Circolare numero 75 del 10-4-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’applicazione, per il triennio 2003-2005, dello sgravio contributivo del 25% previsto dalla legge finanziaria 2003 a favore delle imprese armatoriali per le navi impiegate nel cabotaggio marittimo. Vengono chiariti soggetti ammessi ed esclusi, lavoratori interessati, adempimenti dichiarativi, modalità di conguaglio nel DM10/2, regolarizzazione dei periodi pregressi e istruzioni contabili con istituzione di specifici conti. Sono inoltre richiamati i limiti e le modalità di recupero dei crediti contributivi già maturati.
Sgravi contributivi 2003-2005 per imprese armatoriali nel cabotaggio marittimo
Sgravi contributivi per le imprese armatoriali nel cabotaggio marittimo
La circolare fornisce le istruzioni operative per applicare, nel triennio 2003-2005, lo sgravio contributivo previsto dall’art. 21, comma 10, della legge n. 289/2002 a favore delle imprese armatoriali che impiegano navi nel cabotaggio marittimo. Il provvedimento precisa l’ambito soggettivo e oggettivo del beneficio, gli adempimenti richiesti alle aziende, le modalità di esposizione in denuncia contributiva e le relative scritture contabili.
Contenuto della disciplina e durata
La misura costituisce la proroga, con modifiche, del regime già previsto per il 2002 dall’art. 52, comma 32, della legge n. 448/2001. Per gli anni 2003, 2004 e 2005 è riconosciuto uno sgravio del 25% sui contributi dovuti per i lavoratori facenti parte degli equipaggi delle navi aventi titolo. La disposizione è stata notificata alla Commissione europea, che l’ha ritenuta compatibile con il mercato comune.
Navi ammesse al beneficio
La circolare chiarisce che il beneficio è riferito alle singole navi e non in via generale all’impresa. Sono ammesse:
- le navi battenti bandiera italiana;
- le navi iscritte nelle "Matricole delle navi maggiori" o nei "Registri delle navi minori e dei galleggianti";
- le navi gestite da armatori privati;
- le navi adibite, anche non esclusivamente per l’intero anno, ad attività di cabotaggio marittimo.
Sono inoltre ricompresi i galleggianti privi di propulsione propria adibiti al cabotaggio con navigazione a rimorchio e i rimorchiatori che ne consentono l’utilizzo.
Esclusioni
Restano escluse dal regime:
- le navi di proprietà dello Stato;
- le navi impiegate da imprese titolari di un servizio pubblico di linea per l’espletamento del servizio;
- le navi iscritte nel "Registro internazionale" che svolgano navigazione di cabotaggio entro il limite massimo di quattro viaggi mensili.
La circolare specifica inoltre che, per le imprese titolari di convenzioni o contratti di servizio pubblico di linea, lo sgravio può spettare solo per i marittimi imbarcati sulle navi impiegate in collegamenti fuori convenzione.
Lavoratori interessati e condizioni contrattuali
Per l’individuazione dei lavoratori interessati e per il rispetto delle condizioni contrattuali richieste per l’ammissione al beneficio, la circolare rinvia espressamente ai punti 3 e 3.1 della circolare INPS n. 150 del 13 settembre 2002.
Adempimenti delle imprese e dichiarazione di responsabilità
Per accedere allo sgravio, le imprese armatoriali devono trasmettere alla Sede INPS competente, per ciascuna nave, una dichiarazione di responsabilità redatta secondo il facsimile allegato. La dichiarazione deve attestare che la nave svolge attività di cabotaggio marittimo nazionale nei termini richiesti dalla legge.
La stessa dichiarazione deve essere inviata anche all’Ufficio marittimo presso il quale la nave è iscritta nelle relative matricole o registri, così da consentire gli accertamenti di competenza dell’Autorità marittima. L’esito degli accertamenti deve essere comunicato tempestivamente alla Sede INPS ai sensi dell’art. 17 della legge n. 413/1984.
Per l’anno 2003 la dichiarazione deve pervenire contestualmente alla prima operazione di conguaglio del beneficio; per gli anni 2004 e 2005 deve essere presentata entro la data della prima operazione di conguaglio riferita a ciascun anno.
Codifica delle posizioni contributive
Le posizioni contributive riferite al personale marittimo imbarcato devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione 9E, che dal 1° gennaio 2003 assume il significato di posizione riferita a nave avente titolo allo sgravio ex art. 21, comma 10, legge n. 289/2002.
La circolare precisa che:
- il codice 9E non deve essere attribuito alle posizioni con codice 2N, riservate al solo personale non soggetto alla legge n. 413/1984;
- per gli adempimenti relativi ai periodi di riposo compensativo dei marittimi in continuità di rapporto di lavoro, va utilizzata una posizione separata con codice 9N;
- il codice 9N continua a essere utilizzato anche per i galleggianti privi di propulsione propria e per i rimorchiatori, assumendo dal 1° gennaio 2003 anche questo ulteriore significato.
Modalità di conguaglio nel DM10/2
Per il conguaglio mensile, il datore di lavoro deve:
- esporre il personale avente titolo allo sgravio nei quadri B-C del modello DM10/2 secondo le modalità ordinarie;
- calcolare lo sgravio nella misura del 25% della contribuzione complessiva, comprensiva sia della quota a carico del datore di lavoro sia di quella a carico del lavoratore;
- indicare l’importo nel quadro D del DM10/2 con la dicitura "sgravio cabot. ex art. 21 L.289/2002" e il codice C930;
- indicare gli sgravi relativi a periodi pregressi con la dicitura "arr. sgravio cabot. ex art. 21 L.289/2002" e il codice C931.
