Cassazione Penale, Ordinanza n. 03260/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 27/05/2024. Dal testo emerge che la decisione di merito riguardava un reato di cui all'art. 707 c.p. e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., nonché il diniego delle attenuanti generiche. I primi due motivi denunciavano vizi motivazionali in relazione agli artt. 707 e 131-bis c.p., ma la Corte ha rilevato che erano generici e privi di specificità, perché si limitavano a riproporre le doglianze già dedotte in appello senza una critica argomentata della sentenza impugnata. Il terzo motivo contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma è stato ritenuto anch'esso privo di specificità e comunque manifestamente infondato, perché il giudice non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente un richiamo congruo agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello resta quindi ferma, con conferma della posizione sfavorevole per l'imputato, mentre la Cassazione non entra nel merito della responsabilità ma chiude il giudizio per inammissibilità delle censure.
Norme richiamate
art. 707 c.p.
È la norma sostanziale richiamata dai motivi di ricorso; dal testo non emerge il contenuto applicativo della decisione sul reato, se non che la sentenza di appello lo aveva già esaminato.
art. 131-bis c.p.
La Corte richiama la disciplina della particolare tenuità del fatto solo per rilevare che il motivo di ricorso sul punto era generico e non specificamente argomentato.
art. 581 c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi di ricorso comporta inammissibilità; la specificità richiede una critica argomentata della sentenza impugnata, non la mera riproposizione delle doglianze di merito.
art. 606 c.p.p.
È richiamato implicitamente per i vizi motivazionali dedotti in cassazione; la Corte osserva che i motivi non superano il vaglio di specificità e risultano pertanto inammissibili.
art. 62-bis c.p.
La norma è richiamata in relazione al diniego delle attenuanti generiche, ritenuto adeguatamente motivato dalla corte di merito.
art. 616 c.p.p.
Sulla base di questa disposizione la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità i motivi di ricorso devono essere specifici: è inammissibile il motivo che non sviluppi una critica argomentata della sentenza impugnata e si limiti a riprodurre doglianze già dedotte nei gradi di merito.
- La genericità rileva anche quando il motivo sia solo apparente, cioè privo della tipica funzione di confutare le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice individui elementi negativi ritenuti decisivi o evidenzi la mancanza di elementi positivi; non è necessario esaminare analiticamente ogni circostanza favorevole o sfavorevole dedotta dalle parti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03028/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03050/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03086/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03106/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03108/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03109/2025 del 27/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →