Circolare numero 79 del 17-4-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce alle strutture territoriali dell’INPS le istruzioni per la liquidazione delle pensioni degli iscritti al soppresso Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali. Definisce destinatari, decorrenza e misura della pensione ordinaria di vecchiaia, della pensione di invalidità e della pensione di reversibilità, oltre a disciplinare i casi di mancato diritto a pensione, la perequazione automatica e la gestione delle domande in presenza di contributi ancora dovuti. Conferma inoltre che le domande già trasmesse alla Direzione Centrale delle Prestazioni prima della circolare restano definite con le modalità precedenti.
Decentramento della liquidazione delle pensioni per gli iscritti al soppresso Fondo spedizionieri doganali
Decentramento della liquidazione delle pensioni per gli iscritti al soppresso Fondo spedizionieri doganali
La circolare disciplina il passaggio alle strutture territoriali INPS della liquidazione delle prestazioni pensionistiche spettanti agli iscritti al soppresso Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali. Le istruzioni si fondano sulla legge 16 luglio 1997, n. 230, sulle norme regolamentari del Fondo ancora applicabili e sui criteri già delineati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Quadro normativo e finalità operative
La soppressione del Fondo decorre dal 1° gennaio 1998 e l’INPS subentra nella gestione dell’erogazione dei trattamenti pensionistici. In precedenza l’accertamento del diritto alle prestazioni veniva effettuato centralmente dalla Direzione Centrale delle Prestazioni; con l’inserimento delle posizioni nell’Archivio Anagrafico Unico, Gestione Spedizionieri Doganali, la circolare rende possibile il completo svolgimento delle attività di liquidazione da parte delle competenti strutture territoriali.
Pensione ordinaria di vecchiaia
La pensione ordinaria di vecchiaia, prevista dall’articolo 2, comma 1, della legge n. 230 del 1997, spetta su domanda:
- ai lavoratori con anzianità contributiva non inferiore a 20 anni, anche se cancellati dal Fondo prima del 31 dicembre 1997;
- ai lavoratori iscritti al Fondo al 31 dicembre 1997, anche se con anzianità previdenziale inferiore ai 20 anni.
Il requisito anagrafico è quello previsto nel regime generale per la vecchiaia degli uomini, pari a 65 anni dal 1° gennaio 2000.
La decorrenza segue le regole ordinarie:
- dal mese successivo a quello di presentazione della domanda;
- se al momento della domanda non è ancora maturata l’età richiesta, dal mese successivo al compimento dell’età stessa.
Quanto alla misura, la circolare richiama l’articolo 25 del regolamento del soppresso Fondo per chi possiede almeno 20 anni di contribuzione. Per anzianità inferiori al minimo ventennale, ogni anno di contribuzione è computato nella misura di un ventesimo dell’importo pensionistico previsto. L’importo lordo annuo, riferito a 13 mensilità, è quello determinato dal Fondo al momento della soppressione ed è corrisposto in rate mensili.
Pensione di invalidità
Per la pensione di invalidità, disciplinata dall’articolo 26 del regolamento del soppresso Fondo, la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 199 del 29 novembre 2000. Anche per questa prestazione si conferma che l’importo annuo lordo, riferito a 13 mensilità, è quello fissato dal Fondo alla data di soppressione e deve essere erogato in rate mensili.
Pensione di reversibilità
La pensione di reversibilità, prevista dagli articoli 28 e 29 del regolamento del soppresso Fondo, spetta:
- ai superstiti dei titolari di pensione ordinaria di vecchiaia;
- ai superstiti dei titolari di pensione di invalidità;
- ai superstiti degli iscritti al Fondo al 31 dicembre 1997, purché in possesso di almeno due anni di anzianità contributiva.
La decorrenza è così regolata:
- dal giorno successivo al decesso, se la domanda è presentata entro due anni dalla morte;
- dal mese successivo alla domanda, se il termine biennale non è rispettato.
La misura segue le aliquote stabilite dall’articolo 29 per i superstiti dei pensionati; per i superstiti degli iscritti non ancora pensionati al 31 dicembre 1997, si applicano le aliquote dell’articolo 28 sull’importo annuo lordo determinato dal Fondo a quella data, sempre riferito a 13 mensilità.
Mancato conseguimento del diritto a pensione e indennità di buonuscita
I lavoratori cancellati dal Fondo prima del 31 dicembre 1997 che non abbiano maturato almeno 20 anni di contribuzione non hanno diritto alla pensione. Per costoro è prevista l’indennità di buonuscita in misura doppia, ai sensi dell’articolo 32 del regolamento del soppresso Fondo.
La prestazione matura al raggiungimento dell’età prevista dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 230 del 1997. La circolare precisa inoltre che, in attesa del completamento del decentramento della liquidazione di tale indennità, la gestione continua a restare in capo alla Direzione Centrale delle Prestazioni.
