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Sentenza

Sentenza del 17/02/2016 n. 1436 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Contributi consortili - assoggettamento a contribuzione - beneficio immobiliare - attività del Consorzio - piano di classifica - obbligo di versamento di ulteriore importo a titolo di C.U..

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’obbligo di versare il contributo consortile relativo al proprio immobile, sostenendo in sostanza che non sussistessero i presupposti per assoggettarlo a contribuzione. Il testo non specifica gli argomenti puntuali della contestazione né l’importo richiesto. La decisione considera rilevanti l’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nel piano di classifica: chi intende disconoscere il debito deve contestare specificamente la legittimità e il contenuto del provvedimento consortile.

La decisione

La contestazione è stata respinta e il contribuente è risultato soccombente. Il giudice ha ritenuto che l’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nel piano di classifica comportino l’assoggettamento al contributo, alla luce delle funzioni dei Consorzi di bonifica in materia di presidio idrogeologico, opere idrauliche e disponibilità dell’irrigazione. Non è indicato il grado del giudizio, l’atto specificamente impugnato, l’importo del contributo, né una statuizione sulle spese. È stato inoltre disposto di dare atto dell’obbligo della parte soccombente di versare un ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002; tale obbligo sorge al deposito del procedimento.

Norme richiamate

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Il presente procedimento riveste natura di impugnazione ed è stato introdotto sotto la vigenza dell'art.13 - comma 1 quater - D.P.R. n.115/2002, per cui ricorrono i requisiti del medesimo comma 1 quater e, pertanto, deve darsi atto che la parte soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale (obbligo che sorge al momento del deposito del procedimento).

    Quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma in un procedimento di impugnazione, la parte soccombente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione; secondo il testo, l’obbligo sorge al deposito del procedimento.

  • Legge n. 36/1994; D.Lgs. n. 152/1999; D.Lgs. n. 152/2006; D.L. n. 248/2007

    Il testo richiama queste fonti come parte della normativa sopravvenuta in materia di tutela delle acque, che ha ampliato la funzione dei Consorzi di bonifica includendovi attività attive di presidio idrogeologico, efficienza delle opere idrauliche e disponibilità dell’irrigazione. Non è riportata una citazione testuale della motivazione riferita separatamente a ciascuna fonte.

Massime di principio

  • L’inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nel piano di classifica costituiscono, secondo la decisione, il presupposto per assoggettarlo al contributo consortile.
  • Il contribuente che intende contestare il debito non può limitarsi a negare genericamente il beneficio: deve contestare in modo specifico la legittimità del provvedimento consortile e il suo contenuto. In presenza di tale presupposto, la decisione non pone a carico del Consorzio un ulteriore onere probatorio.
  • Nel valutare il beneficio consortile occorre considerare anche le funzioni di presidio idrogeologico, manutenzione e funzionalità delle opere idrauliche e disponibilità irrigua, non soltanto un vantaggio immediato e diretto sul singolo immobile.
  • In caso di soccombenza in un’impugnazione, se ricorrono i presupposti dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, è dovuto un ulteriore contributo unificato pari a quello già dovuto per l’impugnazione.

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