Salta al contenuto
Circolare

Circolare n. 10 del 19/03/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti sulle principali novità introdotte dal decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. In particolare, disciplina la definizione delle pendenze fiscali per i contribuenti dei territori colpiti dal sisma del 2002, la gestione dei rimborsi ultradecennali, l’abolizione di alcuni obblighi tributari non attuati, la riduzione delle sanzioni nel ravvedimento operoso e il rafforzamento delle procedure di riscossione coattiva per chi non versa le rate dovute in seguito a definizioni agevolate.

Chiarimenti sul decreto anti-crisi in materia di adempimenti fiscali, rimborsi, ravvedimento e riscossione

Decreto anti-crisi: chiarimenti su adempimenti fiscali, rimborsi, ravvedimento e riscossione

La circolare esamina le disposizioni del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che incidono su adempimenti tributari, sanzioni, rimborsi e procedure di riscossione. L’intervento dell’Amministrazione si concentra sugli articoli 6, 9, 16 e 32, fornendo criteri applicativi utili per la gestione operativa delle nuove norme.

Territori colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002

La circolare chiarisce l’ambito della definizione agevolata prevista per i contribuenti delle province di Campobasso e Foggia residenti o domiciliati nei territori maggiormente colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002. La procedura estende la definizione già prevista per altre calamità e riguarda gli adempimenti e i versamenti tributari rimasti sospesi dal 31 ottobre 2002 al 30 giugno 2008.

Sono ricompresi:

  • le persone fisiche, anche se sostituti d’imposta, che alla data del 31 ottobre 2002 erano residenti o avevano domicilio fiscale nei territori colpiti;
  • le persone fisiche, anche sostituti d’imposta, che alla medesima data avevano sede operativa nei comuni colpiti, limitatamente alle obbligazioni riferite alle attività svolte in tali comuni;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche sostituti d’imposta, che avevano sede legale o operativa nei territori interessati, sempre nei limiti delle obbligazioni inerenti alle attività svolte nei comuni colpiti.

La definizione dei versamenti sospesi comporta il pagamento del dovuto, al netto di quanto già versato, nella misura del 40 per cento, in 120 rate mensili di pari importo, da corrispondere entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da giugno 2009. Gli adempimenti diversi dai versamenti devono essere eseguiti secondo modalità e termini fissati dal provvedimento direttoriale dell’11 marzo 2009. Il mancato pagamento alle scadenze non invalida la definizione, ma comporta sanzioni e interessi e consente il recupero coattivo delle somme secondo le regole sulla riscossione a ruolo. I soggetti interessati devono inoltre presentare un modello specifico, da approvarsi con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Rimborsi ultradecennali

La circolare illustra la disciplina dei rimborsi ultradecennali, chiarendo che per il 2008 e il 2009 le risorse destinate ai rimborsi ex decreto legge n. 258 del 2006 confluiscono nel fondo per l’estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali. I rimborsi riguardano l’IVA detraibile assolta su acquisti o importazioni effettuati nell’esercizio di arti e professioni dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006, relativamente a veicoli stradali, componenti, ricambi, carburanti, lubrificanti e servizi connessi.

L’Amministrazione richiama la sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2006, causa C-228/05, che ha dichiarato incompatibili con il diritto comunitario i limiti alla detrazione previsti dall’articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del DPR n. 633/1972. Viene inoltre precisato che la nuova disciplina abroga le disposizioni della legge finanziaria 2008 sugli interessi giornalieri per i rimborsi chiesti da più di dieci anni. Restano tuttavia dovuti gli interessi maturati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione per le richieste il cui decennio sia maturato prima del 1° gennaio 2008 o tra tale data e il 29 gennaio 2009. Non maturano più interessi per le istanze il cui termine decennale si compie dopo l’entrata in vigore del decreto.

La circolare richiama inoltre:

  • il successivo provvedimento in materia di garanzie prestate dalle imprese di assicurazione e dalla SACE S.p.A. per la riscossione dei crediti verso la pubblica amministrazione;
  • la possibilità, per il 2009, che Regioni ed enti locali certifichino, su istanza del creditore, la certezza, liquidità ed esigibilità di crediti da somministrazioni, forniture e appalti, ai fini della cessione pro soluto a banche o intermediari finanziari, con efficacia dalla data della certificazione.

Obblighi tributari abrogati

L’articolo 16, commi da 2 a 4, elimina obblighi tributari che non avevano trovato attuazione per assenza di norme tecniche o procedurali. In particolare, vengono soppressi:

  • l’invio telematico dei corrispettivi giornalieri da parte delle imprese della grande distribuzione e dei soggetti del commercio al minuto e attività assimilate;
  • la comunicazione preventiva delle compensazioni superiori a 10.000 euro effettuate dai titolari di partita IVA;
  • l’obbligo di memorizzazione su supporto elettronico delle operazioni compiute tramite distributori automatici.

