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Circolare

Circolare n. 7 del 3/03/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce la natura delle risposte agli interpelli e stabilisce che, in via generale, esse non sono impugnabili, poiché non hanno natura provvedimentale né costituiscono atti impositivi. Vengono esaminate le principali tipologie di interpello, i relativi effetti vincolanti per l’Amministrazione e non per il contribuente, nonché la disciplina specifica per le imprese di più rilevante dimensione. La circolare distingue inoltre tra interpello ordinario, antielusivo/disapplicativo e quello ex art. 21 della legge n. 413/1991, richiamando termini, procedure e casi di silenzio-assenso. Si precisa infine che la tutela giurisdizionale del contribuente resta possibile solo contro gli atti impositivi eventualmente successivi e non contro la risposta all’interpello in sé.

Non impugnabilità delle risposte rese in sede di interpello

Non impugnabilità delle risposte rese in sede di interpello

La circolare affronta il tema della natura delle risposte dell’Agenzia delle entrate agli interpelli e della loro impugnabilità. L’obiettivo è chiarire che tali risposte, pur avendo effetti rilevanti sul piano amministrativo, non costituiscono normalmente atti impugnabili nel processo tributario, perché non definiscono una pretesa impositiva immediata e non incidono in via autoritativa sulla posizione del contribuente.

Premessa e finalità dell’intervento

La circolare nasce per fornire chiarimenti sulla gestione del contenzioso derivante dall’eventuale impugnazione delle risposte rese in sede di interpello. Il documento ricostruisce le varie tipologie di interpello previste dall’ordinamento e ne evidenzia gli effetti, distinguendo tra i profili vincolanti per l’Amministrazione e la libertà del contribuente di non conformarsi alla risposta ottenuta.

Caratteri generali delle tipologie di interpello

Secondo la circolare, tutte le forme di interpello sono accomunate da alcuni tratti essenziali:

  • l’iniziativa parte sempre dal contribuente, che chiede un chiarimento preventivo su un caso concreto e personale;
  • la risposta vincola l’Agenzia delle entrate solo per il caso specifico rappresentato e solo nei confronti dell’istante;
  • gli effetti della risposta presuppongono che la fattispecie descritta sia completa e veritiera;
  • il contribuente non è vincolato alla risposta e può discostarsene, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione di effettuare controlli e accertamenti.

Interpello ordinario

L’interpello ordinario è disciplinato dall’art. 11 della legge n. 212/2000 e dal DM n. 209/2001. Esso consente al contribuente di chiedere all’Agenzia una risposta su una fattispecie concreta in presenza di obiettive condizioni di incertezza interpretativa. La risposta deve essere resa entro 120 giorni.

La circolare precisa che:

  • la risposta tempestiva vincola l’Agenzia, che in sede di controllo deve attenersi alla soluzione resa al contribuente;
  • l’Amministrazione non può emettere atti impositivi o sanzionatori contrastanti con la risposta, pena la nullità;
  • la risposta vincola solo il contribuente che ha presentato l’istanza e non si estende a casi analoghi di soggetti diversi;
  • in caso di mancata risposta nel termine, si forma il silenzio-assenso sulla soluzione proposta dal contribuente.

Sono richiamati, inoltre, alcuni casi in cui l’interpello ordinario è previsto per specifiche discipline, tra cui consolidato nazionale e mondiale, partecipazioni acquisite per recupero crediti bancari, bonus aggregazioni aziendali e crediti d’imposta per ricerca e sviluppo.

Interpello disapplicativo ex art. 37-bis, comma 8, DPR n. 600/1973

La circolare esamina poi l’interpello volto a ottenere la disapplicazione di norme antielusive che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive. Il contribuente deve dimostrare che nella fattispecie concreta gli effetti elusivi che la norma intende contrastare non possono verificarsi.

