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Interpello

Risposta n. 162 del 27/05/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo il contribuente, le due attività sarebbero differenti sia per codice ATECO sia per partita IVA; quindi ritiene di poter accedere al regime forfetario nel 2019.

Cause ostative al regime forfetario per socio al 50% di s.r.l. che avvia una ditta individuale

Il quesito

Il contribuente chiede se, essendo socio al 50% e amministratore di una s.r.l. che svolge produzione di capi di abbigliamento, possa avviare una ditta individuale per il commercio di capi di abbigliamento e applicare il regime forfetario, nonostante la causa ostativa relativa al controllo di s.r.l. con attività riconducibili.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che la causa ostativa operi solo se coesistono controllo della s.r.l. e svolgimento di attività economiche riconducibili. Nel caso concreto il controllo diretto risulta integrato, ma se le attività effettivamente esercitate ricadono in sezioni ATECO diverse (G per la ditta individuale e C per la s.r.l.), la seconda condizione non sarebbe soddisfatta e il regime forfetario resterebbe applicabile.

Cause ostative al regime forfetario per socio al 50% di s.r.l. e avvio di ditta individuale

L’interpello riguarda l’applicazione della causa ostativa prevista per il regime forfetario nei confronti di un contribuente che è socio al 50% e amministratore di una s.r.l. e che intende avviare una ditta individuale. Il tema centrale è verificare se la contemporanea partecipazione nella società e l’avvio di una nuova attività individuale impediscano l’accesso o la permanenza nel regime agevolato.

Fattispecie rappresentata

L’istante dichiara di essere socio al 50% e amministratore della società Alfa s.r.l. La società, in origine, produce e vende capi di abbigliamento; tuttavia, dal febbraio 2019 il codice ATECO relativo al commercio di capi di abbigliamento è stato chiuso e la società svolge oggi esclusivamente attività di produzione di capi di abbigliamento, rientrante nella sezione C del codice ATECO.

Il contribuente intende avviare una ditta individuale per il commercio di capi di abbigliamento, attività ricadente nella sezione G del codice ATECO, avvalendosi del regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.

Quesito del contribuente

Il quesito riguarda la possibilità di applicare il regime forfetario alla nuova attività individuale, alla luce della causa ostativa introdotta dalla legge di bilancio 2019, che ha modificato la lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Il contribuente sostiene che l’attività che intende svolgere come ditta individuale e quella esercitata dalla s.r.l. sarebbero di fatto diverse, con codici ATECO distinti e due partite IVA separate. Per tale ragione ritiene di poter applicare il regime forfetario per l’anno 2019.

Normativa richiamata

L’Agenzia richiama l’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che disciplina il regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Richiama inoltre l’articolo 1, comma 57, lettera d), della medesima legge, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che esclude dal regime i contribuenti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente.

Chiarimenti di prassi richiamati

L’Agenzia richiama la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, che ha chiarito che la causa ostativa opera solo in presenza congiunta di due condizioni:

  • controllo diretto o indiretto di una s.r.l. o di un’associazione in सहभागizione;
  • esercizio da parte di tale società di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente in regime forfetario.

La circolare precisa anche che, in assenza di una delle due condizioni, la causa ostativa non si applica e il contribuente può accedere o permanere nel regime.

Inoltre, ai fini della verifica della causa ostativa, rileva l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, poiché solo nell’anno di applicazione può essere valutata la riconducibilità delle attività svolte dalla s.r.l. e dalla persona fisica.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Nel caso concreto l’Agenzia osserva, innanzitutto, che la prima condizione è integrata: la partecipazione del 50% nella s.r.l. costituisce controllo diretto ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile. L’Agenzia richiama inoltre il chiarimento della circolare n. 9/E secondo cui è integrato anche il controllo di cui al n. 2 del medesimo articolo 2359 quando il contribuente in regime forfetario partecipa al 50% in una s.r.l., ferma restando la necessità degli ulteriori requisiti.

Quanto alla seconda condizione, il contribuente ha dichiarato che l’attività individuale rientrerebbe in una sezione ATECO diversa da quella della s.r.l. controllata, rispettivamente sezione G e sezione C. Sulla base di tale indicazione, l’Agenzia ritiene che, qualora le attività effettivamente esercitate fossero davvero riconducibili a sezioni ATECO differenti, non sarebbe integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57.

L’Amministrazione precisa però che l’accertamento della effettiva riconducibilità delle attività è questione di fatto non verificabile in sede di interpello e resta ferma ogni potestà di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

Conclusioni operative

L’Agenzia conclude che:

  • la partecipazione al 50% nella s.r.l. integra il requisito del controllo;
  • se la ditta individuale e la s.r.l. svolgono realmente attività riferibili a sezioni ATECO diverse, viene meno la seconda condizione richiesta dalla norma;
  • in tal caso la causa ostativa non opera e l’istante non decadrebbe dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020.

In sintesi, il parere è favorevole all’applicabilità del regime forfetario, subordinatamente alla verifica in fatto che le attività esercitate dalla persona fisica e dalla s.r.l. non siano riconducibili tra loro.

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