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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34517/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Mancini era stato condannato in primo grado per esercizio abusivo della professione di commercialista e per truffa ai danni di un cliente: aveva ricevuto ingenti somme dichiarate per il pagamento di imposte ma trattenute per profitto personale. In appello la Corte di Ancona ha ricalcolato la prescrizione retrodatando la cessazione della condotta e ha dichiarato estinti i reati per prescrizione in epoca anteriore alla sentenza di primo grado; nondimeno ha mantenuto la condanna al risarcimento del danno (convertendola da definitiva a generica) ed ha escluso la provvisionale. Il ricorso per Cassazione, proposto dalla difesa, deduceva che, essendo intervenuta la prescrizione prima della pronuncia di primo grado, la Corte d'appello non poteva mantenere alcuna statuizione di natura civile contenuta nella sentenza di primo grado e non poteva confermare la condanna alle spese; in subordine si lamentava la prescrizione della pretesa civile ex art. 2947 c.c. per produzione tardiva della costituzione di parte civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con riferimento al primo motivo e ha assorbito il secondo. Ha richiamato il principio consolidato (anche S.U. n.39614/2022) secondo cui, quando il giudice d'appello dichiara l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di primo grado, devono essere revocate le statuizioni civili ivi contenute (compresa la decisione sulle spese). Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado limitatamente alle statuizioni civili. Sul versante penale non è stato disposto annullamento perché la Corte d'appello ha correttamente accertato la prescrizione; ma la conferma della condanna al risarcimento da parte del giudice di appello è stata ritenuta erronea e quindi cancellata.

Norme richiamate

  • D.L. n.137/2020, art. 23, co. 8

    norma procedurale richiamata per lo svolgimento del contraddittorio scritto nel ricorso (consente l'utilizzo di memorie per PEC e contraddittorio scritto nelle materie previste)

  • D.L. n.198/2022, art. 8

    ulteriore norma procedurale richiamata in relazione al contraddittorio scritto e alle regole d'esame del ricorso in forma scritta

  • Codice di procedura penale, art. 578, co. 1

    la giurisprudenza interpretativa applica questo principio riguardo agli effetti civili: quando l'appello accerta che la prescrizione del reato è maturata prima della sentenza di primo grado, il giudice d'appello deve revocare le statuizioni civili originate da quella sentenza

  • Codice civile, art. 2947

    riferito nel ricorso come termine quinquennale di prescrizione rilevante per la pretesa risarcitoria della parte civile; la difesa censurava la tardiva costituzione di parte civile oltre il quinquennio previsto

  • Cass. S.U. n.39614 del 28/04/2022 (Rv. 283670 - 01)

    "in tema di decisione sugli effetti civili ex art. 578, comma 1, cod. proc. pen., il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione del reato, pervenga alla conclusione - sia sulla base della semplice constatazione di un errore nel quale il giudice di prime cure sia incorso, sia per effetto di valutazioni difformi - che la causa estintiva sia maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute"

    precedente di legittimità che vincola l'interpretazione: se la prescrizione è anteriore alla sentenza di primo grado, le conseguenze civili derivanti da quella sentenza devono essere revocate in appello; la Corte l'ha richiamata come criterio decisivo per l'annullamento senza rinvio delle statuizioni civili

Massime di principio

  • Se in appello viene dichiarata la prescrizione del reato e si accerta che essa è maturata prima della sentenza di primo grado, il giudice d'appello non può mantenere le statuizioni civili pronunciate in primo grado e deve revocarle.
  • La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione intervenuta anteriormente alla sentenza di primo grado comporta anche la revoca della decisione sulle spese e di ogni effetto civile derivante dalla sentenza annullata.
  • La parte che intende ottenere risarcimento deve verificare i termini di prescrizione civilistica (es. art. 2947 c.c.): la costituzione di parte civile nel penale non sospende automaticamente i termini civilistici e può essere inefficace se depositata oltre i termini di legge.
  • Quando la questione di prescrizione incide sulla decorrenza temporale della condotta, la rettifica della data di cessazione della condotta in sede di appello può determinare l'estinzione del reato e, conseguentemente, impedire ogni statuizione civile nel processo penale.
  • Se la Corte d'appello riconosce la prescrizione anteriore alla sentenza di primo grado, la Cassazione può annullare senza rinvio le statuizioni civili quando non è necessario che un altro giudice riaccerti i fatti civili.
  • Per tutelarsi, la parte lesa che teme estinzione del reato per prescrizione dovrebbe valutare l'iniziativa di un'azione civile autonoma, perché la chiusura del procedimento penale per prescrizione può privarla della tutela civile nel contesto penale.

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