La risposta del Direttore regionale deve essere comunicata entro 90 giorni ed è espressamente qualificata come definitiva sul piano amministrativo, nel senso che non è ammesso ricorso ad altri organi dell’Amministrazione finanziaria. Tuttavia, la circolare chiarisce che:

  • non opera il silenzio-assenso, perché la risposta non ha natura provvedimentale;
  • la risposta è un parere richiesto dall’interessato e vincola solo l’Amministrazione;
  • il contribuente resta libero di disattenderla.

Nel medesimo ambito rientrano le istanze relative alle società non operative: la circolare richiama il principio secondo cui, in assenza di una valida istanza amministrativa, il ricorso contro l’avviso di accertamento è inammissibile.

Interpello sulle imprese estere partecipate e altri casi antielusivi

Per la disciplina delle imprese estere partecipate di cui agli artt. 167 e 168 del TUIR, la circolare ricorda che il contribuente residente può interpellare preventivamente l’Amministrazione per ottenere la disapplicazione della disciplina CFC. L’istanza può essere accolta se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che:

  • la società o ente non residente svolge un’effettiva attività industriale o commerciale principale nel proprio Stato o territorio;
  • dalla partecipazione non deriva la localizzazione dei redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

La risposta favorevole, oppure il silenzio dell’Amministrazione oltre 120 giorni, rendono inapplicabile la disciplina dell’art. 167, comma 1, TUIR con riferimento alla partecipata estera indicata nell’istanza. La circolare segnala che analoga logica di interpello è prevista anche per altre disposizioni a finalità antielusiva, tra cui quelle sugli utili da partecipazione, sulle plusvalenze, sulla participation exemption e sulla detassazione dei dividendi.

Interpello ex art. 21 della legge n. 413/1991

La circolare ricostruisce anche l’interpello antielusivo previsto dall’art. 21 della legge n. 413/1991, diretto a favorire i rapporti tra contribuente e fisco nella materia delle disposizioni antielusive generali e nella qualificazione di spese come pubblicità/propaganda o rappresentanza.

Dopo le modifiche introdotte dal DL n. 185/2008:

  • il contribuente può chiedere il parere anche prima della conclusione di un contratto, convenzione o atto rilevante;
  • la mancata comunicazione del parere entro 120 giorni e, successivamente, entro 60 giorni dalla diffida ad adempiere del contribuente equivale a silenzio-assenso;
  • è stata esplicitamente abrogata la precedente disciplina del comma 10 dell’art. 21;
  • la soppressione del Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive ha ridisegnato il procedimento.

Interpelli delle imprese di più rilevante dimensione

Un’apposita sezione è dedicata alle imprese di più rilevante dimensione. La circolare richiama il DL n. 185/2008, che definisce tali imprese come quelle con volume d’affari o ricavi non inferiori a 300 milioni di euro, importo destinato a ridursi progressivamente fino a 100 milioni di euro entro il 31 dicembre 2011.

Per tali soggetti, le istanze di interpello previste dall’art. 11 della legge n. 212/2000, dall’art. 21 della legge n. 413/1991 e dall’art. 37-bis, comma 8, del DPR n. 600/1973 devono essere presentate secondo le modalità del regolamento di cui al DM n. 195/1997.

Ragioni della non impugnabilità delle risposte

Il cuore della circolare è la dimostrazione della non impugnabilità delle risposte agli interpelli. La circolare distingue due macro-categorie:

  • gli interpelli finalizzati a ottenere un parere interpretativo sulla corretta applicazione di norme tributarie o sulla qualificazione di atti, fatti o negozi a potenziale rilievo elusivo;
  • gli interpelli diretti a verificare la sussistenza dei presupposti per un regime fiscale specifico o per la disapplicazione di norme antielusive.

In entrambe le ipotesi, la risposta dell’Amministrazione è espressione di attività di indirizzo e interpretazione, non di esercizio di potestà impositiva. Per questo la risposta non è impugnabile dinanzi al giudice tributario.

