Circolare numero 74 del 10-4-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare rivede l’orientamento precedentemente adottato sulla simulazione o diversa qualificazione del rapporto di lavoro ai fini sanzionatori. Stabilisce che, nei casi in cui il rapporto venga trasformato anche a seguito di accertamento ispettivo, non si configura evasione contributiva e si applica quindi il regime più favorevole dell’art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000. Le nuove linee si applicano ai crediti accertati dal 1° ottobre 2000; per le situazioni già accertate dal 1° ottobre 2000 alla data della circolare è previsto il ricalcolo delle sanzioni e, se del caso, il rimborso delle maggiori somme versate.
Qualificazione dei rapporti di lavoro e regime sanzionatorio: nuove linee interpretative
Qualificazione dei rapporti di lavoro - Regime sanzionatorio - Nuove linee interpretative
La circolare interviene sul trattamento sanzionatorio da applicare nei casi di diversa qualificazione del rapporto di lavoro, con particolare riguardo alla distinzione tra evasione contributiva e ipotesi di riqualificazione del rapporto. L’obiettivo è uniformare i comportamenti delle strutture periferiche e ridurre il contenzioso, adottando un’interpretazione ritenuta più coerente con la logica dell’art. 116 della legge n. 388/2000.
Presupposti del nuovo orientamento
L’Istituto richiama la precedente circolare n. 110 del 23 maggio 2001, con la quale la simulazione del rapporto di lavoro subordinato era stata ricondotta all’evasione contributiva e quindi assoggettata all’art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000. Tale impostazione aveva generato difficoltà operative e numerosi contenziosi, sia in sede amministrativa sia giudiziaria.
La nuova lettura si fonda sul rilievo che il legislatore, nel riformare il sistema sanzionatorio, ha inteso colpire con maggiore severità i fenomeni di maggiore pericolosità sociale, tipici dell’evasione contributiva in senso proprio, come il lavoro nero o l’erogazione di emolumenti non assoggettati a contribuzione. La norma introduce, infatti, il requisito dell’"intenzionalità", che nella simulazione del rapporto non risulta necessariamente presente né agevolmente dimostrabile.
Qualificazione della riqualificazione del rapporto
La circolare evidenzia che, nei casi di rapporti instaurati attraverso forme contrattuali lecite, con denunce e registrazioni obbligatorie comunque presenti e note o conoscibili dall’Istituto, può mancare del tutto l’elemento soggettivo dell’evasione. È il concreto atteggiarsi della prestazione lavorativa, spesso indipendente dalla volontà iniziale delle parti, a poter indurre gli organi di vigilanza a una diversa qualificazione del rapporto, ma ciò non comporta automaticamente evasione contributiva.
Pertanto, quando si procede, anche a seguito di accertamento ispettivo, alla trasformazione del rapporto di lavoro, non si configura la fattispecie dell’evasione e deve applicarsi il regime sanzionatorio più favorevole di cui all’art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, nei limiti indicati dalla circolare n. 110/2001, parte prima, punto 1.1.
Decorrenza delle nuove disposizioni
Le nuove linee interpretative si applicano ai crediti accertati dal 1° ottobre 2000, indipendentemente dal periodo cui si riferisce l’inadempienza. Le situazioni accertate in epoca anteriore, se ancora in essere al 30 settembre 2000, restano disciplinate dalla legge n. 662/1996, con riconoscimento del particolare credito contributivo per le aziende secondo le modalità già indicate nella circolare n. 110/2001, punto 1.9.
Per le situazioni accertate dal 1° ottobre 2000 e fino alla data di emanazione della circolare, le sedi devono procedere al ricalcolo delle sanzioni. Nei casi in cui la pratica sia già stata chiusa per integrale pagamento, deve essere effettuato anche il rimborso delle maggiori somme versate.
Adempimenti operativi e modulistica
L’attuazione del nuovo indirizzo richiede l’adeguamento dei modelli utilizzati per il calcolo automatizzato delle somme accessorie. Quando il disconoscimento di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa discende da indagine ispettiva, da decisione su ricorso amministrativo o da sentenza, deve essere compilato l’apposito modello DM10-2-89-V, con indicazione delle retribuzioni e dei relativi contributi dei lavoratori interessati.
Nella compilazione del modello devono essere seguite le modalità già in uso, indicando nella casella "cod.prov." il valore "4" se il disconoscimento deriva da indagine ispettiva e il valore "5" se il modello è redatto in fase amministrativa. I programmi di calcolo verranno aggiornati per consentire l’addebito delle somme aggiuntive nella misura prevista dall’art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000.
Punti principali
Riconsiderazione dell’orientamento precedente
La circolare supera l’impostazione della n. 110 del 23 maggio 2001, che riconduceva la simulazione del rapporto di lavoro subordinato all’evasione contributiva con applicazione dell’art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000. La nuova lettura nasce dalle difficoltà applicative evidenziate dalle sedi e dal contenzioso promosso dalle aziende.
Diversa qualificazione del rapporto e assenza di evasione
Nei casi in cui il rapporto venga successivamente riqualificato, anche all’esito di verifiche ispettive, non può configurarsi evasione contributiva. La ragione è che, in presenza di denunce e registrazioni obbligatorie note all’Istituto, può mancare l’elemento dell’intenzionalità richiesto dalla norma per l’evasione.
Regime sanzionatorio applicabile
Per la determinazione delle sanzioni deve farsi riferimento all’art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, nei limiti e secondo le misure richiamate dalla circolare n. 110/2001, parte prima, punto 1.1.
Decorrenza delle nuove istruzioni
Le nuove linee interpretative si applicano a tutti i crediti accertati dal 1° ottobre 2000, a prescindere dal periodo cui si riferisce l’inadempienza. Le situazioni accertate prima di tale data e ancora in essere al 30 settembre 2000 restano invece soggette alla disciplina della legge n. 662/1996, con il relativo credito contributivo per le aziende.
Ricalcolo delle sanzioni e rimborsi
Per le posizioni accertate dal 1° ottobre 2000 fino alla data della circolare, le sedi devono procedere al ricalcolo delle sanzioni. Nei casi in cui la pratica sia stata chiusa per integrale pagamento, deve essere disposto anche il rimborso delle maggiori somme versate.
Modalità operative e modelli
L’applicazione del nuovo indirizzo richiede l’adeguamento dei modelli per il calcolo automatizzato delle somme accessorie. Quando il disconoscimento di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa deriva da esito ispettivo, ricorso amministrativo o sentenza, deve essere compilato il modello DM10-2-89-V con retribuzioni e contributi dei lavoratori interessati.
Codici da indicare nel modello
Nel modello DM10-2-89-V deve essere indicato nella casella "cod.prov." il valore "4" se il disconoscimento deriva da indagine ispettiva e il valore "5" se il modello è redatto in fase amministrativa. I programmi di calcolo saranno aggiornati per consentire l’addebito delle somme aggiuntive secondo l’art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000.
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