Parere n. 467/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla società Isi Allestimenti S.r.l. in liquidazione contro il Comune di Tezze sul Brenta (VI) e nei confronti della Prefettura di Vicenza, dell’Aulss 7 Pedemontana e dell’Arpa Veneto per l’annullamento delle ordinanze del Sindaco del Comune di Trezza sul Brenta n. 1 del 10 gennaio 2025 e n. 23 del 10 aprile 2025, con le quali le è stato ordinato di «provvedere immediatamente alla bonifica, rimozione e smaltimento delle porzioni di copertura poste a nord-est e sud-est dello stabilimento produttivo sito in via Campagnari n. 20 del Comune di Tezze sul Brenta […]».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione delle ordinanze sindacali n. 1 del 10 gennaio 2025 e n. 23 del 10 aprile 2025, aventi ad oggetto la bonifica, rimozione e smaltimento di porzioni della copertura dello stabilimento produttivo della ricorrente
Esito
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato le ordinanze sindacali con cui le è stato ordinato di provvedere immediatamente alla bonifica, rimozione e smaltimento di alcune porzioni della copertura del proprio stabilimento produttivo. Ha dedotto l’illegittimità degli atti per istruttoria assolutamente carente e lacunosa, il proprio difetto di legittimazione passiva e la mancanza di titolarità a eseguire le ordinanze. Il ricorso è stato presentato direttamente al Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 1199/1971 ed è corredato da istanza cautelare, già respinta con parere n. 1048 del 2 ottobre 2025. La questione di merito non è stata ancora esaminata, poiché mancava la relazione istruttoria ministeriale necessaria per ricostruire compiutamente i fatti e valutare le censure.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso non ancora maturo per la decisione, lasciando impregiudicate tutte le questioni di rito e di merito. Preso atto che la Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha preso in carico l’affare, ha disposto che tale Ministero trasmetta entro 60 giorni dalla comunicazione del parere una documentata relazione istruttoria, acquisendo gli elementi di fatto necessari dal Comune di Tezze sul Brenta, dalla Prefettura di Vicenza, dall’Aulss 7 Pedemontana e dall’Arpa Veneto. La relazione dovrà contenere anche le eventuali osservazioni e controdeduzioni della ricorrente, alla quale dovrà essere comunicata con assegnazione di un termine non inferiore a 30 giorni. In caso di ingiustificato mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel terzo trimestre 2026.
Osservazioni
Istruttoria ministeriale
Il ricorso non è ancora maturo per la decisione, poiché non è stata trasmessa la relazione istruttoria necessaria per una valutazione esaustiva della controversia.
Acquisizione degli elementi di fatto
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica deve acquisire dal Comune di Tezze sul Brenta, dalla Prefettura di Vicenza, dall’Aulss 7 Pedemontana e dall’Arpa Veneto gli elementi di fatto necessari alla decisione.
Partecipazione della ricorrente
La relazione istruttoria deve essere partecipata alla società ricorrente, con assegnazione di un termine non inferiore a 30 giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni.
Conseguenze del mancato adempimento
In caso di ingiustificato inadempimento agli incombenti istruttori, il ricorso potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente agli atti.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, quando la documentazione disponibile non consente una valutazione esaustiva delle questioni dedotte, la Sezione consultiva può sospendere l’adozione del parere e disporre l’integrazione dell’istruttoria prima della decisione di merito.
- L’integrazione istruttoria deve comprendere l’acquisizione degli elementi di fatto dalle amministrazioni e dagli enti coinvolti nella vicenda, nonché la partecipazione della relazione alla parte ricorrente per consentirle di formulare osservazioni e controdeduzioni entro un termine adeguato.
- L’ingiustificato mancato adempimento degli incombenti istruttori non impedisce necessariamente la definizione del ricorso, che può essere deciso sulla base dei documenti già presenti in atti.
Impugnazione di ordinanze sindacali per bonifica e smaltimento di coperture
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto direttamente al Consiglio di Stato da una società privata in liquidazione contro il Comune di Tezze sul Brenta, con la partecipazione della Prefettura di Vicenza, dell’Aulss 7 Pedemontana e dell’Arpa Veneto. Sono state impugnate due ordinanze sindacali, n. 1 del 10 gennaio 2025 e n. 23 del 10 aprile 2025, con cui è stato ordinato alla società di provvedere immediatamente alla bonifica, rimozione e smaltimento di porzioni della copertura poste a nord-est e sud-est dello stabilimento produttivo.
Motivi dedotti dalla ricorrente
La ricorrente ha denunciato:
- l’assoluta carenza e lacunosità dell’istruttoria posta a fondamento delle ordinanze;
- il proprio difetto di legittimazione passiva;
- la mancanza di titolarità a eseguire gli interventi ordinati.
Il ricorso, notificato il 9 maggio 2025 e depositato direttamente presso il Consiglio di Stato il 12 maggio 2025, era accompagnato da un’istanza cautelare.
Fase cautelare e carenza della relazione ministeriale
La Sezione aveva sollecitato il Ministero competente a trasmettere la relazione necessaria anche per consentire la trattazione dell’incidente cautelare. Poiché la relazione non era stata depositata, all’adunanza del 18 settembre 2025 l’affare era stato esaminato limitatamente alla domanda di sospensione, respinta con parere n. 1048 del 2 ottobre 2025.
Successivamente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che la Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica aveva preso in carico il ricorso.
Valutazioni della Sezione
La Sezione ha ritenuto che il ricorso non fosse ancora maturo per la decisione, poiché mancava una relazione istruttoria documentata idonea a consentire l’esaustiva valutazione della fattispecie concreta e delle censure formulate. La Sezione non ha quindi esaminato né definito le questioni di rito e di merito, lasciandole espressamente impregiudicate.
Incombenti istruttori
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica dovrà trasmettere, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, una relazione istruttoria documentata. A tal fine dovrà acquisire i necessari elementi di fatto:
- dal Comune di Tezze sul Brenta;
- dalla Prefettura di Vicenza;
- dall’Aulss 7 Pedemontana;
- dall’Arpa Veneto.
La relazione dovrà inoltre contenere le eventuali osservazioni o controdeduzioni della società ricorrente. A quest’ultima la relazione dovrà essere partecipata, con assegnazione di un termine non inferiore a 30 giorni.
Dispositivo e prosecuzione del procedimento
La Sezione ha sospeso l’adozione del parere e rinviato la trattazione dell’affare a un’adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026. Ha inoltre precisato che, in caso di ingiustificato mancato adempimento degli incombenti istruttori, il ricorso potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente agli atti. Il parere ha natura interlocutoria e non contiene alcuna decisione definitiva sulla legittimità delle ordinanze impugnate.
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