Natura non provvedimentale della risposta

La circolare spiega che gli atti provvedimentali sono quelli che modificano unilateralmente la sfera giuridica del destinatario, producono effetti immediati e possono essere eseguiti coattivamente. Le risposte agli interpelli non presentano tali caratteristiche, perché:

  • non impongono un obbligo giuridico al contribuente;
  • non producono effetti diretti e immediati;
  • non sono autoritative né esecutorie.

Sono richiamate, a sostegno, la sentenza della Corte costituzionale n. 191/2007, che qualifica la risposta all’interpello ordinario come mero parere, e la giurisprudenza di legittimità sulle circolari e risoluzioni, considerate atti interni non idonei a incidere sul rapporto tributario.

Assenza di natura impositiva e tutela successiva

La circolare sottolinea che la risposta all’interpello non costituisce atto impositivo. L’attività dell’Agenzia si limita a chiarire anticipatamente il proprio orientamento; l’esercizio del potere impositivo può avvenire solo in un momento successivo, attraverso l’adozione di un atto lesivo effettivamente impugnabile.

La tutela giurisdizionale del contribuente, quindi, si colloca solo in presenza di un atto tipico previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, come un avviso di accertamento o un atto di irrogazione delle sanzioni.

Esclusione dell’assimilazione al diniego di agevolazione

La circolare respinge anche l’idea che l’interpello disapplicativo possa essere assimilato a un diniego o a una revoca di agevolazione. Tale tesi è esclusa perché i dinieghi e le revoche di agevolazione hanno natura sostanzialmente impositiva, mentre l’interpello ha funzione preventiva e conoscitiva.

Viene inoltre osservato che una pronuncia giurisdizionale non potrebbe sostituire la risposta amministrativa, per tre ragioni principali:

  • è inammissibile un’azione giudiziale di accertamento preventivo del debito tributario;
  • i tempi del giudizio non sono compatibili con l’esigenza di ottenere una risposta rapida;
  • il giudicato vincolerebbe entrambe le parti, mentre la risposta all’interpello vincola solo l’Amministrazione.

In conclusione, la circolare ribadisce che il processo tributario è strutturato come giudizio di impugnazione di atti tipici e che l’interpello non rientra tra questi, poiché non contiene ancora una pretesa tributaria compiuta e definitiva.

Disposizioni finali

La circolare conclude demandando alle Direzioni regionali la vigilanza sull’osservanza delle istruzioni e dei principi enunciati, a conferma della volontà di uniformare la gestione amministrativa e contenziosa degli interpelli.

Punti principali

Finalità della circolare

La circolare fornisce chiarimenti sulla natura giuridica delle risposte rese dall’Agenzia delle entrate in sede di interpello e impartisce istruzioni per la gestione del contenzioso derivante dalla loro eventuale impugnazione.

Caratteri comuni delle diverse tipologie di interpello

Tutte le forme di interpello sono attivate dal contribuente per conoscere preventivamente la posizione dell’Amministrazione finanziaria su un caso concreto e personale. La risposta vincola l’Agenzia solo per il singolo caso e nei confronti del contribuente istante, a condizione che i fatti rappresentati siano completi e veritieri; il contribuente, invece, non è obbligato ad adeguarsi alla risposta.

Interpello ordinario

L’interpello ordinario, disciplinato dall’art. 11 della legge n. 212/2000 e dal DM n. 209/2001, consente di chiedere chiarimenti sull’applicazione di disposizioni tributarie in presenza di obiettive condizioni di incertezza. L’Agenzia deve rispondere entro 120 giorni; la risposta tempestiva vincola l’Amministrazione e impedisce l’adozione di atti impositivi o sanzionatori in contrasto con essa, a pena di nullità. Se l’Agenzia non risponde, si forma il silenzio-assenso sulla soluzione prospettata dal contribuente, anche se la circolare osserva che tale ipotesi non si verifica di fatto perché l’Agenzia risponde sempre tempestivamente.

