Sentenza del 13/06/2016 n. 746 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
ICI - immobili rurali - esenzionedall'ICI - presupposto - iscrizione in catasto con la qualifica di"rurale" - domanda di variazione catastale ai sensi dell'art. 7 deld.l. n. 70 del 2011 - decorrenza - fattispecie. In temad'ICI, le variazioni della categoria catastale ex art. 7, comma 2 bis, deldecreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge12 luglio 2011, n. 106, producono effetti, ai fini del riconoscimento delrequisito della ruralità degli immobili, dal quinquennio antecedente allapresentazione della domanda, in virtù della norma d'interpretazione autenticadi cui all'art. 2, comma 5 ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102,convertito in legge 28 ottobre 2013,n. 124.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il riconoscimento dell'esenzione dall'ICI per immobili rurali. Il punto centrale è stabilire da quando produca effetti la variazione della categoria catastale richiesta ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 70/2011, ai fini della prova della ruralità dell'immobile.
La decisione
La sentenza afferma che la variazione catastale con attribuzione della qualifica di ruralità produce effetti retroattivi per il quinquennio antecedente alla presentazione della domanda. Tale retroattività deriva dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102/2013, convertito dalla legge n. 124/2013. Ne consegue che, per il periodo coperto dalla retroattività, l'immobile può beneficiare dell'esenzione ICI se ricorrono anche gli ulteriori requisiti sostanziali della ruralità.
Norme richiamate
Art. 7, comma 2-bis, decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106
Disciplina la possibilità di chiedere la variazione della categoria catastale degli immobili per ottenere il riconoscimento della ruralità.
Art. 2, comma 5-ter, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124
È qualificato come norma di interpretazione autentica e stabilisce che gli effetti della variazione catastale, ai fini del riconoscimento della ruralità, decorrono dal quinquennio antecedente alla presentazione della domanda.
Massime di principio
- Per gli immobili rurali, l'iscrizione catastale con qualifica di ruralità può costituire il presupposto per il riconoscimento dell'esenzione ICI, purché siano rispettati anche i requisiti sostanziali previsti dalla normativa.
- Quando la variazione catastale è stata richiesta ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 70/2011, gli effetti favorevoli ai fini ICI possono retroagire fino ai cinque anni precedenti la domanda.
- L'amministrazione non dovrebbe negare automaticamente l'esenzione per gli anni anteriori alla variazione catastale, se il periodo rientra nel quinquennio di retroattività previsto dalla norma interpretativa.
- La retroattività della variazione non elimina la necessità di dimostrare che l'immobile possedesse effettivamente i requisiti di ruralità nel periodo cui si riferisce la richiesta di esenzione.
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