Ordinanza n. 1820/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente di inibizione dell'attività musicale per superamento dei limiti acustici
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato l'ordinanza sindacale con cui il Comune di Monreale ha inibito l'attività della Sicily Music Academy, adottata ai sensi degli artt. 50 e 54 TUEL e dell'art. 9 della legge quadro n. 447/1995, in ragione del superamento dei limiti acustici. Dal testo dell'ordinanza istruttoria non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di ricorso. Il Tribunale aveva già disposto una verificazione, affidandola al Direttore Generale di ARPA Sicilia, ma l'incaricato ha comunicato l'impossibilità di svolgere l'incarico. Si è costituita la proprietaria dell'abitazione indicata quale controinteressata, mentre il Comune non si è costituito.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né ha definito la domanda cautelare. Preso atto dell'impossibilità dell'originario verificatore, ha nominato quale nuovo organismo verificatore un professore ordinario di acustica applicata e fisica tecnica ambientale dell'Università di Palermo. La verificazione dovrà accertare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza: la natura e consistenza delle opere realizzate nell'immobile sede dell'attività dopo il rilevamento fonometrico del 21 giugno 2024; gli effetti di tali opere sul rumore prodotto dagli impianti di amplificazione, verificando l'eventuale mancato superamento del limite differenziale diurno di zona previsto dall'art. 4 del DPCM 14 novembre 1997, mediante misurazioni presso l'abitazione della controinteressata. Sono state disciplinate le modalità di avviso alle parti, di partecipazione in contraddittorio, di acquisizione della documentazione e di utilizzo del mezzo proprio, nonché il criterio di rimborso delle spese di viaggio. È stato disposto il versamento, a carico della ricorrente, di un acconto di 1.000 euro per il compenso e il rimborso forfettario delle spese di verificazione, salva eventuale refusione all'esito favorevole del giudizio. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 settembre 2026; il Tribunale ha inoltre rilevato che, nelle more, il d.p. 205/2026 ha perso efficacia.
Norme richiamate
artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000 (TUEL)
Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi degli art. 50 e 54 TUEL
Costituiscono la base normativa del potere sindacale esercitato con l'ordinanza di inibizione dell'attività; il merito della legittimità dell'esercizio del potere non è stato ancora deciso.
art. 9 l. 447/1995
in attuazione dell’art. 9 L. quadro 447/1995
È richiamato quale ulteriore fondamento dell'ordinanza adottata per fronteggiare il superamento dei limiti acustici; il giudice ha disposto accertamenti tecnici sul presupposto fattuale dell'intervento.
art. 4 DPCM 14/11/1997
limite differenziale diurno di zona
Il limite differenziale diurno costituisce il parametro tecnico che il verificatore dovrà accertare mediante misurazioni presso l'abitazione della controinteressata.
art. 15 l. 836/1973
il consenso all’uso di tale mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell’interessato dalla quale risulti che l’amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l’uso del mezzo stesso
Disciplina l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio e il criterio per il rimborso delle spese di viaggio del verificatore.
art. 8 l. 417/1978
pari a 1/5 del prezzo medio della benzina
È richiamato quale modifica del criterio di rimborso delle spese di viaggio previsto dall'art. 15 l. 836/1973.
art. 71, comma 2, D.P.R. 115/2002
termine di decadenza per la presentazione [...] della domanda di liquidazione delle proprie spettanze
È richiamato con riguardo al termine per la domanda di liquidazione del compenso del verificatore.
Massime di principio
- Quando il verificatore originariamente incaricato comunica l'impossibilità di svolgere l'incarico, il giudice amministrativo può nominare un nuovo verificatore e rinnovare gli incombenti tecnici necessari alla decisione.
- In una controversia relativa all'inibizione di un'attività musicale per presunto superamento dei limiti acustici, la verificazione può essere diretta ad accertare sia le opere successive al rilevamento fonometrico sia il loro concreto effetto sul rumore prodotto, mediante misurazioni presso l'abitazione del soggetto esposto.
- Gli accertamenti tecnici disposti dal giudice amministrativo devono svolgersi nel contraddittorio delle parti, mediante avviso preventivo dell'inizio delle operazioni e possibilità di acquisire la documentazione necessaria.
- Quando gli approfondimenti istruttori sono indispensabili per valutare la domanda cautelare, il giudice può rinviarne la trattazione a una successiva camera di consiglio senza definire, in via anticipata, il fumus boni iuris o il periculum in mora.
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