Interpello antielusivo ex art. 37-bis, comma 8, DPR n. 600/1973

Questa istanza permette di chiedere la disapplicazione di norme antielusive che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive, purché il contribuente dimostri che nel caso concreto gli effetti elusivi non possono verificarsi. La risposta del Direttore regionale deve essere comunicata entro 90 giorni ed è definitiva sul piano amministrativo, ma non è un provvedimento impugnabile. In caso di mancata risposta non opera il silenzio-assenso, perché la risposta ha natura di parere e non di atto provvedimentale. Nello stesso ambito rientra la disciplina delle società non operative: in assenza di istanza valida, il ricorso contro l’avviso di accertamento è inammissibile.

Interpello CFC ex artt. 167 e 168 TUIR

Per le imprese estere partecipate, il contribuente residente può chiedere la disapplicazione della disciplina sulle controlled foreign companies dimostrando alternativamente che la società estera svolge un’effettiva attività industriale o commerciale principale nel Paese estero oppure che dalla partecipazione non deriva la localizzazione dei redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata. L’istanza si presenta secondo il DM n. 429/2001, con richiamo alle regole dell’interpello ordinario ove compatibili. La risposta favorevole, o il silenzio dell’Amministrazione oltre 120 giorni, rendono inapplicabili le disposizioni dell’art. 167, comma 1, TUIR limitatamente alla partecipata indicata nell’istanza.

Interpello ex art. 21 legge n. 413/1991

L’interpello antielusivo serve a ottenere il preventivo parere sulla corretta applicazione delle norme antielusive generali di cui agli artt. 37, comma terzo, e 37-bis del DPR n. 600/1973, nonché sulla qualificazione di spese come pubblicità/propaganda o rappresentanza. Dopo le modifiche del DL n. 185/2008, la mancata comunicazione del parere entro 120 giorni più ulteriori 60 giorni dalla diffida del contribuente equivale a silenzio-assenso. È stata inoltre soppressa la precedente struttura del Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive.

Interpelli delle imprese di più rilevante dimensione

Per le imprese con volume d’affari o ricavi non inferiori a 300 milioni di euro, gradualmente ridotti fino a 100 milioni di euro entro il 31 dicembre 2011, le istanze di interpello previste dall’art. 11 della legge n. 212/2000, dall’art. 21 della legge n. 413/1991 e dall’art. 37-bis, comma 8, del DPR n. 600/1973 devono essere presentate con le modalità del regolamento di cui al DM n. 195/1997.

Non impugnabilità delle risposte all’interpello

La circolare afferma che le risposte agli interpelli non sono impugnabili dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, perché costituiscono atti di indirizzo e interpretazione e non incidono direttamente e in modo autoritativo sulla sfera giuridica del contribuente. La tutela giurisdizionale è rinviata all’eventuale successivo atto impositivo o sanzionatorio notificato in attuazione della posizione espressa dall’Amministrazione.

Esclusione della natura provvedimentale e impositiva

La risposta all’interpello non ha natura provvedimentale perché non è autoritativa, non produce effetti diretti e immediati sul destinatario e non è esecutiva o esecutoria. Non costituisce neppure un atto impositivo: nel caso dell’interpello ordinario offre un mero parere sulla corretta interpretazione della norma, mentre negli interpelli disapplicativi valuta l’assenza degli effetti elusivi in concreto.

Esclusione dell’assimilazione al diniego di agevolazione

La circolare respinge l’orientamento che assimilava l’interpello disapplicativo al diniego o alla revoca di agevolazioni. Tali atti hanno natura impositiva e presuppongono una pretesa tributaria già definita; l’interpello, invece, serve a conoscere preventivamente l’orientamento dell’Agenzia su un caso futuro e non può essere sostituito da un giudicato. L’azione di accertamento preventivo del debito tributario è considerata inammissibile.

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