Sentenza del 29/05/2017 n. 3854 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRPEF - Rimborsi - Indebito effettivo - Assenza di dichiarazione integrativa - Irrilevanza - Costituzione in giudizio - Termini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava il mancato riconoscimento del rimborso, sostenendo che le imposte versate fossero effettivamente indebite. L'Amministrazione opponeva, o comunque veniva chiamata a confrontarsi con, la mancata presentazione tempestiva di una dichiarazione integrativa entro il termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998. La questione riguardava se tale omissione precludesse la possibilità di chiedere il rimborso o di far valere in giudizio gli errori commessi nella dichiarazione dei redditi.
La decisione
La tesi del contribuente è stata accolta. La mancata presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine previsto non impedisce di chiedere il rimborso di imposte effettivamente non dovute. Il contribuente può presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 entro quarantotto mesi dal versamento e può inoltre contestare in giudizio la maggiore pretesa tributaria, deducendo errori di fatto o di diritto incidenti sull'obbligazione fiscale. Tali facoltà restano autonome rispetto ai termini e alle modalità della dichiarazione integrativa.
Norme richiamate
Art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998
La dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni che abbiano determinato un maggior reddito, un maggior debito d'imposta o un minor credito deve essere presentata entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Tuttavia, il mancato rispetto di tale termine non elimina le ulteriori possibilità di tutela previste dall'ordinamento.
Art. 38, d.P.R. n. 602/1973
Consente al contribuente di chiedere il rimborso delle somme versate indebitamente entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento.
Cassazione n. 13378/2016
Precedente conforme secondo cui il contribuente può far valere in sede contenziosa errori di fatto o di diritto commessi nella dichiarazione, indipendentemente dai termini della dichiarazione integrativa e dall'istanza di rimborso, purché siano rispettati i termini applicabili alla specifica forma di tutela.
Massime di principio
- La mancata presentazione tempestiva della dichiarazione integrativa non preclude automaticamente il rimborso di imposte realmente non dovute.
- Dichiarazione integrativa, istanza di rimborso e ricorso tributario sono strumenti distinti, con presupposti e termini propri; il mancato utilizzo di uno non esclude necessariamente gli altri.
- Per ottenere il rimborso occorre dimostrare concretamente l'indebito, cioè che il versamento sia privo di causa o superiore all'imposta effettivamente dovuta.
- L'istanza di rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere presentata entro quarantotto mesi dal versamento, salvo eventuali discipline speciali applicabili.
- In sede contenziosa il contribuente può contestare la maggiore pretesa fiscale deducendo errori di fatto o di diritto contenuti nella dichiarazione, anche se non ha presentato una dichiarazione integrativa nei termini ordinari.
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