Circolare numero 77 del 11-4-2003
SOMMARIO: 1.Aumento dei contributi dovuti al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2003; 2. Art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388, 8riduzione degli oneri sociali; 3 .Contributi INAIL 2003; 4. Agevolazioni per zone tariffarie decorrere dal 1 gennaio 2003; 5. Tabelle.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, dal 1° gennaio 2003, le aliquote contributive dovute per il fondo pensioni lavoratori dipendenti nel settore agricolo, con un incremento dello 0,20% per compartecipanti familiari e piccoli coloni e l’allineamento già raggiunto dai concessionari. Richiama inoltre la permanenza degli esoneri ex art. 120 della legge n. 388/2000, conferma le aliquote INAIL per infortuni sul lavoro e riepiloga le agevolazioni contributive per zone tariffarie svantaggiate, secondo la riclassificazione CIPE e la disciplina dell’art. 11, comma 27, della legge n. 537/1993.
Aggiornamento 2003 di aliquote contributive e agevolazioni per aziende agricole
Aggiornamento delle aliquote contributive e delle agevolazioni per il settore agricolo dal 1° gennaio 2003
La circolare aggiorna il quadro contributivo applicabile alle aziende agricole per l’anno 2003, con particolare riferimento al fondo pensioni lavoratori dipendenti, agli esoneri per oneri sociali, ai contributi INAIL e alle agevolazioni per zone tariffarie svantaggiate. Il documento si colloca nel percorso di armonizzazione del regime agricolo con quello degli altri settori produttivi e rinvia, per alcuni profili applicativi, a precedenti circolari e allegati tabellari.
Aumento dei contributi al fondo pensioni lavoratori dipendenti
In attuazione del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, che dà esecuzione alla delega di cui all’art. 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prosegue il graduale allineamento dell’aliquota del settore agricolo a quella degli altri comparti produttivi. Per effetto di tale processo, dal 1° gennaio 2003 l’aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti aumenta dello 0,20% per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni.
La circolare precisa che, poiché per i concessionari dal 1° gennaio 2002 è già stata raggiunta l’aliquota contributiva a loro carico dell’8,54%, parificata a quella dei lavoratori degli altri settori, l’incremento di 0,20 punti percentuali previsto dall’art. 3, comma 1, del decreto legislativo citato si applica soltanto alla quota di contribuzione del fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico del concedente.
Le aliquote indicate per il fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2003 sono le seguenti:
- datore di lavoro: 17,55%, esclusa la quota base pari a 0,11%;
- lavoratore: 8,54%;
- totale: 26,09%.
Riduzione degli oneri sociali
Resta applicabile l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, richiamato come disciplina di riferimento per la riduzione degli oneri sociali nel settore agricolo. La circolare richiama anche la precedente circolare n. 95 del 26 aprile 2001.
Per i concedenti che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri contributivi decorrenti dal 1° gennaio 2003 sono confermati nelle seguenti misure:
- assegni familiari: 0,43%;
- tutela maternità: 0,03%;
- disoccupazione: 0,34%.
Il riferimento operativo riguarda la generalità delle aziende agricole, comprese quelle con processi produttivi di tipo industriale, con esclusione delle cooperative agricole, dei coloni mezzadri e dei coltivatori diretti.
Contributi INAIL
Per il 2003 sono confermati gli aumenti dei contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, ai sensi dell’art. 28, comma 3, del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38. Le aliquote fissate sono:
- assistenza infortuni sul lavoro: 10,125%;
- addizionale infortuni sul lavoro: 3,1185%.
Agevolazioni per le zone tariffarie
In applicazione della delibera CIPE del 25 maggio 2000, relativa alla riclassificazione delle aree svantaggiate, e secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le riduzioni contributive per l’anno 2003 risultano così determinate:
- nei territori montani particolarmente svantaggiati, la riduzione contributiva compete nella misura del 70% dei contributi a carico del concedente;
- nelle restanti zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93 del 20 luglio e i Comuni delle Regioni Abruzzo e Molise, la riduzione contributiva compete nella misura del 40%;
- nelle restanti zone agricole sia particolarmente svantaggiate sia svantaggiate, oggetto di riordino, l’adeguamento alle nuove agevolazioni contributive spettanti sui contributi a carico del concedente avviene nel quadriennio 2001-2004, con incrementi o decrementi annuali pari al 25% della variazione totale, secondo le tabelle allegate alla circolare n. 56 del 9 marzo 2001.
Tabelle allegate
La circolare segnala, infine, che sono allegati i prospetti contenenti le aliquote contributive e le agevolazioni per zona tariffaria, che costituiscono il riferimento operativo per l’applicazione delle misure indicate.
Punti principali
Aumento dell’aliquota al fondo pensioni lavoratori dipendenti
Dal 1° gennaio 2003, in attuazione del D.Lgs. 146/1997 e del graduale allineamento dell’aliquota agricola agli altri settori, l’aliquota del fondo pensioni lavoratori dipendenti aumenta dello 0,20% per compartecipanti familiari e piccoli coloni. Per i concessionari, poiché dal 1° gennaio 2002 è già stata raggiunta l’aliquota contributiva a loro carico dell’8,54%, l’aumento riguarda solo la quota a carico del concedente. Le aliquote indicate sono: 17,55% a carico del datore di lavoro, 8,54% a carico del lavoratore e 26,09% totale, esclusa la quota base dello 0,11%.
Riduzione degli oneri sociali ex art. 120 L. 388/2000
Continua ad applicarsi l’art. 120 della legge n. 388/2000. Per i concedenti che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari restano operativi gli esoneri contributivi per le aziende agricole rientranti nell’ambito richiamato, con le seguenti misure: assegni familiari 0,43%, tutela maternità 0,03% e disoccupazione 0,34%. La circolare precisa che l’ambito riguarda la generalità delle aziende agricole, comprese quelle con processi produttivi di tipo industriale, con esclusione delle cooperative agricole, coloni mezzadri e coltivatori diretti.
Contributi INAIL per il 2003
Sono confermati anche per il 2003 gli aumenti dei contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro previsti dal D.Lgs. n. 38/2000, art. 28, comma 3. Le misure fissate sono pari al 10,125% per l’assistenza infortuni sul lavoro e al 3,1185% per l’addizionale infortuni sul lavoro.
Agevolazioni contributive per zone tariffarie
Dal 1° gennaio 2003, in applicazione della delibera CIPE del 25 maggio 2000 sulla riclassificazione delle aree svantaggiate e dell’art. 11, comma 27, della legge n. 537/1993, le riduzioni contributive risultano così determinate: 70% nei territori montani particolarmente svantaggiati; 40% nelle restanti zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93 del 20 luglio e i Comuni delle Regioni Abruzzo e Molise; per le restanti zone agricole particolarmente svantaggiate e svantaggiate oggetto di riordino, l’adeguamento alle nuove agevolazioni avviene nel quadriennio 2001-2004 con variazioni annuali pari al 25% della variazione totale, secondo le tabelle allegate alla circolare n. 56 del 9 marzo 2001.
Tabelle allegate
La circolare segnala che in allegato sono riportate le aliquote contributive e le agevolazioni per zona tariffaria.
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