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Circolare

Circolare n. 21 del 17/04/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’applicazione della nuova disciplina del fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, introdotta dal D.L. n. 262/2006 e poi coordinata con la legge finanziaria 2007. Per il reddito di lavoro dipendente, nel 2007 continua ad applicarsi il coefficiente del 30% ai fini delle ritenute e dei conguagli, nonostante la nuova misura del 50% sia valida dal periodo d’imposta 2007; la stessa impostazione vale anche per l’imponibile previdenziale. Le eventuali maggiori trattenute effettuate nei primi mesi del 2007 con il coefficiente del 50% possono essere recuperate durante l’anno o in sede di conguaglio, e nel CUD devono essere indicate separatamente le modalità di valorizzazione del benefit.

Reddito di lavoro dipendente: veicoli concessi in uso promiscuo e ritenute del sostituto d’imposta ex art. 51, comma 4, lett. a), TUIR

Reddito di lavoro dipendente e veicoli concessi in uso promiscuo

La circolare n. 21/E del 17 aprile 2007 fornisce chiarimenti sull’applicazione della disciplina dei veicoli concessi in uso promiscuo al dipendente, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 71, lett. a), del D.L. n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006. L’intervento normativo ha inciso sull’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, ridefinendo la quantificazione del fringe benefit derivante dalla messa a disposizione del veicolo per uso sia lavorativo sia personale.

Nuovo criterio di valutazione del fringe benefit

La nuova formulazione ha previsto che, nella determinazione del reddito in natura del dipendente, non si assuma più il 30%, ma il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato dalle tabelle nazionali ACI. Il decreto-legge ha inoltre stabilito che lo stesso valore costituisce il costo fiscalmente riconosciuto ai fini della determinazione del reddito d’impresa.

Decorrenza delle disposizioni e coordinamento con la legge finanziaria 2007

La norma del D.L. n. 262 del 2006 aveva inizialmente previsto l’applicazione delle nuove disposizioni già dal periodo d’imposta 2006. Tuttavia, l’art. 1, comma 324, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) ha stabilito che, ai soli fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, l’aumento del coefficiente forfetario dal 30% al 50% si applica a partire dall’anno 2007.

La circolare richiama anche il chiarimento già fornito con la circolare n. 1 del 2007, secondo cui per l’anno 2007 la componente in natura derivante dall’uso promiscuo del veicolo deve essere calcolata con il coefficiente del 50% sull’importo convenzionale di 15.000 chilometri ACI.

Acconti d’imposta e significato del termine "acconto"

La circolare precisa poi che l’art. 2, comma 72, del D.L. n. 262 ha consentito, ai soli fini del versamento in acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP relative al 2006 e ai periodi successivi, di continuare ad applicare le previgenti disposizioni più favorevoli. Tale previsione non è stata modificata dalla legge finanziaria 2007.

Secondo l’Amministrazione, in materia di reddito di lavoro dipendente e assimilato il termine "acconto" va inteso come riferito alle ritenute operate dal sostituto d’imposta al momento dell’erogazione delle retribuzioni periodiche. Di conseguenza, per il 2007 il sostituto deve calcolare le ritenute applicando il precedente coefficiente del 30% sull’importo convenzionale ACI di 15.000 chilometri.

Effetti sull’imponibile previdenziale

La circolare estende la medesima impostazione anche alla base imponibile previdenziale, richiamando l’unificazione tra imponibile fiscale e previdenziale introdotta dal d.lgs. n. 314 del 1997. Pertanto, anche ai fini delle trattenute previdenziali relative al fringe benefit per uso promiscuo del veicolo, il sostituto d’imposta deve assumere il coefficiente del 30%.

Recupero delle maggiori ritenute e conguagli

Qualora nei primi mesi del 2007 siano state effettuate ritenute più elevate, calcolate erroneamente con il coefficiente del 50%, tali importi possono essere recuperati nel corso dello stesso anno. Se ciò comporta difficoltà operative per il sostituto d’imposta, il recupero può avvenire in sede di conguaglio di fine anno.

Per i soggetti cessati nel corso del 2007 prima che intervengano le determinazioni richiamate, il conguaglio deve essere eseguito comunque con il coefficiente del 30%.

Indicazioni nella certificazione CUD e vigilanza

Nelle annotazioni del CUD devono essere riportati distintamente il valore del reddito in natura riferito all’utilizzo promiscuo del veicolo e le modalità di valorizzazione adottate.

La circolare si chiude indicando che le Direzioni regionali dovranno vigilare sulla corretta applicazione delle istruzioni fornite.

Punti principali

Modifica dell’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR

Il D.L. n. 262 del 2006 ha modificato la valutazione del fringe benefit relativo ai veicoli concessi in uso promiscuo, sostituendo il coefficiente del 30% con quello del 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico ACI. Lo stesso valore è stato reso fiscalmente rilevante anche per il reddito d’impresa.

Decorrenza della nuova misura per il reddito di lavoro dipendente

Sebbene il decreto-legge avesse inizialmente previsto l’applicazione già dal 2006, la legge finanziaria 2007 ha stabilito che, limitatamente al reddito di lavoro dipendente, il passaggio dal 30% al 50% si applica dal 2007. La circolare n. 1/2007 aveva già chiarito che per l’anno 2007 il benefit doveva essere valorizzato con il 50%.

Acconti e ritenute del sostituto d’imposta

La previsione che consente di versare gli acconti d’imposta secondo la disciplina previgente si riferisce, per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle ritenute operate dal sostituto in sede di erogazione delle retribuzioni periodiche. Per l’anno 2007 il sostituto deve quindi calcolare le ritenute applicando il coefficiente del 30%, non il 50%.

Effetti sull’imponibile previdenziale

Poiché il d.lgs. n. 314 del 1997 ha unificato base imponibile fiscale e previdenziale, le medesime regole si applicano anche ai contributi. Anche per le trattenute previdenziali il fringe benefit per uso promiscuo del veicolo va determinato con il coefficiente del 30%.

Recupero delle maggiori ritenute e casi di cessazione

Le maggiori ritenute eventualmente già effettuate nei primi mesi del 2007 applicando il 50% possono essere recuperate nel corso del 2007 oppure, se operativamente più agevole, in sede di conguaglio di fine anno. Per i soggetti cessati nel corso del 2007 prima delle determinazioni richiamate, il conguaglio deve essere effettuato con il coefficiente del 30%.

Indicazioni nel CUD e vigilanza

Nelle annotazioni del CUD devono essere riportati separatamente il valore del reddito in natura riferito all’uso promiscuo del veicolo e le modalità di valorizzazione adottate. Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sulla corretta applicazione delle istruzioni.

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