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Sentenza

Sentenza n. 215/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 5.3.2024, n. 90, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202501420

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, 5 marzo 2024, n. 90, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Genova, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica del docente del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero al rilascio della carta e all’accredito complessivo di 1.500 euro, oltre interessi legali e, per l’eventuale eccedenza rispetto al tasso di interesse, rivalutazione monetaria. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero, dopo la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento né fornire la prova dell’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’actio iudicati. Ha rilevato che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e che il Ministero, gravato dell’onere di provare l’adempimento ai sensi dell’art. 2697 c.c., non aveva dimostrato di avere eseguito le obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo. Ha quindi ordinato al Ministero di rilasciare la carta del docente e di accreditarvi 1.500 euro, oltre agli accessori indicati nel giudicato, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore della competente Direzione generale ministeriale, con termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento o all’insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato e, ai sensi del comma 4, lett. e), di imporre una penalità di mora per il ritardo nell’adempimento.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    È stato applicato per fissare una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle pronunce giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso prima di ritenere azionabile l’ottemperanza.

  • art. 2697 c.c.

    È stato richiamato per porre a carico del Ministero l’onere di provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo esecutivo, onere non assolto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle pronunce giudiziarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice può ordinare all’amministrazione inadempiente il compimento degli atti giuridici e materiali necessari a dare piena esecuzione al giudicato.
  • Quando l’amministrazione costituita non contesta l’inadempimento e non dimostra l’avvenuta esecuzione delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo, l’actio iudicati deve essere accolta, secondo la regola sull’onere della prova dell’adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza è possibile nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza, assegnandogli un termine per provvedere in via sostitutiva.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche quando l’esecuzione comporti, oltre al pagamento di somme di denaro, un’attività ulteriore dell’amministrazione, quale l’emissione di un documento o beneficio amministrativo; la decorrenza può essere fissata dopo un termine assegnato per l’adempimento e fino all’esecuzione o all’insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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