Risposta n. 161 del 27/05/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene di poter accedere al regime forfetario dal 2019 perché il rapporto di lavoro è cessato nel 2017 e la partita IVA è stata aperta prima dell’entrata in vigore della nuova causa ostativa; la prevalenza dei compensi verso l’ex datore di lavoro non dovrebbe impedirlo.
Applicazione del regime forfetario al pensionato che svolge attività professionale prevalente verso l’ex datore di lavoro
Il quesito
Il contribuente chiede se, avendo cessato il rapporto di lavoro nel 2017 per pensionamento e avendo aperto partita IVA prima della nuova disciplina, possa applicare dal 2019 il regime forfetario anche se l’unico o principale committente è la ex società datrice di lavoro.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia chiarisce che la causa ostativa di cui all’art. 1, comma 57, lett. d-bis, L. 190/2014 non si applica ai pensionati se il pensionamento è avvenuto obbligatoriamente per legge. Pertanto, se il pensionamento nel 2017 era obbligatorio, il contribuente non è escluso dal forfetario per il 2019 (e non decade nel 2020), sempre che ricorrano gli altri requisiti e non sussistano ulteriori cause ostative.
Regime forfetario e causa ostativa per attività svolta verso l’ex datore di lavoro
L’interpello riguarda l’applicazione del regime forfetario a un professionista che, cessato il rapporto di lavoro dipendente nel 2017 e divenuto pensionato dal gennaio 2018, ha aperto una partita IVA come ingegnere e ha svolto l’attività prevalentemente nei confronti del precedente datore di lavoro. Il tema centrale è la portata della nuova causa ostativa introdotta dalla legge di bilancio 2019 per i rapporti con ex datori di lavoro.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
Il contribuente afferma di aver maturato i requisiti pensionistici alla fine del 2017 e di aver cessato in quel periodo il rapporto con ALFA S.p.A. Dal mese di gennaio 2018 percepisce una pensione di vecchiaia. Successivamente ha aperto una partita IVA per svolgere attività professionale di ingegnere, esercitata in via prevalente nei confronti della stessa ex società datrice di lavoro.
Quesito posto all’Agenzia
Il contribuente chiede chiarimenti sulla possibilità di accedere, dal periodo d’imposta 2019, al regime forfetario nonostante l’attività sia svolta prevalentemente verso il precedente datore di lavoro e nonostante l’entrata in vigore della nuova causa ostativa di cui all’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190 del 2014.
Soluzione interpretativa proposta
Secondo l’istante, il regime forfetario dovrebbe essere applicabile dal 2019 perché:
- il rapporto di lavoro si è interrotto nel 2017 per raggiungimento dei requisiti pensionistici;
- la partita IVA è stata aperta prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina;
- la circostanza che ALFA S.p.A. sia stata l’unico committente nel 2018 e il committente principale nel 2019 non dovrebbe incidere sull’accesso al regime.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama:
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi 54-89, che istituisce il regime forfetario per persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- l’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della medesima legge, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019;
- l’articolo 49, comma 2, del TUIR, per il riferimento ai redditi di lavoro dipendente dei pensionati.
La nuova lettera d-bis) esclude dal forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di:
- datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro;
- datori di lavoro con i quali erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta;
- soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro; con esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo il periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio di arti o professioni.
Ratio della causa ostativa
Secondo la relazione illustrativa richiamata dall’Agenzia, la previsione mira a evitare artificiose trasformazioni di rapporti di lavoro dipendente in lavoro autonomo, introducendo un periodo di sorveglianza sui rapporti con il precedente datore di lavoro.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia precisa preliminarmente che il parere non riguarda la verifica degli altri requisiti di accesso al regime forfetario né delle ulteriori cause ostative.
Richiamando la circolare n. 9/E del 2019, l’Agenzia afferma che i pensionati che percepiscono redditi di lavoro dipendente non incorrono nella causa ostativa di cui alla lettera d-bis) quando il pensionamento sia intervenuto per obbligo di legge. Di conseguenza, se nel caso concreto il pensionamento del contribuente è avvenuto obbligatoriamente nel 2017, la causa ostativa non risulta integrata.
Conclusione operativa
In tale ipotesi, il contribuente non decade dal regime forfetario per il periodo d’imposta 2020 e, quindi, non è escluso dall’applicazione del regime per il 2019, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti e l’assenza di altre cause ostative.
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