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Circolare

Circolare n. 20 del 12/04/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’ambito soggettivo e oggettivo della definizione agevolata prevista dall’art. 1, comma 1011, della legge n. 296/2006 per i contribuenti colpiti dagli eventi sismici e vulcanici dell’ottobre 2002 nella provincia di Catania. Vengono individuati i soggetti ammessi, incluse alcune posizioni dei comuni di Giarre, Sant’Alfio e Acicatena, e sono illustrate le modalità di regolarizzazione di adempimenti e versamenti sospesi, con pagamento entro il 30 giugno 2007 del 50% del dovuto al netto di quanto già versato. La circolare disciplina inoltre i casi dei sostituti d’imposta, la possibilità di ravvedimento operoso anche in presenza di cartelle esattoriali e gli adempimenti dichiarativi da presentare all’Agenzia delle entrate.

Definizione agevolata di tributi e contributi sospesi per gli eventi sismici e vulcanici dell’ottobre 2002 in provincia di Catania

Definizione della posizione dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici e vulcanici dell’ottobre 2002 in provincia di Catania

La circolare illustra l’applicazione dell’art. 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che consente ai soggetti interessati dagli eventi sismici e vulcanici dell’ottobre 2002 nel territorio della provincia di Catania di definire la propria posizione tributaria e contributiva entro il 30 giugno 2007. L’intervento normativo si colloca nel contesto delle ripetute sospensioni e riprese dei termini, con l’obiettivo di consentire la regolarizzazione dei versamenti e degli adempimenti rimasti sospesi.

Ambito soggettivo della definizione

La circolare chiarisce che possono avvalersi della definizione agevolata i soggetti destinatari dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, n. 3442, relativa alla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania. Il richiamo contenuto nel comma 1011 è interpretato in modo non limitativo: la definizione spetta a tutti i soggetti che, alla data del 29 ottobre 2002, avevano residenza, sede legale o sede operativa nei comuni individuati dall’ordinanza, includendo espressamente anche i soggetti residenti o operanti nei comuni di Giarre, Sant’Alfio e Acicatena.

Coordinamento tra sospensione contributiva e fiscale

Viene evidenziata la diversa disciplina tra la sospensione in materia contributiva e quella in materia fiscale. L’ordinanza n. 3442 aveva riguardo a contributi e premi, mentre la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari era regolata dal DM 14 novembre 2002 e dai successivi provvedimenti di proroga, fino alla ripresa disciplinata dal DM 17 maggio 2005. Prima della legge finanziaria 2007, nei comuni di Giarre, Sant’Alfio e Acicatena era operante la sola sospensione degli obblighi previdenziali e assistenziali, non anche quella fiscale; il comma 1011 supera tale distinzione e consente la definizione anche per i tributi.

Sostituti d’imposta

La circolare dedica una specifica analisi ai sostituti d’imposta, distinguendo due ipotesi:

  • quando le ritenute non sono state operate, perché il beneficio della sospensione era riconosciuto al sostituito, l’obbligo di versamento dei tributi sospesi resta in capo al contribuente-sostituito, anche se nel frattempo ha cessato l’attività;
  • quando le ritenute sono state regolarmente operate ma non versate, l’obbligo permane in capo al sostituto d’imposta, che può accedere alla definizione agevolata.

È inoltre precisato che, se il sostituto ha erroneamente effettuato e versato ritenute relative al periodo sospeso dopo la ripresa della riscossione, deve comunicarlo sia ai soggetti che hanno subito la ritenuta sia all’ufficio competente dell’Agenzia delle entrate, indicando l’ammontare delle somme trattenute, versate e ancora da versare. In tale ipotesi, sarà il sostituito a regolarizzare quanto eventualmente ancora dovuto.

Regolarizzazione degli adempimenti tributari

Per gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, il DM 17 maggio 2005 aveva fissato il termine del mese di gennaio 2006. La circolare stabilisce che i contribuenti che non hanno provveduto entro il 31 gennaio 2006 possono regolarizzare la posizione aderendo alla definizione agevolata entro il 30 giugno 2007.

Regolarizzazione dei versamenti sospesi

Per i versamenti non eseguiti a causa della sospensione, la disciplina originaria prevedeva il pagamento in unica soluzione entro il 16 dicembre 2005, oppure mediante rateizzazione mensile senza aggravio di sanzioni e interessi. La circolare ricorda che il periodo di sospensione va dal 29 ottobre 2002 al 15 dicembre 2005, pari a 38 mesi, e che il numero massimo di rate mensili ottenibile, calcolato singolarmente per ciascun tributo, non può superare 304 rate (38 x 8).

Con la legge finanziaria 2007, i contribuenti che non hanno versato la prima o unica rata entro il 16 dicembre 2005, oppure che hanno omesso il pagamento di una o più rate successive, possono sanare la propria posizione versando entro il 30 giugno 2007 il 50% dell’ammontare dovuto per ciascun tributo, al netto di quanto già versato a titolo di capitale e interessi. La circolare fornisce anche esempi applicativi, confermando che il criterio di calcolo si applica tanto all’ipotesi di pagamento parziale quanto a quella di rateizzazione in corso.

Effetti sui piani di rateizzazione

La norma consente di sanare gli omessi o tardivi versamenti "ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione". Ciò significa che:

  • entro il 30 giugno 2007 deve essere versato il 50% della differenza tra le rate scadute e quanto già pagato;
  • le rate non ancora scadute devono essere pagate alle rispettive scadenze, per un importo pari al 50% di ciascuna rata.

La circolare precisa inoltre che l’eventuale tardività dei versamenti eseguiti entro il 30 giugno 2007 deve considerarsi sanata e che, nei confronti dei contribuenti aderenti, non si procede all’irrogazione delle sanzioni relative a tali ritardi.

Dichiarazione da presentare all’Agenzia delle entrate

Per rendere trasparente la determinazione dell’importo dovuto e consentire i necessari controlli, entro il 30 giugno 2007 il contribuente deve presentare all’Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio una dichiarazione conforme al modello allegato alla circolare. La dichiarazione deve indicare:

  • l’ammontare dei tributi oggetto di definizione agevolata;
  • la modalità di pagamento prescelta, in unica soluzione o rateale;
  • l’eventuale numero e importo delle rate.

Lo stesso adempimento è richiesto anche a chi abbia già estinto il debito con versamenti effettuati tardivamente entro il 30 giugno 2007.

Ravvedimento operoso e cartelle di pagamento

Il comma 1011 prevede espressamente l’applicazione del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997 anche qualora siano state notificate cartelle esattoriali. La circolare chiarisce che il ravvedimento può riguardare tutte le rate del piano di pagamento, tranne quella in scadenza il 30 giugno 2007, che deve comunque essere versata per dimostrare l’adesione alla procedura agevolata.

In presenza di ruoli, il contribuente può avvalersi del ravvedimento versando:

  • il 50% dell’importo del tributo iscritto, corrispondente all’importo delle rate non tempestivamente versate;
  • l’intero ammontare degli interessi iscritti a ruolo;
  • la sanzione per omesso o tardivo versamento, pari al 30% dell’imposta non versata, ridotta a un ottavo se il versamento avviene entro trenta giorni, oppure a un quinto se avviene entro un anno dalla scadenza della rata.

Modalità di pagamento e codici tributo

Per il pagamento dei tributi oggetto di regolarizzazione, la circolare richiama i codici tributo ordinari da utilizzare nel modello F24, già indicati dall’Agenzia delle entrate con comunicato stampa del 27 marzo 2003. Per i tributi iscritti a ruolo, il versamento deve essere effettuato presso il concessionario della riscossione.

Sintesi operativa

Nel complesso, la circolare fornisce un quadro applicativo della definizione agevolata introdotta dalla finanziaria 2007 per i contribuenti colpiti dagli eventi del 2002 nella provincia di Catania, chiarendo chi può aderire, quali debiti possono essere regolarizzati, come si calcola l’importo dovuto e quali adempimenti formali devono essere rispettati entro il 30 giugno 2007.

Punti principali

Ambito della definizione agevolata

La definizione riguarda i soggetti destinatari dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, n. 3442, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania. La circolare interpreta il rinvio operato dalla legge finanziaria 2007 in senso ampio, includendo tutti i soggetti che, al 29 ottobre 2002, avevano residenza, sede legale o operativa nei comuni individuati dall’ordinanza, compresi Giarre, Sant’Alfio e Acicatena.

Distinzione tra sospensione contributiva e fiscale

La circolare evidenzia che l’ordinanza n. 3442 riguardava contributi e premi, mentre la sospensione degli obblighi tributari era regolata dal DM 14 novembre 2002 e dai successivi provvedimenti di proroga. Prima della legge finanziaria 2007, nei comuni di Giarre, Sant’Alfio e Acicatena operava solo la sospensione previdenziale e assistenziale, non quella fiscale; il comma 1011 estende invece la definizione anche ai tributi.

Sostituti d’imposta

Sono distinti due casi: se il sostituto non ha operato le ritenute perché il beneficio spettava al sostituito, l’obbligo di versamento resta in capo al contribuente-sostituito; se invece il sostituto ha operato le ritenute ma non le ha versate, il soggetto obbligato resta il sostituto. Se dopo la ripresa della riscossione il sostituto ha erroneamente versato ritenute del periodo sospeso, deve comunicarlo ai percipienti e all’ufficio dell’Agenzia, indicando quanto trattenuto, versato e ancora dovuto.

Regolarizzazione di adempimenti e versamenti

Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, non eseguiti entro il 31 gennaio 2006, possono essere regolarizzati entro il 30 giugno 2007. Per i versamenti sospesi, il contribuente deve corrispondere entro la stessa data il 50% dell’ammontare dovuto per ciascun tributo, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interessi. Se erano state scelte rateazioni, le rate scadute possono essere sanate nella misura del 50%, mentre le rate future restano dovute al 50% alla rispettiva scadenza.

Rateizzazione e mancata decadenza

La circolare precisa che il mancato pagamento della prima o di più rate del piano di rateizzazione non ha determinato la decadenza dal beneficio della rateizzazione previsto dal DM 17 maggio 2005. Il periodo di sospensione è considerato pari a 38 mesi, con un numero massimo di 304 rate mensili complessive per ciascun tributo (38 x 8).

Ravvedimento operoso

Per i ritardati versamenti dei tributi e contributi oggetto della definizione si applica il ravvedimento operoso ex art. 13 del d.lgs. n. 472/1997, anche se sono state notificate cartelle di pagamento. Il contribuente può regolarizzare con il pagamento del 50% del tributo iscritto, dell’intero importo degli interessi iscritti a ruolo e della sanzione ridotta: 3,75% se il pagamento avviene entro 30 giorni, oppure 6% se avviene entro un anno dalla scadenza della rata.

Adempimenti dichiarativi e codici tributo

Entro il 30 giugno 2007 va presentata all’Ufficio locale competente una dichiarazione su modello conforme a quello allegato alla circolare, con l’indicazione dei tributi oggetto di definizione, della modalità di pagamento e dell’eventuale numero e importo delle rate. La dichiarazione deve essere presentata anche da chi ha già estinto il debito con versamenti tardivi. Per i versamenti si utilizzano i codici tributo ordinari del modello F24; per i tributi iscritti a ruolo il pagamento avviene presso il concessionario della riscossione.

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