Circolare numero 73 del 10-4-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare conferma, in base al decreto interministeriale 25 febbraio 2003, la riduzione contributiva nel settore dell'edilizia per l'anno 2002 nella misura dell'11,50%. Vengono riepilogati ambito, condizioni e limiti del beneficio, nonché le modalità operative per il recupero dei contributi versati in eccesso dai datori di lavoro che non abbiano già applicato lo sgravio nel corso del 2002. Sono inoltre richiamati gli adempimenti verso le Casse edili e i casi in cui la riduzione non è cumulabile con altre agevolazioni.
Riduzione contributiva edilizia per il 2002 nella misura dell'11,50% e istruzioni operative
Riduzione contributiva nel settore dell'edilizia per l'anno 2002
La circolare disciplina la conferma della riduzione contributiva prevista per il settore edile dall'art. 29, comma 2, del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, come modificato e prorogato dalle successive disposizioni. In particolare, dà conto del decreto interministeriale 25 febbraio 2003 che ha confermato per il 2002 la misura dell'11,50% e fornisce le istruzioni operative per il recupero degli importi eventualmente versati in misura piena.
Quadro normativo e conferma del beneficio
La circolare richiama l'art. 2, comma 3, della legge n. 266/2002, che ha ripristinato fino al 31 dicembre 2006 la speciale riduzione contributiva per l'edilizia sulle quote diverse da quelle del FPLD, subordinandone tuttavia l'operatività alla pubblicazione del decreto annuale di conferma o rideterminazione. Il decreto interministeriale 25 febbraio 2003, allegato alla circolare, ha confermato per l'anno 2002 la riduzione nella misura dell'11,50%.
Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione
Il beneficio spetta ai datori di lavoro che esercitano attività edile, individuati dai codici ISTAT dal "45.11" al "45.45.2". La riduzione riguarda la contribuzione a carico del datore di lavoro, esclusa la quota di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali.
La circolare precisa inoltre che:
- la riduzione si applica ai periodi di paga da gennaio a dicembre 2002;
- essa è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989 per gli sgravi nel Mezzogiorno, incluse quelle del comma 1 in materia di retribuzione imponibile;
- la base di calcolo deve essere ridotta in forza dell'art. 120, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000.
Esclusioni e incompatibilità con altre agevolazioni
La riduzione contributiva non compete quando il lavoratore beneficia di specifiche agevolazioni contributive con altro titolo. La circolare richiama, in particolare:
- assunzioni dalle liste di mobilità;
- contratti di formazione-lavoro;
- altri casi analoghi;
- lo sgravio totale triennale di cui all'art. 3 della legge n. 448/1998.
Adempimenti verso le Casse edili
Per i profili connessi alla denuncia dei lavoratori alle Casse edili, le sedi devono acquisire dalle imprese una dichiarazione rilasciata dalla competente Cassa edile, attestante l'avvenuto versamento, nell'anno solare precedente, delle somme dovute. In caso di omessa denuncia o di omesso versamento, si applica la disposizione di cui all'art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995, convertito nella legge n. 341/1995.
Istruzioni operative per il recupero dei contributi
La procedura di controllo delle denunce contributive DM10/2 riconosce il beneficio sulla base dei codici statistico-contributivi e dei codici di autorizzazione già attribuiti alle aziende.
Per le imprese che hanno già applicato la riduzione nel corso del 2002, utilizzando il codice "L206", non sono previsti adempimenti ulteriori: le sedi provvedono a riproporre al calcolo eventuali note di rettifica e a definire le relative posizioni.
Per le imprese che non hanno applicato la riduzione nel 2002, il recupero può essere effettuato con una delle denunce contributive aventi scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare. L'importo della riduzione spettante per i mesi da gennaio a dicembre 2002 deve essere esposto in uno dei righi liberi del quadro "D" del modello DM10/2, con la dicitura "ARR. RID. ART. 29, c. 2 DL 244/95" e il codice "L207".
Decreto interministeriale 25 febbraio 2003
L'allegato 1 riporta il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che conferma per l'anno 2002 la riduzione dell'11,50% prevista dall'art. 29, comma 2, del D.L. n. 244/1995. Il decreto dà atto dell'evoluzione normativa e della valutazione degli effetti della misura sul settore edile, precisando che la conferma è resa possibile dalla verifica effettuata dagli enti interessati sull'andamento delle contribuzioni e sull'incremento del gettito contributivo.
Punti principali
Conferma della misura per il 2002
Il decreto interministeriale 25 febbraio 2003 conferma per l'anno 2002 la riduzione contributiva nel settore edile nella misura dell'11,50%, in attuazione dell'art. 29, comma 2, della legge n. 341/1995. La circolare fornisce le istruzioni per il recupero dei maggiori contributi versati nell'anno 2002.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
Il beneficio riguarda i datori di lavoro esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT dal "45.11" al "45.45.2". Si applica sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, esclusa la quota di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e solo per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali; non spetta quindi ai lavoratori a tempo parziale.
Condizioni per il riconoscimento dello sgravio
L'agevolazione compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2002, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente scadenza di dicembre 2001. Rimane subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989 per gli sgravi nel Mezzogiorno, comprese quelle del comma 1 in materia di retribuzione imponibile.
Esclusioni e incompatibilità
La riduzione non spetta per i lavoratori per i quali siano previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, come assunzioni dalle liste di mobilità o contratti di formazione-lavoro, né per i lavoratori per i quali il datore fruisca dello sgravio totale triennale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448/1998.
Obblighi verso le Casse edili
Per quanto riguarda l'obbligo di denuncia dei lavoratori alle Casse edili, le sedi devono acquisire dalle imprese la dichiarazione della competente Cassa edile attestante l'avvenuto versamento, nell'anno solare precedente, delle somme dovute. Nei casi di omessa denuncia o omesso versamento si applica l'art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995, convertito nella legge n. 341/1995.
Modalità di recupero per chi ha già applicato lo sgravio
I datori di lavoro che nel corso del 2002 hanno già operato la riduzione contributiva con il codice "L206" non devono effettuare ulteriori adempimenti. Le sedi provvedono a riproporre al calcolo le eventuali note di rettifica emesse e a definire le relative posizioni.
Modalità di recupero per chi non ha applicato lo sgravio
I datori di lavoro che non hanno applicato la riduzione nel corso del 2002 possono recuperarla con una delle denunce contributive aventi scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. L'importo spettante per i mesi da gennaio a dicembre 2002 va esposto in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "ARR. RID. ART. 29, c. 2 DL 244/95" e dal codice "L207".
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