L’operazione relativa ai periodi pregressi deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.
Recupero dei crediti relativi ai periodi pregressi
La circolare precisa che il credito eventualmente maturato può essere recuperato attraverso tre vie:
- compensazione su modello F24, entro il limite massimo di euro 516.456,90;
- richiesta di rimborso del credito o dell’eccedenza alla Sede INPS competente;
- richiesta di compensazione mediante procedura ordinaria.
La compensazione su F24 è consentita a partire dalla scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito e fino ai dodici mesi successivi, a condizione che nella stessa denuncia non sia stato chiesto il rimborso. La denuncia a credito deve essere presentata direttamente alla Sede INPS competente per territorio entro le scadenze di legge.
Istruzioni contabili e piano dei conti
Per la rilevazione contabile della proroga degli sgravi sono istituiti due nuovi conti:
- GAW 37/170, per gli sgravi di competenza dell’anno in corso;
- GAW 37/100, per gli sgravi di competenza degli anni precedenti.
Gli oneri devono essere rendicontati allo Stato separatamente rispetto a quelli derivanti dal precedente regime di cui all’art. 52, comma 32, della legge n. 448/2001. In caso di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, deve essere utilizzato il codice documento 95.
Punti principali
Ambito e misura del beneficio
Per il periodo 2003-2005 è riconosciuto alle imprese armatoriali italiane uno sgravio pari al 25% dei contributi relativi ai lavoratori imbarcati sulle navi aventi titolo, in attuazione dell’art. 21, comma 10, della legge n. 289/2002. Il beneficio riguarda sia la quota contributiva a carico del datore di lavoro sia quella a carico del lavoratore.
Navi ammesse ed escluse
Rientrano nello sgravio le navi battenti bandiera italiana, iscritte nelle Matricole delle navi maggiori o nei Registri delle navi minori e dei galleggianti, gestite da armatori privati e adibite anche non esclusivamente, per l’intero anno, ad attività di cabotaggio. Sono ammessi anche galleggianti privi di propulsione e rimorchiatori connessi all’attività di cabotaggio. Restano escluse le navi di proprietà dello Stato, quelle impiegate da imprese titolari di servizi pubblici di linea per l’espletamento del servizio e le navi iscritte nel Registro internazionale che svolgano cabotaggio entro il limite di quattro viaggi mensili.
Lavoratori interessati e condizioni contrattuali
Per i lavoratori interessati e per il rispetto delle condizioni contrattuali richieste per l’accesso al beneficio, la circolare rinvia alla circolare INPS n. 150 del 13 settembre 2002, punti 3 e 3.1.
Adempimenti dichiarativi delle imprese
Le imprese armatoriali devono trasmettere alla Sede INPS competente, per ciascuna nave, una dichiarazione di responsabilità conforme al facsimile allegato, attestando l’operatività nel cabotaggio marittimo nazionale. La dichiarazione va inviata anche all’Ufficio marittimo di iscrizione della nave per i controlli di competenza. Per il 2003 la dichiarazione deve pervenire contestualmente alla prima operazione di conguaglio; per il 2004 e il 2005 deve essere presentata entro la data della prima operazione di conguaglio riferita a ciascun anno.
Codici di autorizzazione e gestione delle posizioni
Le posizioni contributive del personale marittimo imbarcato devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione 9E, con nuovo significato dal 1° gennaio 2003. Il codice 9E non va attribuito alle posizioni con codice 2N. Per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro (CRL) le aziende devono avere una posizione separata con codice 9N; lo stesso 9N continua a valere anche per galleggianti privi di propulsione propria e rimorchiatori.
Conguaglio e denuncia DM10/2
In sede di conguaglio, i datori di lavoro devono esporre il personale avente diritto nei quadri B-C del DM10/2 secondo le modalità ordinarie. Lo sgravio del mese va calcolato nella misura del 25% della contribuzione complessiva e indicato nel quadro D con la dicitura "sgravio cabot. ex art. 21 L.289/2002" e il codice C930. Gli importi relativi a periodi pregressi vanno indicati con la dicitura "arr. sgravio cabot. ex art. 21 L.289/2002" e il codice C931, entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.
Recupero dei crediti pregressi
L’eventuale credito maturato per periodi precedenti può essere recuperato mediante compensazione su modello F24, nel limite massimo di euro 516.456,90, richiesta di rimborso alla Sede competente oppure richiesta di compensazione tramite procedura ordinaria. La compensazione su F24 è ammessa dalla scadenza di presentazione della denuncia da cui emerge il credito e per i dodici mesi successivi, se non è stato chiesto il rimborso nella denuncia stessa.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile degli sgravi sono istituiti i conti GAW 37/170, per gli sgravi di competenza dell’anno in corso, e GAW 37/100, per quelli di competenza degli anni precedenti. Gli oneri devono essere rendicontati distintamente rispetto al precedente sgravio previsto dalla legge n. 448/2001. Nelle acquisizioni manuali va utilizzato il codice documento 95.
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