Con l’abrogazione della disciplina sulla grande distribuzione viene meno anche l’obbligo di immettere in commercio esclusivamente misuratori fiscali idonei alla trasmissione telematica. Resta, però, ferma la facoltà per le imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi di optare per la trasmissione telematica dei corrispettivi secondo le modalità previste dal provvedimento del 12 marzo 2009.

Ravvedimento operoso: nuova misura delle sanzioni

La circolare dà conto delle modifiche apportate al ravvedimento operoso dall’articolo 16, comma 5, del decreto legge n. 185 del 2008, che rendono più favorevole la regolarizzazione spontanea delle violazioni tributarie. La finalità è allineare il trattamento sanzionatorio a quello previsto per altre forme di definizione agevolata, così da mantenere conveniente l’adempimento spontaneo.

Il ravvedimento continua a richiedere la rimozione della violazione, il pagamento del tributo o della differenza dovuta, della sanzione ridotta e degli interessi moratori al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, entro i termini previsti.

Le nuove misure sono:

  • per il mancato pagamento del tributo o dell’acconto entro 30 giorni, sanzione pari a un dodicesimo del minimo;
  • per errori od omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, regolarizzati entro il termine della dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa la violazione, oppure entro un anno se non è prevista dichiarazione periodica, sanzione pari a un decimo del minimo;
  • per l’omessa presentazione della dichiarazione, se regolarizzata entro 90 giorni dalla scadenza, sanzione pari a un dodicesimo del minimo.

La circolare richiama inoltre le regole di calcolo già chiarite in precedenza, comprese quelle sull’arrotondamento e sul troncamento delle cifre decimali, con esempi numerici di applicazione. Le nuove disposizioni si applicano dal 29 novembre 2008 a tutte le regolarizzazioni perfezionate da tale data, anche se riferite a violazioni precedenti, purché non ancora contestate e ancora ravvedibili.

Rafforzamento della riscossione per le definizioni agevolate

L’articolo 32, comma 7, introduce nell’ordinamento un nuovo articolo 16-bis nella legge n. 289/2002, volto a potenziare il recupero coattivo delle rate non pagate relative alle definizioni agevolate. La disciplina riguarda i soggetti che hanno utilizzato le procedure di condono e definizione previste dagli articoli 7, 8, 9, 15 e 16 della legge n. 289/2002, nonché la definizione dei ritardati od omessi versamenti di cui all’articolo 9-bis.

La circolare ricorda che, nelle vecchie definizioni agevolate, il contribuente poteva perfezionare la sanatoria versando una quota minima iniziale, pari a 3.000 euro per le persone fisiche e 6.000 euro per gli altri soggetti, e rateizzando l’eventuale eccedenza. L’omesso pagamento di rate successive non faceva venire meno la definizione, ma consentiva all’agente della riscossione di procedere al recupero delle somme non versate, con sanzione del 30 per cento e interessi legali.

Con il nuovo articolo 16-bis, le procedure di recupero vengono semplificate e rafforzate:

  • per l’espropriazione immobiliare il limite del debito scende a 5.000 euro;
  • non è necessaria la preventiva iscrizione di ipoteca prevista dall’articolo 77 del DPR n. 602/1973;
  • l’agente della riscossione può utilizzare i dati dei rapporti finanziari disponibili presso l’Anagrafe tributaria dopo 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

La circolare evidenzia poi l’estensione della disciplina anche alla definizione agevolata dei ritardati od omessi versamenti ex articolo 9-bis della legge n. 289/2002. In tale ipotesi, se la sanatoria non si perfeziona per mancato pagamento integrale, la riscossione riprende sulle somme originarie, al netto di quanto già versato, e può essere effettuata con le medesime modalità semplificate di espropriazione immobiliare. Un esempio applicativo mostra il recupero di un debito residuo di 5.500 euro, oltre sanzioni e interessi, mediante espropriazione immobiliare secondo le nuove regole.

Punti principali

Definizione delle posizioni fiscali sospese per i territori colpiti dal sisma del 2002

Per i contribuenti residenti o aventi domicilio nei territori delle province di Campobasso e Foggia maggiormente colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002, la circolare chiarisce l’estensione della procedura di definizione già prevista per altre calamità. Sono ricompresi tutti i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2002, risultavano residenti, domiciliati, aventi sede legale o sede operativa nei comuni colpiti, nei limiti delle obbligazioni afferenti alle attività svolte nei territori interessati. La definizione riguarda gli adempimenti e i versamenti sospesi dal 31 ottobre 2002 al 30 giugno 2008. Il pagamento avviene in 120 rate mensili, di pari importo, con versamento del dovuto ridotto al 40 per cento al netto dei pagamenti già eseguiti, a partire da giugno 2009. Gli adempimenti non eseguiti diversi dai versamenti vanno effettuati secondo modalità e termini stabiliti dal provvedimento direttoriale dell’11 marzo 2009. Il mancato pagamento delle rate non rende inefficace la definizione, ma comporta l’applicazione di sanzioni e interessi e il recupero mediante iscrizione a ruolo o riscossione coattiva. I soggetti interessati devono inoltre presentare un apposito modello, con dati e modalità della definizione, secondo le istruzioni del provvedimento attuativo.

