Sentenza n. 1557/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: liquidazione del trattamento di fine servizio senza inclusione dei sei scatti stipendiali e mancato ricalcolo dei trattamenti pensionistici
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già Ispettore Superiore della Polizia di Stato, assunto nel disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza nel 1982 e collocato a riposo a seguito di dimissioni volontarie, ha chiesto l’accertamento del diritto all’applicazione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ai fini del calcolo della pensione e della liquidazione del trattamento di fine servizio, nonché il riconoscimento dei benefici di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e della pensione privilegiata. Ha dedotto di possedere i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa e di essere stato collocato a riposo senza il computo dei sei scatti nel TFS. L’INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, la decadenza e la prescrizione quinquennale, sostenendo che il beneficio dell’art. 6-bis sarebbe riferito alle sole cessazioni per età, inabilità o decesso e che, per il personale collocato a riposo a domanda, la domanda avrebbe dovuto essere presentata entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti. Il Ministero dell’Interno ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle questioni pensionistiche e il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore della Corte dei conti, sui capi relativi al ricalcolo dell’anzianità e dei trattamenti pensionistici, rilevando che le controversie concernenti direttamente l’an e il quantum delle pensioni rientrano nella giurisdizione esclusiva contabile ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934. Ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, poiché l’unico soggetto obbligato alla corresponsione del TFS è l’ente previdenziale che lo liquida. Ha invece respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INPS e ha accolto la domanda relativa ai sei scatti stipendiali. Il Collegio ha ritenuto che l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 disciplini autonomamente il beneficio ai fini della base di calcolo del TFS e non rinvii alle sopravvenute regole sulla pensione di anzianità. La cessazione volontaria dal servizio non esclude il beneficio quando ricorrano il requisito dei 55 anni di età e quello dei 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 non ha natura decadenziale, essendo funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo e non alla perdita del beneficio. Poiché il ricorrente possedeva i requisiti richiesti, il TAR ha accertato il diritto al computo dei sei scatti nella base di calcolo della buonuscita e ha condannato l’INPS a riliquidare il TFS e a corrispondere le somme aggiuntive, oltre agli interessi legali. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 387/1987
Al personale della Polizia di Stato ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento
La disposizione attribuisce un beneficio autonomo ai fini della base di calcolo del TFS al personale della Polizia di Stato in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti, anche in caso di cessazione volontaria dal servizio.
art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile
Il requisito dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile costituisce il presupposto per il riconoscimento del beneficio al personale collocato a riposo a domanda; il termine del 30 giugno non è decadenziale.
art. 6-bis, comma 3, d.l. 387/1987
I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda
Il termine per la presentazione della domanda è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo e non comporta, in assenza di un’espressa previsione, la decadenza dal beneficio economico.
art. 21 l. 232/1990
Ha modificato la disciplina dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, rilevante per il riconoscimento dei sei scatti stipendiali.
art. 54 d.P.R. 1092/1973
La relativa domanda di ricalcolo pensionistico è stata ricondotta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti.
artt. 13 e 62 r.d. 1214/1934
Attribuiscono alla Corte dei conti la giurisdizione esclusiva sulle controversie concernenti direttamente l’an e il quantum dei trattamenti pensionistici.
art. 11 c.p.a.
Il difetto di giurisdizione è dichiarato con gli effetti previsti dalla norma sulla translatio iudicii.
art. 81 Cost.
Il principio di copertura finanziaria costituisce un limite per il legislatore e non impedisce al giudice di interpretare e applicare la normativa vigente; nel caso esaminato è stata ritenuta esistente una specifica copertura finanziaria.
art. 97 Cost.
Il richiamo alla sostenibilità e prevedibilità della spesa previdenziale non può impedire il riconoscimento del beneficio previsto dalla legge.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 costituisce, per il personale della Polizia di Stato, una disciplina autonoma ai fini della determinazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio e non è automaticamente subordinato alle sopravvenute regole in materia di pensione di anzianità.
- La cessazione volontaria dal servizio non esclude il riconoscimento dei sei scatti stipendiali quando il dipendente abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile, secondo i requisiti espressamente previsti dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987.
- Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987, in assenza di un’espressa previsione legislativa di decadenza, è funzionale a stabilire la decorrenza del collocamento a riposo e non comporta la perdita del diritto al beneficio economico.
- La controversia relativa alla liquidazione o riliquidazione del trattamento di fine servizio deve essere proposta nei confronti dell’ente previdenziale competente, quale soggetto obbligato alla corresponsione della prestazione, e non nei confronti dell’amministrazione di appartenenza.
- Le controversie che incidono direttamente sull’an o sul quantum dei trattamenti pensionistici appartengono alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, mentre il giudice amministrativo può conoscere, nei limiti della propria giurisdizione, della domanda relativa al computo dei sei scatti nella base di calcolo del TFS.
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