Circolare n. 23 del 20/04/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce ulteriori chiarimenti sulla determinazione e sul versamento dell’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF nei casi in cui il comune abbia deliberato una fascia di esenzione. Viene precisato che le esenzioni operano anche in sede di acconto se, in base al reddito imponibile dell’anno precedente, il contribuente rientra nella soglia deliberata. Sono inoltre richiamate le regole generali introdotte dalla legge finanziaria 2007 e gli adempimenti dei sostituti d’imposta, compresa la gestione di eventuali trattenute già effettuate e le annotazioni in CUD in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Chiarimenti sull’acconto dell’addizionale comunale IRPEF e sulle fasce di esenzione
Ulteriori chiarimenti in materia di addizionale comunale all’IRPEF
La circolare interviene per chiarire il funzionamento dell’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF nei casi in cui il comune abbia deliberato una fascia di esenzione ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 360 del 1998. Il documento si colloca nel quadro delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2007 e precisa gli effetti operativi sia per i contribuenti sia per i sostituti d’imposta.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, con i commi da 142 a 144 dell’articolo 1, ha modificato l’articolo 1 del d.lgs. n. 360 del 1998, istitutivo dell’addizionale comunale all’IRPEF. In base alla nuova disciplina:
- i comuni possono variare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale mediante regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997;
- la delibera deve essere pubblicata nel sito indicato dal decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;
- con il comma 3-bis può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
La circolare ricorda inoltre che la circolare n. 15 del 2007 aveva già chiarito i principali effetti della riforma, e in particolare:
- la possibilità per i comuni di aumentare l’aliquota tramite regolamento;
- il criterio del domicilio fiscale al 1° gennaio per l’individuazione del comune destinatario dell’addizionale;
- l’introduzione del versamento in acconto;
- i nuovi adempimenti dei sostituti d’imposta per i redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Versamento dell’acconto dell’addizionale comunale
La disciplina del comma 4 dell’articolo 1 prevede che l’addizionale comunale sia versata in acconto e a saldo unitamente al saldo IRPEF. L’acconto è determinato nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell’anno precedente l’aliquota deliberata per l’anno di riferimento, a condizione che la delibera sia pubblicata entro il 15 febbraio dello stesso anno. Se la pubblicazione avviene successivamente, si applica l’aliquota vigente nell’anno precedente.
Richiamando la circolare n. 15 del 2007, il documento ribadisce che, per quanto non disciplinato dal d.lgs. n. 360 del 1998, trovano applicazione le disposizioni previste in materia di IRPEF dalla legge n. 97 del 1977. Ne deriva che il contribuente può:
- versare un acconto inferiore a quello calcolato con il metodo storico;
- anche non effettuare il versamento, se ritiene che per l’anno di riferimento non sarà dovuta imposta per effetto di oneri sostenuti o per la previsione di un reddito inferiore rispetto all’anno precedente.
Effetti delle fasce di esenzione deliberate dal comune
Il chiarimento centrale della circolare riguarda l’effetto delle fasce di esenzione sull’acconto. Viene precisato che l’esenzione opera direttamente anche in sede di determinazione dell’acconto se, sulla base del reddito imponibile dell’anno precedente (2006), il contribuente rientra nella fascia di esenzione deliberata dal comune di residenza.
Il medesimo criterio vale anche per il sostituto d’imposta: qualora il reddito da lui erogato nel periodo d’imposta precedente sia inferiore alla soglia deliberata dal comune, l’esenzione deve essere applicata automaticamente, anche senza una specifica richiesta del percipiente.
La circolare precisa inoltre che, se in dichiarazione dei redditi, in sede di conguaglio di fine anno o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il reddito risulta superiore alla fascia di esenzione, l’imposta dovrà essere versata dal contribuente ovvero la ritenuta dovrà essere operata dal sostituto d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Adempimenti dei sostituti d’imposta
Per i redditi di lavoro dipendente e per quelli assimilati, i sostituti d’imposta devono determinare l’acconto dell’addizionale comunale dovuta per il 2007 utilizzando l’aliquota deliberata dal comune in cui il dipendente aveva il domicilio fiscale al 1° gennaio 2007. In tale determinazione devono tenere conto delle esenzioni deliberate dal comune.
