Circolare n. 9 del 13/03/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’interpretazione autentica introdotta dalla finanziaria 2008 sui contributi per il ripiano delle perdite delle aziende e dei consorzi di trasporto pubblico locale. Viene ricostruita l’evoluzione normativa della materia e si precisa che tali somme non rilevano ai fini dei limiti alla deducibilità degli interessi passivi, delle spese generali e del riporto delle perdite pregresse. La nuova interpretazione supera l’orientamento espresso nel 2005, ha efficacia retroattiva nei limiti dei rapporti non esauriti e impone agli uffici di riesaminare il contenzioso pendente.
Trattamento tributario dei contributi erogati a favore delle aziende di trasporto
Trattamento tributario dei contributi erogati a favore delle aziende di trasporto
La circolare n. 9/E del 13 marzo 2009 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso esamina il trattamento tributario dei contributi erogati per il ripiano delle perdite di esercizio delle aziende e dei consorzi di trasporto pubblico locale. Il documento prende le mosse dalla norma interpretativa introdotta dall’articolo 1, comma 310, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), e ne chiarisce portata, effetti retroattivi e ricadute sui rapporti già pendenti.
Quadro normativo di riferimento
La circolare ricostruisce anzitutto l’evoluzione della disciplina di settore. La legge 10 aprile 1981, n. 151, ha fissato i principi fondamentali in materia di trasporto pubblico locale, prevedendo all’articolo 5 contributi per esercizio e investimenti erogati dalla Regione direttamente o tramite enti locali e consorzi, secondo legge regionale e criteri stabiliti dall’articolo 6. L’articolo 9 della medesima legge aveva istituito, a partire dall’esercizio finanziario 1982, un Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private.
Successivamente, l’articolo 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha trasferito alle Regioni la competenza in materia di erogazione dei contributi, con sostanziale soppressione del Fondo. Già con la risoluzione n. 202/E dell’8 ottobre 1997 era stata affermata la sostanziale identità di natura tra i contributi erogati dalle Regioni e quelli in precedenza erogati dal Fondo nazionale trasporti, con conseguente applicazione della medesima disciplina fiscale.
Disciplina fiscale originaria dei contributi
Il trattamento tributario dei contributi era stato disciplinato dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, disposizione qualificata come interpretazione autentica dal successivo comma 3. Tale norma aveva chiarito che le somme in questione non sono da considerarsi componenti positive del reddito e quindi non sono ricomprese tra i ricavi rilevanti ai fini fiscali.
La circolare richiama poi la risoluzione n. 126/E del 12 agosto 2005, che aveva affrontato il tema dell’applicabilità, in presenza di tali contributi, delle disposizioni sui limiti proporzionali di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, nonché della limitazione quantitativa al riporto delle perdite. In quella sede era stato ritenuto che i limiti agli articoli 63 e 75 del TUIR si applicassero alla generalità dei proventi non imponibili, compresi i contributi in esame, e che il meccanismo di limitazione del riporto delle perdite previsto dall’articolo 102 del TUIR rispondesse alla medesima logica di inerenza.
La norma interpretativa della finanziaria 2008
Con il comma 310 dell’articolo 1 della finanziaria 2008 il legislatore ha stabilito espressamente che le somme versate per il ripiano delle perdite di esercizio delle aziende o dei consorzi di trasporto pubblico locale, incluse quelle riferite ad esercizi precedenti al 1982 e quelle provenienti dal Fondo nazionale, non rilevano ai fini degli articoli 61, 109, comma 5, e 84, comma 1, quarto periodo, del TUIR.
La circolare spiega che, a seguito del decreto legislativo n. 344 del 2003, le previgenti disposizioni degli articoli 63 e 75 del TUIR sono state sostanzialmente trasfuse negli articoli 61 e 109, mentre l’articolo 102 è confluito nell’articolo 84. La nuova disposizione interpretativa chiarisce quindi che tali contributi non devono essere considerati nel calcolo dei limiti alla deducibilità proporzionale degli interessi passivi e delle spese generali, né nella limitazione al riporto delle perdite pregresse.
