Sentenza n. 4901/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 5247 del 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il diniego di regolarizzazione di un accesso carrabile
Esito
Favorevole al ricorrente (ente gestore stradale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio riguarda il diniego opposto da Astral S.p.a. alla domanda di regolarizzazione di un accesso carrabile posto lungo una strada regionale extraurbana, motivato dalla curvatura, dalla forte pendenza e dalla ridotta visibilità del tratto stradale, ritenute pregiudizievoli per la sicurezza della circolazione. Il TAR aveva annullato il diniego ravvisando carenza istruttoria e difetto di motivazione. Astral ha appellato deducendo: nullità della sentenza per motivazione apparente e mancato esame delle proprie difese, con richiesta di rinvio al primo giudice; error in iudicando per il mancato rilievo dell’inammissibilità del ricorso originario, volto a ottenere un sindacato di merito sulle valutazioni dell’ente gestore; erronea applicazione dell’art. 46 del d.P.R. n. 495/1992, relativo agli accessi nelle strade urbane, invece dell’art. 45 del medesimo regolamento, applicabile alle strade extraurbane. L’appellato sosteneva l’erroneità o incompletezza dell’istruttoria e della valutazione delle condizioni dei luoghi, contestando in particolare la qualificazione della pendenza come forte e la rilevanza della posizione dell’accesso rispetto alla curva.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Ha ritenuto che la strada fosse extraurbana, poiché il tratto non risultava delimitato come centro abitato ai sensi dell’art. 4 del codice della strada; la presenza del segnale di località non modificava tale classificazione. Di conseguenza, era applicabile l’art. 45, comma 6, del d.P.R. n. 495/1992, che consente di negare l’autorizzazione o la regolarizzazione di accessi quando possano derivare pregiudizi alla sicurezza e, in particolare, per accessi posti in corrispondenza di curve o tratti a forte pendenza. L’ente gestore aveva svolto un’istruttoria ritenuta adeguata, comprendente la richiesta della documentazione tecnica, il sopralluogo e il contraddittorio mediante preavviso di diniego e valutazione delle osservazioni. La motivazione del diniego era coerente con le risultanze del sopralluogo e con i presupposti dell’art. 45, comma 6, essendo state riscontrate sia la curva sia la forte pendenza, oltre alla ridotta visibilità. Le valutazioni dell’ente gestore sono state qualificate come tecnico-discrezionali e, pertanto, sindacabili soltanto per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o violazione delle regole procedurali. Il giudice ha escluso tali vizi: la contestazione dell’utente circa l’insufficienza della pendenza dell’8% costituiva un mero dissenso valutativo, mentre la collocazione dell’accesso subito dopo la curva non escludeva il pericolo derivante dalla ridotta visibilità. Il ricorso originario è stato quindi ritenuto inammissibile perché diretto a ottenere un sindacato di merito e comunque infondato nel merito. L’appellato è stato condannato alle spese del doppio grado, liquidate in 3.000 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
artt. 38 e 60 c.p.a.
Hanno consentito la definizione della controversia in sede camerale con sentenza in forma semplificata.
art. 105 c.p.a.
Invocato dall’appellante per ottenere il rinvio al primo giudice in ragione della dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente; il rinvio non è stato disposto.
art. 10-bis l. 241/1990
Astral ha utilizzato il preavviso di diniego, consentendo all’interessato di presentare osservazioni, poi valutate prima dell’adozione del diniego definitivo.
art. 4 d.lgs. n. 285/1992
La delimitazione del tratto come centro abitato rileva ai fini della classificazione della strada; in assenza di tale delimitazione la strada è stata considerata extraurbana.
art. 45, comma 6, d.P.R. n. 495/1992
L’ente proprietario della strada può negare l’autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d’uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del codice.
La disposizione attribuisce all’ente proprietario della strada il potere di negare l’autorizzazione o la regolarizzazione quando l’accesso possa compromettere la sicurezza della circolazione, con specifico rilievo per curve, forti pendenze e insufficiente visibilità.
art. 46 d.P.R. n. 495/1992
Disciplina gli accessi nelle strade urbane e non è applicabile quando il tratto stradale non è classificato come ricadente in un centro abitato.
Massime di principio
- La valutazione dell’ente proprietario o gestore della strada sull’autorizzazione o regolarizzazione di un accesso carrabile costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, orientato in via prevalente alla sicurezza e fluidità della circolazione.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali relative alla sicurezza degli accessi carrabili è limitato ai casi di assenza o insufficienza della motivazione, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irrazionalità, incongruenza macroscopica e violazione delle regole procedurali; non può estendersi alla sostituzione della valutazione tecnica dell’amministrazione con quella dell’interessato o del giudice.
- Quando un accesso carrabile insiste su una strada extraurbana, trova applicazione l’art. 45 del d.P.R. n. 495/1992 e non l’art. 46 relativo alle strade urbane; la mera presenza di un segnale indicativo di località non modifica la classificazione della strada in assenza della delimitazione del centro abitato prevista dal codice della strada.
- La presenza congiunta di una curva, di una forte pendenza e di ridotta visibilità può integrare un adeguato presupposto per il diniego di regolarizzazione dell’accesso carrabile, purché tali circostanze siano accertate nell’istruttoria e riportate nella motivazione.
- Il mero dissenso dell’interessato rispetto alla qualificazione tecnica della pendenza o alla valutazione della visibilità non dimostra l’illegittimità del diniego, se non è accompagnato dalla prova di un travisamento dei fatti o di una manifesta illogicità della valutazione amministrativa.
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