Se sono state trattenute rate di acconto nei confronti di un soggetto che aveva diritto all’esenzione, il sostituto d’imposta può provvedere alla restituzione nel corso dell’anno e comunque in sede di conguaglio.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2007, nelle annotazioni del CUD il sostituto deve indicare che non sono state operate le ritenute relative all’acconto dell’addizionale comunale in applicazione automatica dell’esenzione.
Base imponibile dell’addizionale definitiva
La circolare chiude richiamando la base imponibile su cui calcolare l’addizionale definitiva dovuta per il 2007. Essa coincide con il reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto dei soli oneri deducibili di cui all’articolo 10 del Tuir. Viene precisato che le deduzioni per oneri di famiglia sono state sostituite dalle detrazioni per carichi di famiglia.
Punti principali
Quadro normativo e modifiche introdotte nel 2007
La circolare richiama la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che con i commi 142-144 dell’articolo 1 ha modificato l’articolo 1 del d.lgs. n. 360 del 1998 sull’addizionale comunale IRPEF. I comuni possono variare l’aliquota mediante regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, con pubblicazione della delibera nel sito individuato dal decreto del 31 maggio 2002. È inoltre prevista, con il comma 3-bis, la possibilità di stabilire una soglia di esenzione in base a specifici requisiti reddituali.
Regole sull’acconto dell’addizionale comunale
L’articolo 1, comma 4, stabilisce che il versamento dell’addizionale comunale avviene in acconto e a saldo insieme al saldo IRPEF. L’acconto è pari al 30% dell’addizionale calcolata sul reddito imponibile dell’anno precedente applicando l’aliquota deliberata per l’anno di riferimento, ma solo se la delibera è pubblicata entro il 15 febbraio; in caso contrario si applica l’aliquota vigente nell’anno precedente. La circolare richiama anche la possibilità, secondo i principi già previsti in materia IRPEF, di versare un acconto inferiore o di non versarlo se il contribuente prevede un’imposta inferiore o nulla per l’anno di riferimento.
Effetti della fascia di esenzione sull’acconto
Viene chiarito che l’esenzione deliberata dal comune produce effetto anche in sede di determinazione dell’acconto. Se il reddito imponibile dell’anno precedente (2006) rientra nella soglia di esenzione, il contribuente non è tenuto al versamento dell’acconto. Lo stesso principio vale per i sostituti d’imposta: se il reddito da loro erogato nel periodo d’imposta precedente è inferiore alla soglia stabilita dal comune, l’esenzione si applica automaticamente, anche senza richiesta del percipiente.
Adempimenti dei sostituti d’imposta e gestione delle ritenute
Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i sostituti determinano l’acconto dell’addizionale dovuta per il 2007 con riferimento all’aliquota del comune in cui il dipendente aveva il domicilio fiscale al 1° gennaio 2007, tenendo conto delle esenzioni deliberate. Se in dichiarazione, nel conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto il reddito risulta superiore alla fascia di esenzione, l’imposta è dovuta e le eventuali ritenute o versamenti avvengono senza sanzioni e interessi. Se sono state trattenute rate di acconto a soggetti che avevano diritto all’esenzione, il sostituto può restituirle nel corso dell’anno o comunque in sede di conguaglio.
Cessazione del rapporto di lavoro e base imponibile
In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2007, il CUD deve riportare nelle annotazioni che non sono state operate le ritenute relative all’acconto dell’addizionale comunale per effetto dell’esenzione applicata automaticamente. La circolare ricorda infine che la base imponibile dell’addizionale definitiva dovuta per il 2007 coincide con il reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto dei soli oneri deducibili di cui all’articolo 10 del Tuir, poiché le deduzioni per carichi di famiglia sono sostituite dalle detrazioni per carichi di famiglia.
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