Sentenza n. 2770/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 289/2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto a ciascun docente il beneficio della carta docente per l'annualità 2018/2019, per l'importo di 500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 29 gennaio 2025, deducendo la mancata corresponsione degli importi riconosciuti a titolo di carta docente. Alla data di proposizione del ricorso, notificato e depositato il 6 febbraio 2026, l'Amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle pubbliche amministrazioni era decorso. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato, ritenendo accertata la mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo entro 90 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Como, Lecco e Sondrio, attribuendogli il compito di intervenire, su istanza del creditore, entro i successivi 60 giorni. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato, ordinare l'esecuzione e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il pagamento delle somme dovute in forza del titolo giudiziale può essere richiesto in sede esecutiva dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione; nel caso concreto tale termine era decorso senza che il Ministero avesse adempiuto.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato ai fini del rimborso del contributo unificato, ove dovuto, nella liquidazione delle spese di giudizio.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato, è decorso il termine dilatorio applicabile al pagamento e l'amministrazione non ha eseguito, neppure parzialmente, la prestazione dovuta.
- In presenza di un giudicato recante una condanna pecuniaria, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito, unitamente all'assenza di prova dell'adempimento, consente di accertare l'inottemperanza e di ordinare il pagamento integrale.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo l'inutile decorso del termine assegnato.
- Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del dirigente nominato, non è dovuto uno specifico compenso per l'esecuzione dell'incarico.
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