Circolare numero 78 del 14-4-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare integra le istruzioni già fornite sull\'applicazione dell\'Accordo tra Comunità Europea e Svizzera alle prestazioni non pensionistiche. Chiarisce il regime per disoccupazione, retrocessione finanziaria, malattia e maternità, prestazioni familiari, nonché gli effetti dell\'Accordo su eventi pregressi, istituzioni competenti e modulistica. In allegato richiama anche un messaggio su prestazioni temporanee in regime internazionale e un ulteriore allegato sul tema delle prestazioni agli orfani.
Accordo CE-Svizzera: precisazioni su prestazioni non pensionistiche
Accordo tra Comunità Europea e Svizzera: prestazioni non pensionistiche
La circolare fornisce precisazioni operative sull'applicazione dell'Accordo tra Comunità Europea e Confederazione Svizzera del 21 giugno 1999 alle prestazioni non pensionistiche, ad integrazione della circolare n. 118 del 25 giugno 2002. Il documento mira a coordinare la disciplina comunitaria con le situazioni transfrontaliere e a chiarire i rapporti con la precedente normativa bilaterale.
Prestazioni di disoccupazione
Con l'entrata in vigore dell'Accordo, anche nei rapporti con la Svizzera trovano applicazione le disposizioni comunitarie in materia di disoccupazione, con particolare riferimento ai principi di totalizzazione dei periodi assicurativi e di esportazione delle prestazioni, previsti dagli articoli 67 e 69 del Regolamento (CEE) n. 1408/71.
La circolare specifica che la disciplina comunitaria si estende:
- all'indennità di disoccupazione ordinaria;
- ai trattamenti speciali di disoccupazione;
- all'indennità di mobilità;
- alle integrazioni salariali, considerate nella terminologia CEE come disoccupazione parziale.
Sono richiamate, come riferimenti interpretativi, le precedenti istruzioni INPS in materia di assicurazione disoccupazione, trattamenti speciali, cassa integrazione guadagni e indennità di mobilità.
Retrocessione finanziaria e lavoratori esclusi dalla piena applicazione comunitaria
Resta esclusa dall'applicazione piena della normativa comunitaria la categoria dei lavoratori occupati in Svizzera con permesso di soggiorno inferiore all'anno, corrispondenti in sostanza a frontalieri e stagionali. Nei loro confronti opera il Protocollo addizionale all'allegato II dell'Accordo.
Il meccanismo previsto dal Protocollo è così sintetizzabile:
- il lavoratore ha diritto all'indennità svizzera solo se raggiunge autonomamente i requisiti contributivi richiesti dalla legislazione della Confederazione, senza totalizzazione con periodi maturati negli Stati UE;
- se tali requisiti non sono raggiunti, una quota dei contributi versati all'assicurazione disoccupazione svizzera è trasferita allo Stato di origine;
- con tali somme, lo Stato di origine sostiene le prestazioni di disoccupazione secondo la propria legislazione;
- il sistema vale per un periodo di sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo con la Comunità Europea, ossia dal 1° giugno 2002.
La circolare ricorda inoltre che l'Accordo bilaterale Italia-Svizzera del 12 dicembre 1978, reso operativo con legge n. 228 del 12 giugno 1984 e successivamente modificato, continua a costituire il riferimento per i lavoratori che rientrano dalla Svizzera senza aver maturato il diritto alle prestazioni locali di disoccupazione. In caso di possibile sovrapposizione con l'art. 71 del Regolamento n. 1408/71, prevale il Protocollo, in quanto norma speciale.
Malattia, maternità e tubercolosi
L'estensione dei regolamenti comunitari alla Svizzera fa venire meno il precedente regime del cosiddetto "libero passaggio" previsto dal secondo Accordo aggiuntivo. Per l'assicurazione malattia e maternità, nonché per l'assicurazione contro la tubercolosi, si applicano integralmente le norme comunitarie, con i correlati principi di:
- totalizzazione dei periodi assicurativi;
- esportazione delle prestazioni;
- abolizione delle clausole di residenza.