Effetti sui soggetti IRES e sull’articolo 96 del TUIR
La circolare precisa che la norma interpretativa non incide direttamente sull’articolo 96 del TUIR, nella formulazione introdotta dalla finanziaria 2008 per i soggetti IRES. Tuttavia, il documento osserva che il previgente articolo 96 prevedeva un meccanismo di deducibilità degli interessi passivi fondato sul rapporto tra ricavi e proventi tassabili e ricavi e proventi complessivi, analogo nella logica agli articoli 61, 109 e 84.
Per questa ragione, in base alla ratio della norma interpretativa, si ritiene che anche ai fini del previgente articolo 96 i soggetti IRES non dovessero considerare le somme in esame nel rapporto di deducibilità. La circolare afferma così il superamento dell’orientamento espresso nella risoluzione n. 126/E del 2005.
Retroattività, rapporti esauriti e contenzioso
Poiché si tratta di una norma di interpretazione autentica, la disposizione del comma 310 esplica efficacia retroattiva. La retroattività incontra però il limite dei rapporti esauriti, definiti come quelli coperti da giudicato, da atto amministrativo definitivo o per i quali siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza.
La circolare invita infine gli uffici dell’Agenzia a riesaminare caso per caso il contenzioso pendente in materia e ad abbandonarlo, sempre che non siano presenti altre questioni sostenibili. Le Direzioni regionali sono chiamate a vigilare sulla puntuale osservanza delle istruzioni fornite.
Punti principali
Oggetto e finalità della circolare
La circolare affronta il trattamento fiscale dei contributi versati per il ripiano delle perdite di esercizio delle aziende o dei consorzi di trasporto pubblico locale. Il comma 310 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007 ha introdotto una norma di interpretazione autentica per chiarire che tali somme non rilevano ai fini di specifici limiti fiscali previsti dal TUIR.
Evoluzione normativa della disciplina
Viene richiamata la legge n. 151 del 1981, che ha istituito il Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e ha regolato i contributi per il trasporto pubblico locale. Successivamente, la legge n. 549 del 1995 ha trasferito la competenza alle Regioni. La disciplina fiscale originaria era contenuta nell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 833 del 1986, qualificato come interpretazione autentica e già riferito alla non imponibilità dei contributi.
Orientamento amministrativo precedente
La risoluzione n. 126/E del 2005 aveva ritenuto applicabili a tali contributi i limiti alla deducibilità proporzionale di interessi passivi e spese generali, nonché la limitazione al riporto delle perdite pregresse, in assenza di una norma espressa che prevedesse un’ulteriore agevolazione. La circolare evidenzia che tale impostazione non è più sostenibile alla luce della nuova norma interpretativa.
Effetti della finanziaria 2008
Il comma 310 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007 stabilisce che le somme versate per il ripiano delle perdite, comprese quelle degli enti locali proprietari o soci e quelle provenienti dal Fondo nazionale, non rilevano ai fini degli articoli 61, 109, comma 5, e 84, comma 1, quarto periodo, del TUIR. La circolare chiarisce che ciò comporta la non considerazione di tali importi ai fini dei limiti alla deducibilità degli interessi passivi, delle spese generali e del riporto delle perdite pregresse.
Incidenza sui soggetti IRES e sull’articolo 96 del TUIR
La circolare precisa che la norma interpretativa non incide direttamente sul nuovo articolo 96 del TUIR, introdotto dalla finanziaria 2008 per i soggetti IRES. Tuttavia, poiché il previgente articolo 96 utilizzava un meccanismo analogo a quello degli articoli 61, 109 e 84, si ritiene che anche nel regime precedente i soggetti IRES non dovessero considerare tali somme nel rapporto di deducibilità degli interessi passivi.
Retroattività e contenzioso
Essendo una norma di interpretazione autentica, la disposizione ha efficacia retroattiva, con il limite dei rapporti esauriti, ossia quelli coperti da giudicato, da atto amministrativo definitivo o per i quali siano decorsi prescrizione o decadenza. Gli uffici dell’Agenzia sono invitati a riesaminare caso per caso il contenzioso pendente e ad abbandonarlo ove non emergano altre questioni sostenibili.
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