 e ss.
invocati dal ricorrente per contestare la validità dell'appello nel processo tributario
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
la notifica della cartella può avvenire anche mediante invio diretto da parte del concessionario con raccomandata A/R, modalità alternativa e valida senza necessità di relata
art. 156 c.p.c.
invocato dal ricorrente in tema di sanatoria del vizio di notifica; la Corte conferma che, nel caso, non vi è nullità rilevante
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedurre omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la questione è stata decisa
art. 137 c.p.c. e ss.
richiamato dal ricorrente in relazione alle regole di notificazione
art. 8 L. 20 novembre 1982, n. 890
il contenuto dell'avviso di ricevimento è rituale se contiene gli adempimenti essenziali previsti dalla norma; la mancata indicazione della specifica ragione del deposito è solo irregolarità se non incide sul contenuto essenziale
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal ricorrente tra le norme sulle notifiche degli atti impositivi
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal ricorrente tra le norme sulle notifiche degli atti impositivi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- La notifica della cartella di pagamento eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento è valida ed è alternativa alla notifica tramite soggetti tipici della notifica formale; in tale ipotesi non è necessaria una relata di notifica.
- L'avviso di ricevimento della notifica postale è rituale quando contiene gli elementi essenziali previsti dalla disciplina speciale; l'omessa indicazione della specifica causa del mancato recapito, se gli altri dati sono presenti, costituisce mera irregolarità e non comporta nullità né inesistenza della notifica.
- Nel processo tributario, la validità della procura al difensore deve essere valutata verificando la effettiva titolarità del potere rappresentativo in capo a chi la rilascia, in base alla documentazione societaria e ai poteri conferiti agli organi rappresentativi.
- La doglianza di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza impugnata abbia comunque deciso, in senso esplicito o implicito, la questione dedotta dal ricorrente.
- Ai fini della validità della notifica degli atti impositivi, non ogni irregolarità formale determina invalidità dell'atto: occorre distinguere tra mancanza di requisiti essenziali e difetti meramente formali privi di incidenza sul raggiungimento dello scopo legale.
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