Circolare n. 6 del 3/03/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce ulteriori chiarimenti sul regime fiscale delle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, dopo le modifiche introdotte dal d.l. 112/2008. In particolare, precisa quando l’IVA è detraibile e quando, invece, non può essere dedotta dal reddito in assenza di fattura; chiarisce inoltre il regime delle fatture intestate a soggetti diversi dal fruitore, delle spese degli amministratori e dei soci, delle trasferte nel territorio comunale, nonché dei servizi mensa, delle convenzioni con pubblici esercizi, dei ticket restaurant, delle società emittenti buoni pasto e dei tour operator/agenzie di viaggio. Il criterio guida è la distinzione tra semplice somministrazione di alimenti e bevande, soggetta al limite del 75%, e servizi complessi o prestazioni inerenti all’oggetto dell’attività, per i quali il limite non opera.
Chiarimenti sul trattamento fiscale delle spese per alberghi, ristorazione e mensa ex art. 83 d.l. 112/2008
Chiarimenti sul trattamento fiscale delle spese per alberghi, ristorazione e mensa
La circolare fornisce ulteriori precisazioni sul regime fiscale delle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande dopo le modifiche introdotte dall’art. 83 del d.l. n. 112/2008. I chiarimenti riguardano soprattutto la detraibilità dell’IVA, la deducibilità dal reddito e l’applicazione del limite del 75% previsto dall’art. 109, comma 5, del TUIR, distinguendo tra spese per semplici somministrazioni e costi relativi a servizi complessi o inerenti all’attività d’impresa.
IVA detraibile e deducibilità in assenza di fattura
Dal 1° settembre 2008 l’IVA sulle prestazioni alberghiere e di ristorazione è detraibile, a condizione che le operazioni siano inerenti all’attività d’impresa, arte o professione e siano documentate da fattura. L’IVA che può essere detratta non può costituire costo deducibile.
La circolare chiarisce inoltre che, se la fattura non viene richiesta al momento dell’operazione, la mancata detrazione dipende da una scelta discrezionale del contribuente e non da un impedimento oggettivo. In tale ipotesi, l’IVA compresa nel costo non può essere dedotta dal reddito.
Fattura intestata al soggetto che beneficia della prestazione
Quando chi acquista il servizio e chi lo utilizza non coincidono, la fattura deve essere intestata al soggetto che ha diritto alla detrazione. I dati dei fruitori effettivi, ad esempio i dipendenti, devono essere indicati nella fattura oppure in una nota allegata. Il principio della cointestazione, quindi, è finalizzato a consentire l’esercizio corretto del diritto alla detrazione.
Spese di trasferta di amministratori e soci
Per gli amministratori, le spese di vitto e alloggio sostenute in trasferta rientrano nell’art. 95, comma 3, del TUIR, con conseguente esclusione della limitazione del 75% di cui all’art. 109, comma 5. La circolare equipara tali spese a quelle sostenute per dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi.
Diversamente, per i soci di s.n.c. e delle altre società di persone, l’art. 95, comma 3, non si applica. Le spese di trasferta sostenute dalla società sono deducibili secondo il principio di inerenza; tuttavia, per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande resta fermo il limite di deducibilità del 75%.
Trasferte nel territorio comunale
Le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per trasferte del dipendente nell’ambito del territorio comunale non beneficiano dell’esclusione prevista per le trasferte fuori dal territorio comunale. Pertanto, tali costi sono deducibili solo nella misura del 75%.
Servizio mensa aziendale, mensa esterna e ticket restaurant
La circolare precisa che la gestione diretta di una mensa aziendale non ricade nella disciplina limitativa del 75%, perché non si tratta di mera somministrazione di alimenti e bevande ma di un insieme di beni, servizi e, se del caso, manodopera per la preparazione dei pasti. Analoga conclusione vale per la mensa gestita da terzi, in quanto il costo riguarda un servizio complesso.
Non rientra nella limitazione nemmeno la convenzione con un esercizio pubblico per la mensa esterna dei dipendenti: il corrispettivo pagato dall’impresa remunera un servizio di mensa e non una semplice somministrazione. Anche l’acquisto dei ticket restaurant da parte del datore di lavoro è escluso dal limite del 75%, poiché i buoni pasto rappresentano un servizio sostitutivo di mensa.
Società emittenti buoni pasto e operatori turistici
La società emittente dei ticket restaurant deduce integralmente gli importi rimborsati agli esercizi convenzionati, in quanto tali costi sono direttamente inerenti alla sua attività, che consiste proprio nell’erogazione e distribuzione del servizio sostitutivo di mensa.