Rimborsi ultradecennali e fondo per i debiti pregressi

La circolare spiega che, per gli anni 2008 e 2009, le risorse destinate ai rimborsi IVA relativi ai veicoli stradali e ai connessi costi di acquisto, importazione, carburanti, lubrificanti e servizi di custodia, manutenzione e riparazione confluiscono nel fondo per l’estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali. Tali rimborsi derivano dall’incompatibilità, sancita dalla Corte di giustizia UE con sentenza 14 settembre 2006, delle limitazioni alla detrazione IVA previste dall’articolo 19-bis1 del DPR n. 633/1972. Viene inoltre abrogata la disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2008 sugli interessi giornalieri per i rimborsi chiesti da oltre dieci anni. La circolare precisa che gli interessi maturati fino al 29 gennaio 2009 restano dovuti per le richieste per le quali il decennio è maturato prima del 1° gennaio 2008 o tra il 1° gennaio 2008 e la data di entrata in vigore della legge di conversione; non maturano invece ulteriori interessi per le istanze il cui termine decennale si compie dopo l’entrata in vigore del decreto. Sono inoltre richiamate le disposizioni sulle garanzie assicurative e SACE per i crediti verso la P.A. e la certificazione, per il solo 2009, dei crediti certi, liquidi ed esigibili da parte di Regioni ed enti locali ai fini della cessione pro soluto.

Abolizione di obblighi tributari non attuati

L’articolo 16 elimina tre obblighi tributari che non hanno trovato concreta applicazione per mancanza di norme attuative: la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte della grande distribuzione e dei soggetti del commercio al minuto e attività assimilate; la comunicazione preventiva delle compensazioni IVA o fiscali superiori a 10.000 euro effettuate da titolari di partita IVA; la memorizzazione su supporto elettronico delle operazioni effettuate tramite distributori automatici. Con l’abrogazione delle norme sulla grande distribuzione viene meno anche l’obbligo di utilizzare esclusivamente misuratori fiscali idonei alla trasmissione telematica. Rimane tuttavia la facoltà, per le imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi, di optare per la trasmissione telematica dei corrispettivi secondo le modalità definite dal provvedimento del 12 marzo 2009.

Ravvedimento operoso: riduzione delle sanzioni

La circolare illustra la modifica dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472/1997, che rende più favorevole il ravvedimento operoso. Per il mancato pagamento del tributo o dell’acconto, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni, la sanzione passa da un ottavo a un dodicesimo del minimo; per errori e omissioni regolarizzati entro il termine della dichiarazione dell’anno o entro un anno, se non è prevista dichiarazione periodica, la sanzione scende da un quinto a un decimo del minimo; per l’omessa dichiarazione, se presentata entro 90 giorni, la sanzione si riduce da un ottavo a un dodicesimo del minimo. Vengono richiamati anche i criteri di arrotondamento e gli esempi di calcolo in euro. Le nuove misure si applicano alle regolarizzazioni perfezionate dal 29 novembre 2008, anche se riferite a violazioni commesse prima di tale data, purché ancora ravvedibili e non già contestate.

Potenziamento della riscossione coattiva per le definizioni agevolate

L’articolo 32, comma 7, introduce nell’ordinamento una disciplina speciale per il recupero delle rate non versate relative alle definizioni agevolate previste dalla legge n. 289/2002. La norma riguarda i soggetti che hanno aderito ai condoni e alle definizioni automatica, integrazione delle dichiarazioni, definizione degli avvisi e delle liti fiscali pendenti, nonché la definizione dei ritardati od omessi versamenti ex articolo 9-bis. Per i debiti residui derivanti dal mancato pagamento delle rate, l’agente della riscossione può procedere a espropriazione immobiliare con soglia ridotta a 5.000 euro, senza necessità della preventiva iscrizione di ipoteca prevista dall’articolo 77 del DPR n. 602/1973, e può utilizzare i dati dei rapporti finanziari disponibili presso l’Anagrafe tributaria dopo il decorso di 60 giorni dalla notifica della cartella. La circolare evidenzia che, per la definizione ex articolo 9-bis, il mancato perfezionamento della sanatoria comporta la ripresa della riscossione delle somme originarie, che possono essere recuperate anch’esse con le modalità semplificate previste dal nuovo articolo 16-bis.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.