Sentenza del 11/09/2018 n. 5855 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Utilizzo di due codici fiscali con diverse denominazioni della società - Non è errore materiale - Dichiarazione presentata mediante il codice fiscale eliminato - Compensazione iva - Diniego - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’utilizzo, da parte della società, di due diversi codici fiscali associati a denominazioni sociali distinte, sebbene simili. La società sosteneva che si trattasse di un mero errore materiale, successivamente sanato mediante il riallineamento univoco dei codici fiscali, e pretendeva il riconoscimento della compensazione IVA risultante dalla dichiarazione presentata utilizzando il codice fiscale poi eliminato.
La decisione
La contestazione della società è stata respinta. L’utilizzo di due codici fiscali collegati a diverse denominazioni sociali non è stato considerato un semplice errore materiale. È stato ritenuto legittimo il diniego dell’Ufficio alla compensazione dell’IVA emergente dalla dichiarazione presentata con il codice fiscale eliminato. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione finanziaria di riconoscere i versamenti e i crediti riferibili ai due codici fiscali riuniti e di rideterminare, conseguentemente, la propria pretesa tributaria.
Massime di principio
- L’utilizzo di codici fiscali differenti associati a denominazioni sociali diverse può incidere sull’identificazione del soggetto fiscale e non viene automaticamente qualificato come errore meramente formale.
- Il successivo riallineamento o accorpamento dei codici fiscali non rende necessariamente utilizzabili, ai fini della compensazione, i crediti risultanti da dichiarazioni presentate con il codice fiscale eliminato.
- L’Amministrazione finanziaria può negare la compensazione quando il credito è collegato a un’identificazione fiscale non corretta o non più valida, anche se può riconoscere i versamenti e i crediti effettivamente riferibili al medesimo soggetto.
- In presenza di anomalie nell’identificazione fiscale, occorre distinguere tra la legittimità formale della compensazione e il riconoscimento sostanziale del credito: quest’ultimo può essere recuperato tramite la ricostruzione contabile e fiscale complessiva del rapporto.
- Per evitare contestazioni, le società devono utilizzare in modo coerente il codice fiscale e la denominazione ufficiale risultanti dagli archivi dell’Amministrazione finanziaria, correggendo tempestivamente eventuali disallineamenti.
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