Sentenza n. 49/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’accertamento del diritto del ricorrente al beneficio economico normativamente contemplato all’art. 6-bis D.L. n. 387/1987, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione del trattamento di fine servizio e della base pensionabile, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali come per legge;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento dell'amministrazione ritenuto lesivo del diritto al riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio e della pensione
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al beneficio economico previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente obbligo dell'amministrazione di rideterminare il trattamento di fine servizio e la base pensionabile includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. L'INPS ha dedotto e documentato di avere già riconosciuto il beneficio prima dell'instaurazione del giudizio, come risultante dalla liquidazione del trattamento di fine servizio e dai calcoli interni, nei quali era indicato l'importo di euro 3.743,10 per benefici di legge. Il ricorrente, preso atto della situazione, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, precisando di non avere inizialmente avuto contezza dell'avvenuta attribuzione del beneficio, e ha chiesto la compensazione delle spese.
La decisione
Il Tribunale ha preso atto della rinuncia ritualmente depositata e ha dichiarato estinto il giudizio. La rinuncia è stata ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 84 c.p.a., che consente di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado. In applicazione del comma 2 della medesima disposizione, il Collegio ha valutato le circostanze del caso e ha compensato le spese di lite, considerando la natura della controversia, la condotta collaborativa del ricorrente dopo la memoria dell'INPS e la limitata attività difensiva svolta dall'amministrazione. Il contributo unificato è rimasto a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
La disposizione è indicata quale fonte del beneficio economico relativo ai sei scatti stipendiali da computare nel trattamento di fine servizio e nella base pensionabile; il giudizio non è stato deciso nel merito sulla spettanza del beneficio, essendo intervenuta rinuncia.
art. 84 c.p.a.
la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia
La rinuncia al ricorso, effettuata mediante dichiarazione sottoscritta e depositata, determina l'estinzione del giudizio; il rinunciante è ordinariamente tenuto alle spese degli atti di procedura, salvo compensazione disposta dal Collegio in considerazione delle circostanze del caso.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
È richiamato tra le disposizioni processuali applicate per la definizione del giudizio estinto.
art. 85 c.p.a.
È richiamato tra le disposizioni processuali applicate per la definizione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, validamente dichiarata e depositata, può essere effettuata in ogni stato e grado del giudizio e comporta la dichiarazione di estinzione del processo.
- Sebbene il rinunciante sia normalmente tenuto a sostenere le spese degli atti processuali compiuti, il giudice può compensarle valutando complessivamente la natura della controversia, la condotta collaborativa della parte e la limitata attività difensiva svolta dalla controparte.
- In caso di rinuncia al ricorso, il contributo unificato può rimanere a carico del ricorrente anche quando le spese di lite siano compensate.
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