Lo stesso principio vale per tour operator e agenzie di viaggi: le spese sostenute per acquistare prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande da rivendere ai clienti, anche all’interno di pacchetti turistici, non sono soggette al limite del 75%, poiché rientrano nell’oggetto tipico dell’attività svolta.
Punti principali
Quadro normativo e finalità della circolare
La circolare integra i primi chiarimenti già forniti con la n. 53/E del 5 settembre 2008 sulle modifiche al regime fiscale delle prestazioni alberghiere e delle somministrazioni di alimenti e bevande introdotte dall’art. 83, commi da 28-bis a 28-quinquies, del d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008. L’obiettivo è risolvere quesiti applicativi di rilievo per imprese e professionisti.
IVA su spese alberghiere e di ristorazione e mancata richiesta della fattura
Dal 1° settembre 2008 l’IVA addebitata sui servizi alberghieri e di ristorazione è detraibile, purché le operazioni siano inerenti all’attività di impresa, arte o professione e siano documentate da fattura. L’IVA detraibile non può essere portata a costo ai fini del reddito. Se la fattura non viene richiesta, la mancata detrazione non è considerata conseguenza di un impedimento oggettivo ma di una scelta discrezionale del contribuente; perciò l’IVA compresa nel costo non è deducibile dal reddito.
Cointestazione della fattura quando fruitore e committente coincidono solo parzialmente
Quando il soggetto che acquista il servizio non coincide con chi ne fruisce materialmente, la fattura deve essere intestata al soggetto legittimato alla detrazione. I dati dei beneficiari effettivi, ad esempio i dipendenti in trasferta, devono risultare nella fattura oppure in una nota allegata. La mera allegazione della nota spese è quindi ammessa se consente l’identificazione dei fruitori.
Spese di trasferta degli amministratori
Le spese di vitto e alloggio sostenute dagli amministratori in trasferta rientrano nell’ambito dell’art. 95, comma 3, del TUIR, alla stregua delle spese dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi. Di conseguenza, per tali spese non si applica la limitazione del 75% prevista dall’art. 109, comma 5, del TUIR per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande.
Rimborsi spese ai soci di società di persone
Per i soci di s.n.c. o di altre società di persone, l’art. 95, comma 3, del TUIR non si applica. Le spese di trasferta sostenute dalla società sono deducibili secondo il principio generale di inerenza. Quanto alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, opera comunque il limite di deducibilità al 75% previsto dall’art. 109, comma 5, del TUIR.
Trasferte dei dipendenti nel territorio comunale
Le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per trasferte effettuate dal dipendente nell’ambito del territorio comunale non beneficiano dell’esclusione prevista per le trasferte fuori dal territorio comunale di cui all’art. 95, comma 3, del TUIR. Tali costi sono quindi deducibili nei limiti del 75% del loro ammontare.
Servizio mensa aziendale e mensa gestita da terzi
La gestione diretta di una mensa aziendale non rientra nella nozione di semplice somministrazione di alimenti e bevande, poiché le relative spese riguardano l’acquisto di beni, servizi e talvolta manodopera per la preparazione dei pasti. Anche la mensa gestita da terzi non subisce limitazioni alla deducibilità, perché il costo riguarda l’acquisizione di un servizio complesso e non una mera somministrazione.
Convenzioni con esercizi pubblici per mensa esterna
La convenzione con un ristorante o altro esercizio pubblico per fornire ai dipendenti un servizio di mensa esterna è qualificata come modalità di organizzazione della mensa aziendale. Il corrispettivo pagato dall’impresa non è soggetto al limite del 75%, poiché remunera un servizio di mensa complesso e non una semplice somministrazione di alimenti e bevande.
Ticket restaurant acquistati dal datore di lavoro
L’acquisto dei ticket restaurant da parte del datore di lavoro non è soggetto al limite del 75% di deducibilità. I buoni pasto sono considerati servizio sostitutivo di mensa e il relativo costo è assimilato a quello di un servizio complesso, non riducibile alla sola somministrazione di alimenti e bevande.
Rimborsi corrisposti dalla società emittente dei buoni pasto
La società emittente dei ticket restaurant può dedurre integralmente i rimborsi corrisposti ai pubblici esercizi convenzionati. La limitazione del 75% non si applica perché tali costi sono inerenti direttamente all’attività propria dell’impresa emittente, per la quale la somministrazione di pasti costituisce oggetto dell’attività e non attività solo indirettamente connessa alla produzione dei ricavi.
Tour operator e agenzie di viaggi
La limitazione al 75% non si applica neppure alle spese sostenute da tour operator e agenzie di viaggi per l’acquisto di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande destinate alla rivendita, anche nell’ambito di pacchetti turistici. Anche in questo caso l’inerenza è piena, perché tali servizi costituiscono componenti essenziali dell’attività imprenditoriale svolta.
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