Perequazione automatica, procedure e regolarizzazione contributiva
Le pensioni liquidate sono soggette a perequazione automatica secondo le norme comuni. Le istruzioni operative per l’acquisizione dei dati verranno fornite con un messaggio separato.
Nel caso in cui, in relazione alla posizione contributiva e previdenziale del richiedente, risultino crediti dell’Istituto per contributi non versati, la struttura territoriale deve invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione debitoria prima di procedere alla liquidazione della prestazione.
Per chiarimenti sull’applicazione dei criteri indicati nella circolare e sulla gestione dei contributi insoluti deve essere interpellata la Direzione Centrale delle Prestazioni.
Domande già trasmesse dalle sedi
Le domande di pensione già trasmesse dalle sedi alla Direzione Centrale delle Prestazioni prima della data della circolare restano definite secondo le modalità operative fino ad allora applicate.
Rinvio alle norme regolamentari
La circolare richiama, per le parti ancora operanti, gli articoli 26, 28 e 29 del regolamento del soppresso Fondo, già allegati alle circolari n. 199 del 2000 e n. 99 del 1998.
Punti principali
Soppressione del Fondo e subentro dell’INPS
La legge 16 luglio 1997, n. 230 ha soppresso, dal 1° gennaio 1998, il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali e ha attribuito all’INPS la gestione dei trattamenti pensionistici degli iscritti. La circolare prende atto dell’inserimento nell’Archivio Anagrafico Unico delle posizioni contributive e dei crediti per contributi ancora dovuti, consentendo il decentramento delle attività di liquidazione alle strutture territoriali.
Pensione ordinaria di vecchiaia
Spetta, su domanda, ai lavoratori con almeno 20 anni di anzianità contributiva, anche se cancellati dal Fondo prima del 31 dicembre 1997, e agli iscritti al Fondo a tale data anche con anzianità inferiore, al compimento dell’età prevista nel regime generale per la vecchiaia degli uomini, fissata in 65 anni dal 1° gennaio 2000. La decorrenza è dal mese successivo alla domanda, oppure dal mese successivo al raggiungimento dell’età se questa non è ancora maturata. La misura è calcolata secondo l’articolo 25 del regolamento del soppresso Fondo per chi ha almeno 20 anni; per anzianità inferiore, per ogni anno di contribuzione si computa un ventesimo dell’importo pensionistico previsto. L’importo annuo lordo, riferito a 13 mensilità, è quello determinato dal Fondo alla data di soppressione ed è corrisposto in rate mensili.
Pensione di invalidità
Per la pensione di invalidità si rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 199 del 29 novembre 2000, relative all’articolo 26 del regolamento del soppresso Fondo. Anche per questa prestazione, l’importo annuo lordo spettante, riferito a 13 mensilità, è quello determinato dal Fondo al momento della soppressione e deve essere corrisposto in rate mensili.
Pensione di reversibilità
La pensione di reversibilità, disciplinata dagli articoli 28 e 29 del regolamento del soppresso Fondo, spetta ai superstiti dei titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità e ai superstiti degli iscritti al 31 dicembre 1997 con anzianità contributiva non inferiore a due anni. Se la domanda è presentata entro due anni dal decesso, la decorrenza è dal giorno successivo alla morte; decorso tale termine, decorre dal mese successivo alla domanda. La misura è determinata applicando le aliquote dell’articolo 29 ai trattamenti del dante causa, oppure, per gli iscritti non ancora pensionati al 31 dicembre 1997, all’importo annuo lordo determinato dal Fondo a quella data, riferito a 13 mensilità, secondo l’articolo 28.
Mancato diritto alla pensione e indennità di buonuscita
I lavoratori cancellati dal Fondo prima del 31 dicembre 1997 che non abbiano maturato almeno 20 anni di contribuzione non hanno diritto alla pensione. A questi soggetti spetta l’indennità di buonuscita in misura doppia, ai sensi dell’articolo 32 del regolamento del soppresso Fondo, al raggiungimento dell’età prevista dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 230 del 1997. La circolare precisa che, nelle more del decentramento della liquidazione di tale indennità, le competenze restano alla Direzione Centrale delle Prestazioni.
Perequazione automatica, procedure e domande con contributi dovuti
Le pensioni sono soggette alla perequazione automatica secondo le norme comuni. Le istruzioni operative per l’acquisizione dei dati saranno fornite con successivo messaggio. In caso di domanda presentata da soggetti per i quali risultino contributi insoluti, le strutture devono invitare l’interessato a regolarizzare la posizione debitoria prima della liquidazione. Ogni chiarimento sull’applicazione dei criteri della circolare e sulla gestione dei crediti contributivi deve essere richiesto alla Direzione Centrale delle Prestazioni.
Domande già trasmesse
Le domande di pensione già inviate dalle sedi alla Direzione Centrale delle Prestazioni prima della data della circolare devono essere definite secondo le modalità operative precedentemente in uso.
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