Cassazione Civile, Ordinanza n. 12194/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata presentata dalla contribuente e, in assenza di diniego, ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 6, comma 13, del D.L. n. 119/2018, convertito, e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura dell'Agenzia.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva rettificato la dichiarazione dei redditi della società per l'anno d'imposta 2008, recuperando a tassazione costi sostenuti in favore di un'associazione sportiva dilettantistica. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva rigettato sia l'appello principale dell'Ufficio sia quello incidentale della società. In Cassazione l'Agenzia proponeva due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 108 e 109, commi 1 e 5, TUIR; con il secondo deduceva violazione dell'art. 9, comma 8, L. n. 289/2002 e degli artt. 2727 e 2697 c.c. Tuttavia, prima della decisione, l'Avvocatura dello Stato comunicava che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018, risultata regolare, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 108 TUIR
Richiamato come parametro della dedotta violazione sul regime di deducibilità dei costi, ma non esaminato nel merito per estinzione del giudizio.
art. 109, commi 1 e 5, TUIR
Richiamato come parametro della dedotta violazione in tema di imputazione/deducibilità dei costi, senza scrutinio nel merito.
art. 9, comma 8, L. n. 289/2002
Indicato nel secondo motivo di ricorso come norma violata, ma non valutato nel merito.
art. 2727 c.c.
Richiamato per la censura sulle presunzioni, ma non esaminato nel merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato per la censura sull'onere della prova, ma non esaminato nel merito.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Indicata quale norma processuale di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 6 D.L. n. 119/2018
La presentazione di una domanda regolare di definizione agevolata della controversia ai sensi di questa norma determina, in assenza di diniego, l'estinzione del giudizio.
art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018
Costituisce la base per la declaratoria di estinzione del processo e per la regolazione delle spese secondo il regime speciale della definizione agevolata.
art. 46 D.lgs. n. 546/1992
Norma processuale tributaria applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito della definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando risulta regolarmente presentata una domanda di definizione agevolata della controversia tributaria e non è stato adottato alcun diniego, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
- La definizione agevolata del contenzioso tributario produce un effetto preclusivo rispetto alla decisione nel merito della controversia pendente, che viene sostituita dalla declaratoria di estinzione.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la regolazione delle spese segue la disciplina speciale prevista dalla norma che consente la chiusura della lite.
- I motivi di ricorso fondati sulla violazione di norme sostanziali tributarie e sull'onere della prova restano assorbiti quando interviene una causa estintiva del processo prima della decisione nel merito.
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