Cassazione Civile, Ordinanza n. 06627/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, cassato la sentenza d'appello limitatamente alla censura accolta e rinviato alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione perché riesamini la causa attenendosi al principio secondo cui la reconventio reconventionis non può essere introdotta con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. se doveva essere proposta entro la prima udienza. I motivi di merito sono rimasti assorbiti.
Esito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del residuo prezzo di vendita di un'autovettura. Il tribunale aveva revocato il decreto; la corte d'appello, invece, aveva ritenuto ammissibile e tempestiva la domanda dell'opposto di risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento o per mutuo consenso, proposta con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., considerando che l'opponente avesse introdotto una nuova eccezione riconvenzionale depositando il contratto di vendita su cui fondava l'opposizione. La società ricorrente ha denunciato: 1) violazione delle norme sul rito ordinario e sull'opposizione a decreto ingiuntivo, sostenendo che la reconventio reconventionis non poteva essere proposta nella prima memoria ex art. 183, ma andava introdotta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta o comunque entro la prima udienza; 2) omesso esame di circostanze rilevanti e violazione delle norme sulla compravendita e sulla risoluzione, deducendo che il rapporto era una vendita a catena e che l'azione risolutoria avrebbe dovuto essere rivolta solo contro il dante causa; 3) violazione dei canoni ermeneutici contrattuali e delle norme su contratto e risoluzione, sostenendo che la consegna del veicolo a un terzo era avvenuta col consenso dell'opposto e che il contratto era stato concluso anche per compensare reciproche partite di debito e credito. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente solo di precisare o modificare domande già proposte, non di formulare domande nuove conseguenti alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto, che devono essere introdotte entro la prima udienza di trattazione; pertanto la domanda di risoluzione proposta dal resistente era tardiva e inammissibile. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 166 c.p.c.
Richiamato insieme alle altre norme sul rito per sostenere la decadenza e la scansione delle difese nel processo ordinario.
art. 167 c.p.c.
Richiamato per affermare che le eccezioni e le difese riconvenzionali del convenuto devono essere tempestivamente proposte.
art. 183, commi 5 e 6, c.p.c.
La memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, consente solo di precisare o modificare domande già proposte, ma non di introdurre nuove domande o eccezioni conseguenti alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto; queste ultime devono essere proposte entro la prima udienza di trattazione.
art. 633 c.p.c.
Richiamato nel contesto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e della disciplina processuale applicabile.
art. 645 c.p.c.
Richiamato nel contesto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e della disciplina processuale applicabile.
art. 113 c.p.c.
Richiamato tra le censure di violazione di legge formulate dalla ricorrente.
art. 1372 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso relativi all'efficacia e alla sorte del contratto di compravendita.
art. 1375 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso relativi alla condotta delle parti e alla buona fede nell'esecuzione del contratto.
art. 1376 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso relativi al trasferimento della proprietà nella vendita.
art. 1453 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso e nella decisione sulla domanda di risoluzione per inadempimento.
art. 1470 c.c.
Richiamato per qualificare il contratto come compravendita.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso con riferimento alla valutazione delle prove e delle risultanze di causa.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso con riferimento alla valutazione delle prove e delle risultanze di causa.
art. 1362 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso per la censura sull'interpretazione del contratto.
art. 1363 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso per la censura sull'interpretazione del contratto.
art. 1366 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso per la censura sull'interpretazione del contratto.
art. 1367 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso per la censura sull'interpretazione del contratto.
art. 360 c.p.c.
Norma sul perimetro delle censure di legittimità dedotte con i tre motivi di ricorso.
art. 378 c.p.c.
Richiamato per le memorie depositate dalle parti in cassazione.
Massime di principio
- Nel processo ordinario, la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. non è una sede per introdurre domande nuove o eccezioni nuove conseguenti alle difese avversarie: essa serve solo a precisare o modificare domande già proposte.
- Le domande ed eccezioni che siano conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto devono essere proposte, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione e non differite alla prima memoria istruttoria.
- Se una domanda viene proposta tardivamente in violazione delle scansioni preclusive del rito, il giudice di merito che l'abbia ritenuta tempestiva incorre in errore di diritto censurabile in cassazione.
- Quando il motivo di ricorso che investe la tempestività o l'ammissibilità della domanda è fondato, restano assorbiti i motivi che riguardano il merito della controversia.
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