La circolare segnala tuttavia una particolarità per i soggetti residenti in Italia ma occupati in Svizzera, o che percepiscono l'indennità di disoccupazione svizzera. In tali casi, se sono coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, possono chiedere alle competenti Casse svizzere l'esonero dall'assicurazione obbligatoria malattia e maternità in Svizzera e dal pagamento dei relativi contributi. In questa ipotesi, possono far valere i diritti nei confronti dell'assicurazione italiana solo se:
- presentano un'attestazione formale delle Casse svizzere che certifichi l'esonero;
- possiedono tutti i requisiti richiesti dalla legislazione italiana.
Prestazioni familiari e criteri di priorità
In materia di prestazioni familiari, la regolamentazione comunitaria sostituisce integralmente gli accordi preesistenti. La circolare evidenzia che viene meno la regola bilaterale che attribuiva l'onere esclusivamente allo Stato in cui era occupato il padre, sostituita dal sistema comunitario di anticumulo previsto dagli articoli 76, 77, paragrafo 2, 78, paragrafo 2, e 79, paragrafo 3, del Regolamento n. 1408/71, nonché dall'art. 10 del Regolamento n. 574/72.
I criteri sintetizzati dalla circolare sono i seguenti:
- in caso di più diritti concorrenti per gli stessi familiari, prevale lo Stato da cui deriva il diritto da attività lavorativa rispetto a quello fondato sulla pensione;
- il diritto fondato sulla pensione prevale su quello basato sulla sola residenza;
- se due persone lavorano in Stati membri diversi e maturano diritti per gli stessi familiari, l'onere ricade sullo Stato di residenza dei familiari;
- se i diritti derivano da più pensioni erogate da Stati diversi, l'onere spetta, per le pensioni dirette, allo Stato di residenza del pensionato, mentre per le pensioni ai superstiti allo Stato di residenza degli orfani.
Sono richiamate le precedenti circolari INPS in materia di assegni familiari, titolari di pensione e coesistenza con prestazioni estere.
Effetti dell'Accordo sugli eventi anteriori al 1° giugno 2002
La circolare precisa che nessuna prestazione può essere attribuita con decorrenza anteriore al 1° giugno 2002. Tuttavia, per prestazioni decorrenti da tale data, possono essere considerati anche eventi verificatisi prima dell'entrata in vigore dell'Accordo, quali:
- attività lavorativa;
- titolarità di pensione;
- stato di disoccupazione;
- nascita di figli;
- trasferimento di residenza.
Le prestazioni che siano state rifiutate o sospese prima del 1° giugno 2002 per ragioni di cittadinanza o di residenza devono essere liquidate o ripristinate su espressa richiesta degli interessati.
Quanto ai termini:
- se la domanda è presentata entro due anni dal 1° giugno 2002, la prestazione spetta con decorrenza da tale data, senza che possano essere opposti termini di decadenza o prescrizione previsti dalla legge nazionale;
- se la domanda è presentata oltre i due anni, la prestazione decorre dalla data della domanda, sempre che non siano già maturati termini di decadenza o prescrizione nazionali.
Istituzioni competenti e gestione provvisoria delle pratiche
Poiché non sono ancora noti gli indirizzi degli organismi competenti per l'attuazione dell'Accordo, la circolare dispone che le pratiche siano trattate provvisoriamente in collaborazione con gli organismi di collegamento indicati nell'Allegato II dell'Accordo:
- per la disoccupazione: Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit, Berna;
- per malattia e maternità: Gemeinsame Einrichtung KVG, Soletta;
- per i trattamenti di famiglia: Bundesamt für Sozialversicherung, Berna.
Formulari e indicazioni finali
In attesa dell'adeguamento della modulistica, per le pratiche da definire con la Svizzera devono essere utilizzati i formulari attualmente in uso.
La circolare invita infine a segnalare con tempestività alla Sede centrale eventuali difficoltà interpretative o procedurali nell'applicazione delle istruzioni e richiama, per approfondimenti, la circolare n. 99 del 26 aprile 1993 e il messaggio n. 28857 del 21 ottobre 1993.
Allegati richiamati
Tra gli allegati figurano il Protocollo addizionale all'allegato II dell'Accordo UE-Svizzera, che disciplina in dettaglio l'assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori con soggiorno inferiore all'anno, e un messaggio INPS del 19 febbraio 2003 sulle prestazioni agli orfani. Il protocollo conferma inoltre che la retrocessione dei contributi dei lavoratori frontalieri continua ad applicarsi secondo gli accordi bilaterali vigenti.
Punti principali
Prestazioni di disoccupazione
Con l\'entrata in vigore dell\'Accordo con la Svizzera, si applicano anche a tale Stato le disposizioni comunitarie in materia di disoccupazione, con i principi della totalizzazione dei periodi assicurativi e dell\'esportazione delle prestazioni. La circolare precisa che la disciplina vale non solo per l\'indennità ordinaria, ma anche per i trattamenti speciali di disoccupazione, l\'indennità di mobilità e le integrazioni salariali, assimilate a disoccupazione parziale.
Retrocessione finanziaria per frontalieri e stagionali
Restano esclusi dalla piena applicazione della normativa comunitaria i lavoratori occupati in Svizzera con titolo di soggiorno inferiore a un anno, categoria che comprende frontalieri e stagionali. Per questi soggetti continua ad applicarsi il Protocollo addizionale all\'allegato II dell\'Accordo, che prevede la retrocessione di una quota dei contributi allo Stato di origine quando non maturino i requisiti per l\'indennità svizzera. Il sistema opera per sette anni dal 1° giugno 2002 e prevale sull\'art. 71 del Regolamento n. 1408/71 in caso di possibile sovrapposizione, in quanto norma speciale.
Malattia e maternità
L\'estensione dei Regolamenti comunitari alla Svizzera fa venir meno il precedente regime del "libero passaggio". Si applicano integralmente le norme comunitarie su assicurazione malattia, maternità e tubercolosi, con totalizzazione dei periodi, esportazione delle prestazioni e abolizione delle clausole di residenza. Per i residenti in Italia che lavorano in Svizzera o percepiscono disoccupazione svizzera è prevista, su richiesta alle Casse svizzere, l\'esenzione dall\'assicurazione obbligatoria svizzera e dalla relativa contribuzione, se risultano coperti dal SSN e possiedono i requisiti della legislazione italiana.
Prestazioni familiari
In materia di prestazioni familiari si applicano le norme comunitarie di anticumulo, che sostituiscono la precedente regola bilaterale che attribuiva l\'onere esclusivamente allo Stato in cui era occupato il padre. La circolare riepiloga i criteri di priorità: prima lo Stato del lavoro, poi quello tenuto alla prestazione in base alla pensione, infine quello della sola residenza. Richiama inoltre la disciplina specifica per i titolari di pensione e per il caso di concorso di diritti tra più Stati.
Effetti su eventi pregressi e domande tardive
Nessuna prestazione può essere riconosciuta con decorrenza anteriore al 1° giugno 2002, ma possono essere considerati eventi anteriori a tale data se rilevanti per prestazioni decorrenti da essa. Le prestazioni rifiutate o sospese prima dell\'entrata in vigore dell\'Accordo per ragioni di cittadinanza o residenza devono essere liquidate o ripristinate su richiesta. Se la domanda è presentata entro due anni dal 1° giugno 2002, la decorrenza è fissata a tale data; oltre i due anni, la prestazione decorre dalla domanda, salvo decadenza o prescrizione nazionali già maturate.
Istituzioni competenti e formulari
Poiché gli organismi competenti non risultano ancora noti, le pratiche sono trattate provvisoriamente in collaborazione con gli organismi di collegamento indicati nell\'Allegato II dell\'Accordo: Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit per la disoccupazione, Gemeinsame Einrichtung KVG per malattia e maternità, Bundesamt für Sozialversicherung per i trattamenti di famiglia. In attesa dell\'adeguamento della modulistica, devono essere utilizzati i formulari attualmente in uso.
Richiamo ad altri orientamenti e allegati
La circolare invita a segnalare tempestivamente eventuali difficoltà interpretative o procedurali e ricorda che numerosi quesiti sulle prestazioni non pensionistiche in regime internazionale trovano già risposta nella circolare n. 99 del 26 aprile 1993 e nel messaggio n. 28857 del 21 ottobre 1993. Tra gli allegati sono inclusi anche il protocollo addizionale all\'Accordo UE-Svizzera e un messaggio su prestazioni temporanee, oltre a un estratto sulle prestazioni agli orfani.
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