Ordinanza n. 1790/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma, Sez. III, di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (studentessa universitaria)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare con cui il TAR aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo non emergono il contenuto dell’atto amministrativo originariamente impugnato né i motivi di merito specificamente dedotti. In appello è stato inoltre svolto un autonomo motivo relativo alla condanna alle spese disposta dal TAR ai sensi dell’art. 91 c.p.c., motivo assorbito dalla decisione cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le questioni controverse dovessero essere esaminate nel merito, anche perché l’ordinanza appellata aveva già ampiamente affrontato tali questioni. Ha inoltre ravvisato esigenze cautelari particolarmente evidenti, riferite alle condizioni personali e di salute della ricorrente e alla sua posizione di studentessa universitaria. Tali esigenze sono state ritenute soddisfacibili mediante la misura prevista dall’art. 55, comma 10, c.p.a., consistente nella celere fissazione dell’udienza di merito. L’appello è stato quindi accolto nei limiti indicati, con riforma dell’ordinanza del TAR e accoglimento dell’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione del merito in primo grado. Il TAR è stato incaricato di fissare rapidamente l’udienza di merito. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate; il motivo d’appello relativo alle spese di primo grado è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente di soddisfare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza adottare una misura cautelare sostanziale sull’atto impugnato.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in relazione alla condanna alle spese disposta dall’ordinanza cautelare di primo grado; la relativa censura è stata assorbita e le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto applicabile ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, quando le questioni controverse richiedono un approfondito esame nel merito e risultano particolarmente evidenti esigenze cautelari connesse alla situazione personale dell’interessato, il giudice può accordare tutela ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. disponendo la celere fissazione dell’udienza di merito.
- La misura cautelare ex art. 55, comma 10, c.p.a. può consistere esclusivamente nella sollecita definizione del giudizio di merito, senza necessità di sospendere o modificare immediatamente gli effetti dell’atto amministrativo impugnato.
- Quando l’appello cautelare è accolto nei limiti della celere fissazione del merito, il giudice può compensare le spese del doppio grado cautelare e ritenere assorbita la censura autonomamente proposta contro la statuizione sulle spese contenuta nell’ordinanza di primo grado.
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